Sentenza del 20/11/2015 n. 23752 - Corte di Cassazione
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - DECISIONE DEL RICORSO - IN GENERE - Decreto presidenziale ex art. 391 c.p.c.- Efficacia soggettivamente parziale - Successiva istanza da una delle parti non coinvolte nell'estinzione - Termine perentorio - Applicabilità - Esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava una cartella di pagamento emessa in relazione a una sentenza in materia di IVA. Il contribuente ne aveva chiesto l'annullamento per mancata sottoscrizione dell'atto da parte dell'ufficio emittente e per omessa indicazione del responsabile del procedimento, ottenendo ragione in primo grado. La Commissione tributaria regionale aveva dichiarato inammissibile l'appello di Equitalia perché depositato in copia fotostatica e, per derivazione, aveva dichiarato inefficace anche l'appello incidentale dell'Agenzia delle entrate. Equitalia ha quindi sostenuto che la copia fotostatica dell'atto, recante la sottoscrizione e accompagnata dalla dichiarazione di conformità all'originale, non comportasse l'inammissibilità dell'impugnazione.
La decisione
La Corte ha riunito i ricorsi. Ha dichiarato inammissibile per tardività il ricorso incidentale adesivo dell'Agenzia delle entrate proposto nel procedimento principale, chiarendo che l'impugnazione incidentale tardiva è ammessa solo quando si tratta di impugnazione incidentale in senso stretto e non quando il ricorso aderisce a quello principale o propone motivi autonomi. Ha invece accolto il primo motivo del ricorso principale di Equitalia, ritenendo che il deposito di una copia fotostatica non determina l'inammissibilità quando la sottoscrizione autografa risulta dalla copia depositata presso la segreteria giudiziaria, anche per relationem rispetto all'originale, e la conformità non sia stata contestata validamente. La sentenza regionale è stata cassata con rinvio ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Veneto, anche per la regolazione delle spese. È stato inoltre accolto, per effetto della cassazione della decisione principale, il ricorso incidentale dell'Agenzia delle entrate relativo alla declaratoria di inefficacia del suo appello incidentale.
Norme richiamate
Art. 335 c.p.c.
La Corte dispone la riunione dei ricorsi proposti contro la medesima sentenza.
I ricorsi per cassazione contro la stessa decisione devono essere riuniti e trattati congiuntamente.
Art. 327 c.p.c.
Termine lungo per l'impugnazione.
Il ricorso incidentale adesivo dell'Agenzia delle entrate, essendo stato notificato oltre il termine ordinario applicabile, è stato dichiarato tardivo e quindi inammissibile.
Art. 334 c.p.c.
Impugnazione incidentale tardiva.
La possibilità di proporre un'impugnazione incidentale tardiva riguarda l'impugnazione incidentale in senso stretto, proveniente dalla parte contro cui è stata proposta l'impugnazione principale o da chi sia stato chiamato a integrare il contraddittorio. Non si estende al ricorso incidentale adesivo o autonomo proposto oltre i termini ordinari.
D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 18 e 22
Disciplina del ricorso e della costituzione nel processo tributario.
Nel processo tributario, il deposito di una copia fotostatica non comporta automaticamente l'inammissibilità se la sottoscrizione del difensore è comunque presente nella copia depositata presso la segreteria della commissione e la conformità all'originale non è validamente contestata.
Art. 391 c.p.c.
Decreto presidenziale di estinzione del giudizio di cassazione.
In caso di estinzione soggettivamente parziale, l'istanza presentata dalla parte non interessata dall'estinzione per ottenere la fissazione dell'udienza non è soggetta al termine perentorio di dieci giorni, perché non contesta l'estinzione ma chiede la prosecuzione del processo nei confronti delle parti ancora coinvolte.
Corte costituzionale, sentenza n. 189 del 13 giugno 2000
Le disposizioni tributarie devono essere lette in armonia con i valori della tutela delle parti in posizione di parità.
Le regole processuali devono essere interpretate evitando sanzioni di inammissibilità irragionevoli e sproporzionate quando la finalità di garanzia dell'atto risulta comunque assicurata.
Massime di principio
- La mera produzione di una copia fotostatica di un atto processuale non determina automaticamente l'inammissibilità: occorre verificare se la sottoscrizione e la riferibilità all'originale risultino comunque documentate e se la conformità sia stata contestata in modo specifico e fondato.
- Le sanzioni processuali di inammissibilità devono essere applicate in modo proporzionato: quando l'atto raggiunge la sua funzione di garanzia e non vi è una reale lesione del contraddittorio, deve essere preferita un'interpretazione che consenta l'esame della controversia.
- Il ricorso incidentale adesivo, cioè quello che sostiene le ragioni del ricorso principale senza contrastarlo, resta soggetto ai termini ordinari e non beneficia della disciplina dell'impugnazione incidentale tardiva prevista per l'impugnazione incidentale in senso stretto.
- Quando una decisione viene cassata per un errore processuale, la causa può essere rinviata al giudice di merito affinché esamini il contenuto sostanziale della controversia e provveda nuovamente anche sulle spese.
- In presenza di un'estinzione solo parziale del giudizio di cassazione, la parte non coinvolta nell'estinzione può chiedere la prosecuzione del processo senza essere vincolata al termine previsto per contestare l'estinzione, perché la sua istanza ha una funzione diversa.
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