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Sentenza

Sentenza del 12/05/2016 n. 870 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Accertamento imposte - Raddoppio dei termini in caso di violazione che comporta l'obbligo di denuncia penale - Necessità che al giudice tributario siano sottoposti elementi concreti dai quali desumere la fondatezza dell'ipotesi criminosa - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha contestato la legittimità del raddoppio dei termini per la notifica dell'avviso di accertamento, sostenendo che non fosse sufficiente il mero richiamo a una possibile violazione penalmente rilevante. Il raddoppio presuppone infatti una violazione che comporti l'obbligo di denuncia penale ai sensi dell'art. 331 c.p.p. per uno dei reati previsti dal d.lgs. n. 74/2000. Sebbene per far sorgere l'obbligo di denuncia sia sufficiente l'astratta configurabilità del reato, l'Amministrazione deve fornire al giudice tributario elementi concreti idonei a dimostrare la fondatezza dell'ipotesi criminosa, evitando così un uso strumentale del raddoppio dei termini.

La decisione

La tesi del contribuente è stata accolta sul principio secondo cui il giudice tributario deve verificare la sussistenza dei requisiti minimi della notizia di reato e l'Amministrazione deve sottoporgli elementi concreti a sostegno dell'ipotesi criminosa. Il semplice riferimento astratto a una possibile violazione penale non è sufficiente a legittimare il raddoppio dei termini. In assenza di tali elementi, il raddoppio non può essere applicato e l'accertamento notificato oltre il termine ordinario è illegittimo.

Norme richiamate

  • Art. 43 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Prevede il raddoppio dei termini per la notifica dell'avviso di accertamento in presenza di violazioni che comportino l'obbligo di denuncia penale.

    Il raddoppio dei termini non opera automaticamente: deve essere collegato a una violazione concretamente riconducibile a un reato tributario per il quale sussista l'obbligo di denuncia.

  • Art. 53 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Prevede il raddoppio dei termini in caso di violazioni che comportino l'obbligo di denuncia per uno dei reati previsti dal d.lgs. n. 74/2000.

    L'Amministrazione deve dimostrare il presupposto penale che giustifica l'estensione del termine di accertamento.

  • Art. 331 del codice di procedura penale

    Disciplina l'obbligo di denuncia da parte dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio quando vengono a conoscenza di un reato perseguibile d'ufficio.

    Ai fini dell'obbligo di denuncia è sufficiente l'astratta configurabilità di un reato, ma il giudice tributario deve comunque verificare che l'ipotesi non sia meramente pretestuosa.

  • Decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74

    Prevede i reati tributari ai quali può collegarsi l'obbligo di denuncia penale.

    Solo le violazioni riconducibili, almeno astrattamente, a una fattispecie penale prevista dal decreto possono giustificare il raddoppio dei termini.

Massime di principio

  • Il raddoppio dei termini di accertamento richiede un effettivo collegamento tra la violazione fiscale contestata e una fattispecie di reato tributario, non una motivazione generica o meramente ipotetica.
  • L'Amministrazione finanziaria deve mettere il giudice tributario in condizione di verificare, sulla base di elementi concreti, la fondatezza minima dell'ipotesi di reato e dell'obbligo di denuncia.
  • Il giudice tributario può controllare incidentalmente la sussistenza dei presupposti del reato ai soli fini della validità del raddoppio dei termini, senza sostituirsi al giudice penale.
  • Se l'Ufficio non dimostra il presupposto penale oppure utilizza il raddoppio in modo strumentale per recuperare termini ormai scaduti, l'accertamento notificato oltre il termine ordinario può essere annullato.
  • La mera presentazione, o il semplice richiamo alla possibilità di presentare, una denuncia penale non è di per sé sufficiente: devono emergere fatti e dati specifici che rendano plausibile la violazione penalmente rilevante.

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