Cassazione Civile, Ordinanza n. 19461/2021 del 08/07/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (curatela)
La controversia
La società ricorrente era stata ammessa al passivo del fallimento per un importo rilevante, ma aveva già proposto ricorso per cassazione avverso il decreto di ammissione per questioni limitate alla prededuzione di alcune spese e alla compensazione delle spese di lite. Nelle more, il Tribunale aveva omologato il concordato fallimentare proposto da una società assuntrice. Nel decreto di omologa era previsto l’accantonamento dei crediti sub iudice, ma anche la loro liberazione a favore degli altri creditori se, entro la data di approvazione del rendiconto, non fosse intervenuta una decisione definitiva favorevole o fosse intervenuto rigetto, totale o parziale. Con il ricorso per cassazione contro il decreto di omologa, la ricorrente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 111 e 117 legge fallimentare, sostenendo che la previsione di azzeramento integrale del proprio credito fosse illegittima e che il decreto fosse impugnabile ex art. 111 Cost.; 2) violazione dell’art. 173 legge fallimentare, assumendo che la debitrice non avrebbe potuto beneficiare del concordato per comportamento non collaborativo; 3) violazione dell’art. 115 legge fallimentare e della normativa antiriciclaggio, contestando che il pagamento di un creditore fosse previsto direttamente dall’assuntore e che il decreto non imponesse specifiche modalità di pagamento tracciabili.
La decisione
La Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso. Ha affermato che, in caso di omologa del concordato fallimentare pronunciata in assenza di opposizioni, il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. spetta solo ai soggetti potenzialmente interessati che, pur identificabili, non abbiano ricevuto la comunicazione individuale del decreto del giudice delegato recante la proposta di concordato. Nel caso concreto, la ricorrente era già creditore ammesso al passivo, almeno per quanto non contestato, e non aveva dedotto di non avere ricevuto la comunicazione né di essere stata privata della possibilità di proporre opposizione nei termini di legge. Per tale ragione, la mancata opposizione ha determinato la formazione del giudicato e ha precluso il ricorso straordinario. Tutti i motivi sono stati assorbiti; non è stata regolata la spese perché la parte intimata non ha svolto difese. È stata inoltre data atto del raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 111 Cost.
il ricorso straordinario è ammesso solo nei limiti in cui il provvedimento non sia altrimenti impugnabile e il soggetto non abbia avuto accesso al rimedio specifico previsto dalla procedura.
art. 129 legge fallimentare
la comunicazione individuale del decreto del giudice delegato e il termine per l’opposizione sono decisivi; chi ha ricevuto la comunicazione ed era in condizione di opporsi non può poi ricorrere ex art. 111 Cost. contro l’omologa non opposta.
art. 117 legge fallimentare
richiamato dalla ricorrente come norma violata, ma la Corte non esamina il merito per difetto di ammissibilità del ricorso.
art. 173 legge fallimentare
richiamato dalla ricorrente quale causa ostativa al concordato, ma il motivo resta assorbito dall’inammissibilità del ricorso.
art. 115 legge fallimentare
richiamato dalla ricorrente in relazione alle modalità di pagamento dei creditori, ma il motivo è assorbito.
art. 116 legge fallimentare
menzionato solo per indicare il termine entro cui, secondo la proposta, gli accantonamenti sarebbero stati liberati.
art. 17 legge fallimentare
la pubblicazione del decreto ex art. 17 rileva come modalità di decorrenza del termine, ma la Corte valorizza soprattutto la comunicazione individuale ai soggetti identificabili.
art. 101 legge fallimentare
richiamato per descrivere l’ammissione al passivo della ricorrente.
art. 13 d.P.R. 115/2002
comma 1-quater e comma 1-bis
la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In tema di concordato fallimentare, il ricorso immediato per cassazione ex art. 111 Cost. contro il decreto di omologa pronunciato senza opposizioni è ammissibile solo per i soggetti potenzialmente interessati che, pur identificabili, non abbiano ricevuto la comunicazione individuale del decreto del giudice delegato con la proposta di concordato.
- Se il creditore ha ricevuto la comunicazione individuale ed era quindi posto in condizione di proporre opposizione nel termine di legge, la mancata opposizione preclude il successivo ricorso straordinario per cassazione, determinandosi il giudicato sul punto.
- La mera contestazione del contenuto economico del concordato o della disciplina degli accantonamenti non consente di superare il difetto di legittimazione al ricorso ex art. 111 Cost. quando il rimedio tipico dell’opposizione era disponibile e non è stato utilizzato.
- Ai fini dell’ammissibilità dell’impugnazione straordinaria, è decisivo verificare se il soggetto fosse già individuato nella procedura concorsuale e avesse ricevuto la comunicazione prevista dalla legge; la sola pubblicazione del provvedimento non basta a fondare il ricorso del soggetto già informato individualmente.
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