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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30540/2022 del 18/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (privato)

La controversia

La controversia origina da un procedimento di equa riparazione ex L. 89/2011 per la non ragionevole durata di un processo presupposto, nel quale la Corte d'appello aveva liquidato l'indennizzo in favore dei ricorrenti e poi aveva regolato le spese processuali. La decisione sulle spese era stata già censurata in cassazione, con rinvio alla Corte d'appello di Perugia per nuova liquidazione. In sede di rinvio, la Corte territoriale ha quantificato nuovamente le spese del merito e della legittimità, ma ha compensato le spese del giudizio di rinvio senza motivazione. I ricorrenti hanno quindi impugnato il decreto di rinvio con due motivi: 1) violazione dell'art. 92 c.p.c., perché la compensazione delle spese di rinvio sarebbe stata disposta in assenza dei presupposti legali e senza motivazione; 2) violazione dell'art. 4, punto 2, D.M. 55/2014, per il mancato riconoscimento dell'aumento del compenso previsto quando lo stesso avvocato difende più parti. Il Ministero ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo illegittima la compensazione delle spese del giudizio di rinvio perché, nel regime applicabile ratione temporis, essa richiedeva la reciproca soccombenza oppure gravi ed eccezionali ragioni espressamente motivate, assenti nel provvedimento impugnato. Ha invece respinto il secondo motivo, affermando che, quando più parti con identica posizione processuale sono difese dallo stesso avvocato, spetta un compenso unico, con la sola possibile maggiorazione nei limiti previsti dal D.M. 55/2014, e che nel caso concreto non risultava un'attività difensiva specificamente distinta o più onerosa tale da giustificare l'aumento richiesto. La Corte ha cassato il decreto limitatamente al motivo accolto e, non occorrendo ulteriori accertamenti, ha deciso nel merito condannando il Ministero al pagamento delle spese del giudizio di rinvio e di legittimità, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 92 c.p.c.

    secondo comma, come novellato dall'art. 54 L. 69/2009

    Nel giudizio introdotto nel 2012 la compensazione delle spese è ammessa solo in caso di reciproca soccombenza o di gravi ed eccezionali ragioni espressamente indicate in motivazione; in difetto, la compensazione è illegittima.

  • art. 4 D.M. 55/2014

    La difesa di più parti con identica posizione processuale e con lo stesso avvocato può comportare un aumento del compenso nei limiti percentuali previsti, ma non impone automaticamente una maggiorazione in presenza di distinti atti difensivi o dell'eventuale nomina di ulteriori difensori.

  • art. 8 D.M. 55/2014

    Il compenso va commisurato alla più concentrata attività difensiva, in coerenza con il principio di non debenza delle spese superflue.

  • art. 92, comma 1, c.p.c.

    È richiamato come fondamento del principio per cui il soccombente non deve sopportare spese superflue.

  • L. 89/2011

    Costituisce il titolo del giudizio di equa riparazione per eccessiva durata del processo.

  • L. 69/2009

    Ha modificato l'art. 92 c.p.c., restringendo i presupposti della compensazione delle spese.

Massime di principio

  • Nel regime dell'art. 92 c.p.c. applicabile alle cause introdotte dopo la riforma del 2009, la compensazione delle spese processuali richiede una motivazione specifica fondata su reciproca soccombenza o su gravi ed eccezionali ragioni, non essendo sufficiente una compensazione apodittica.
  • Quando il giudizio riguarda più parti aventi la medesima posizione processuale e difese dallo stesso avvocato, il compenso professionale è normalmente unico; l'eventuale aumento è circoscritto ai casi e nei limiti previsti dal D.M. 55/2014 e presuppone un effettivo aggravio dell'attività difensiva.
  • La mera presentazione di distinti atti difensivi o la presenza di ulteriori difensori per le singole parti non comporta di per sé il riconoscimento automatico di una maggiorazione del compenso.
  • In sede di rinvio, se non sono necessari ulteriori accertamenti in fatto o in diritto, la Corte di cassazione può decidere nel merito e regolare direttamente le spese del giudizio di rinvio e di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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