Sentenza n. 209/2026 - Bari, Sezione 3
per l'annullamento del silenzio sulla richiesta del 23.02.2025 diretta ad ottenere la convocazione delle parti ai sensi dell’art. 42 co. 4. D.L. 73/22 per la formalizzazione della proposta di lavoro giusta nulla osta -OMISSIS-; e per l’annullamento di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, ancorché di data e tenore sconosciuto, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica della ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio asseritamente serbato sulla richiesta di convocazione delle parti per la formalizzazione del contratto di soggiorno-lavoro, nonché mancata adozione di una determinazione sulla possibile regolarizzazione o sul rilascio di un permesso per attesa occupazione
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, entrato in Italia con visto per lavoro subordinato stagionale rilasciato sulla base di un nulla osta della Prefettura di Foggia, ha dedotto l’illegittimità del silenzio serbato sulla richiesta di convocazione per la sottoscrizione del contratto di soggiorno-lavoro. Ha lamentato difetto di istruttoria, violazione della tutela dell’affidamento derivante dalla disciplina nazionale e unionale, anche nei rapporti con il datore di lavoro, e perdita di chance. Ha chiesto l’accertamento dell’inadempimento dell’amministrazione e l’ordine di adottare una determinazione espressa sulla convocazione, eventualmente con riferimento a un datore subentrante, ovvero sul rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione. La Prefettura ha prodotto una relazione e documenti, rappresentando di avere richiesto, mediante la piattaforma SPI 2.0/ALI, l’integrazione della documentazione relativa alla sistemazione alloggiativa del lavoratore e l’asseverazione del consulente del lavoro, senza ricevere riscontro. Il ricorrente ha inoltre invocato l’applicazione dell’istituto del permesso per attesa occupazione.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, escludendo l’inerzia dell’amministrazione. La Prefettura aveva svolto verifiche istruttorie e inviato una richiesta di integrazione documentale; il mancato riscontro del datore di lavoro impediva la conclusione dell’iter, sicché non sussisteva, in quella situazione, un obbligo di provvedere sulla richiesta di convocazione. Il procedimento è stato qualificato come vincolato e sottoposto a condizioni documentali e normative inderogabili, connesse alla disciplina contingentata dei flussi di ingresso e alla registrazione del contratto di soggiorno. È stato escluso un affidamento incolpevole del lavoratore sul perfezionamento della procedura, poiché il rilascio del titolo non attribuisce stabilmente il bene della vita e i controlli possono intervenire anche successivamente, con possibile revoca in caso di carenza dei requisiti. Il TAR ha inoltre escluso il diritto al permesso di soggiorno per attesa occupazione: tale istituto riguarda lo straniero già titolare di un permesso per lavoro subordinato che perda il posto di lavoro, non chi sia entrato con visto per lavoro stagionale senza avere mai ottenuto un permesso per lavoro subordinato. La disciplina del lavoro stagionale impone, in linea generale, il rientro al termine del periodo autorizzato, salva la conversione nei casi e nei limiti previsti dalla legge; la mancata perfezione dell’iter determina la perdita della stagionalità e non consente il rilascio di un permesso provvisorio per attesa occupazione. Il procedimento relativo al nulla osta coinvolge principalmente il datore di lavoro, cui spettano gli oneri documentali; poiché le carenze riguardavano esclusivamente adempimenti datoriali, non era necessario un autonomo coinvolgimento procedimentale del lavoratore. Le eventuali violazioni degli obblighi partecipativi non assumevano rilievo autonomo in un procedimento vincolato, ai sensi dell’art. 21-octies l. 241/1990. La richiesta di patrocinio a spese dello Stato è stata dichiarata inammissibile per difetto della non manifesta infondatezza della pretesa. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 31 c.p.a.
La tutela avverso il silenzio presuppone l’inerzia dell’amministrazione rispetto a un obbligo di provvedere; tale presupposto è stato escluso perché l’amministrazione aveva richiesto documentazione integrativa non trasmessa.
artt. 30-bis d.P.R. 394/1999 e 71 d.P.R. 445/2000
Sono state richiamate quali basi delle verifiche sull’ammissibilità della domanda e della richiesta di documentazione relativa all’alloggio e all’asseverazione.
art. 22 d.lgs. 286/1998
Attribuisce al datore di lavoro gli oneri di allegazione informativa e documentale nella procedura relativa al nulla osta e all’instaurazione del rapporto di lavoro.
art. 22, comma 2, lett. d-ter), d.lgs. 286/1998
È richiamato per evidenziare l’obbligo del datore di lavoro di indicare un indirizzo PEC registrato nelle banche dati previste dalla legge.
art. 24, commi 1, 7, 8 e 10, d.lgs. 286/1998
Il nulla osta al lavoro stagionale autorizza lo svolgimento di attività lavorativa sul territorio nazionale fino ad un massimo di nove mesi in un periodo di dodici mesi; al termine del periodo il lavoratore deve rientrare nello Stato di provenienza, salvo che sia in possesso di permesso di soggiorno rilasciato per motivi diversi dal lavoro stagionale; il lavoratore stagionale che abbia svolto regolare attività lavorativa per almeno tre mesi e riceva un’offerta di lavoro subordinato può chiedere la conversione del permesso nei limiti delle quote.
