Sentenza n. 1381/2026 - Brescia, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Bergamo - sezione Lavoro n. 1190/24, passata in giudicato, in materia di c.d. Carta del docente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza alla sentenza del Tribunale di Bergamo, sezione Lavoro, n. 1190 del 13 novembre 2024, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2019/2020-2022/2023
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Bergamo, sezione Lavoro, n. 1190 del 13 novembre 2024, passata in giudicato, che aveva riconosciuto il suo diritto alla Carta elettronica del docente per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023, per € 500,00 annui, condannando il Ministero a mettere a disposizione la Carta o un equivalente. Benché la sentenza fosse stata notificata all'Amministrazione il 13 novembre 2024 e fosse decorso il termine dilatorio di 120 giorni indicato nel ricorso, il Ministero era rimasto inerte. La ricorrente ha chiesto l'esecuzione del giudicato entro un termine, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento, una somma per ogni ritardo ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., e la rifusione delle spese.
La decisione
Nel corso del giudizio, il Ministero ha comunicato che il 4 dicembre 2025 Sogei aveva accreditato nel borsellino elettronico l'importo riconosciuto dalla sentenza; la ricorrente ha poi confermato l'avvenuto pagamento. Il TAR ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere per l'integrale esecuzione del giudicato sopravvenuta in corso di causa. Quanto alle spese, ha applicato la soccombenza virtuale, ponendole a carico del Ministero perché l'adempimento è avvenuto solo dopo la notifica del ricorso: liquidate in € 800,00, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato se versato, con distrazione al difensore antistatario. Non risulta una decisione autonoma sulla richiesta di somma per il ritardo o sulla nomina del commissario, superate dall'adempimento.
Norme richiamate
artt. 114 ss. c.p.a.
Disciplinano il ricorso per ottemperanza; la sentenza non enuncia una specifica interpretazione di tali disposizioni.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La disposizione è richiamata per la richiesta di una somma dovuta in caso di ritardo, ma il TAR non la esamina nel merito, essendo intervenuta l'esecuzione del giudicato.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996
La norma è menzionata con riferimento al termine dilatorio di 120 giorni, ma non forma oggetto di un'autonoma statuizione interpretativa.
Massime di principio
- Se l'amministrazione esegue integralmente il giudicato nel corso del giudizio di ottemperanza, il giudice dichiara cessata la materia del contendere.
- Quando l'amministrazione adempie al giudicato solo dopo la notifica del ricorso per ottemperanza, le spese possono essere poste a suo carico in applicazione della soccombenza virtuale.
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