La disciplina del lavoro stagionale limita temporalmente la permanenza, impone il rientro salvo diverso titolo e consente la conversione soltanto al ricorrere delle condizioni normative; la mancata perfezione dell’iter non fonda un permesso per attesa occupazione.
art. 5, commi 2 e 5, d.lgs. 286/1998
Il permesso di soggiorno è rilasciato per le attività previste dal visto d’ingresso; il permesso o il suo rinnovo sono rifiutati, e se rilasciato revocati, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l’ingresso e il soggiorno, salvo nuovi elementi o irregolarità amministrative sanabili.
Il titolo di soggiorno segue la causale del visto e può essere rifiutato o revocato in caso di carenza dei requisiti; il visto stagionale non consente di ottenere automaticamente un titolo per attesa occupazione.
art. 22, comma 11, d.lgs. 286/1998
Il permesso per attesa occupazione è riferito allo straniero già titolare di un permesso per lavoro subordinato che perda il posto di lavoro e non possa rinnovarlo.
art. 37, comma 5, d.P.R. 394/1999
Concorre a disciplinare il permesso di soggiorno per attesa occupazione, non applicabile allo straniero entrato con visto per lavoro stagionale che non abbia mai conseguito un permesso per lavoro subordinato.
art. 7 direttiva 2014/36/UE
La presente direttiva non incide sul diritto di uno Stato membro di determinare il volume di ingresso nel suo territorio di cittadini di paesi terzi per motivi di lavoro stagionale.
La disciplina unionale non impedisce agli Stati membri di contingentare gli ingressi per lavoro stagionale; ciò esclude interpretazioni che eludano il sistema delle quote.
art. 21-octies l. 241/1990
In un procedimento vincolato, le violazioni degli obblighi partecipativi non assumono autonomo rilievo quando il contenuto della decisione non avrebbe potuto essere diverso; nel caso concreto, le carenze documentali riguardavano adempimenti imputabili al datore di lavoro.
art. 78 d.P.R. 115/2002
È richiamato in relazione alla richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
art. 122 d.P.R. 115/2002
Non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere in giudizio.
La richiesta di patrocinio è stata dichiarata inammissibile perché la pretesa azionata non presentava il requisito della non manifesta infondatezza.
Massime di principio
- La tutela avverso il silenzio non è accoglibile quando l’amministrazione abbia svolto l’istruttoria e richiesto documentazione integrativa necessaria, rimasta senza riscontro: in tal caso la mancata conclusione del procedimento è imputabile all’assenza dell’atto di impulso richiesto all’interessato o al soggetto su cui gravano gli oneri documentali.
- La procedura per l’ingresso e l’assunzione di lavoratori extracomunitari stagionali è vincolata al possesso dei requisiti documentali e al rispetto del sistema contingentato dei flussi; l’amministrazione non può prescindere dalle condizioni stabilite dalla legge né riconoscere titoli di soggiorno in deroga ai presupposti normativi.
- Il permesso di soggiorno per attesa occupazione presuppone che lo straniero sia già titolare di un permesso per lavoro subordinato e perda il posto di lavoro; non spetta, in assenza di tale precedente titolo, allo straniero entrato con visto per lavoro stagionale il cui rapporto non si sia perfezionato.
- Il visto e il titolo collegato al lavoro stagionale non attribuiscono un affidamento incolpevole al definitivo perfezionamento della procedura, poiché i controlli sui requisiti possono essere svolti anche successivamente al rilascio del titolo e la sua carenza può determinarne la revoca.
- Quando le ragioni ostative alla conclusione della procedura riguardano esclusivamente adempimenti e requisiti imputabili al datore di lavoro, gli obblighi di allegazione e partecipazione gravano principalmente su quest’ultimo; il lavoratore non può dedurre un autonomo obbligo di coinvolgimento procedimentale rispetto a profili che non attengono alla sua posizione.
- In un procedimento vincolato, la violazione degli obblighi partecipativi non comporta autonomamente l’illegittimità dell’azione amministrativa se, alla luce delle carenze documentali accertate, il contenuto della decisione non avrebbe potuto essere diverso.
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