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Ordinanza

Ordinanza n. 1182/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 01192/2026, resa tra le parti, con la quale è stata respinta la domanda cautelare proposta dalla dott.ssa -OMISSIS- avverso il decreto del Direttore del Servizio Affari Generali di Sanità della Direzione Centrale di Sanità del 5 dicembre 2025, recante sospensione cautelare obbligatoria dal servizio ai sensi dell’art. 9, comma 1, del D.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737.

Giustizia amministrativa202602136

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio che aveva respinto la domanda di sospensione del decreto di sospensione cautelare obbligatoria dal servizio

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La dipendente ha proposto appello cautelare contro l’ordinanza del TAR Lazio che aveva respinto la domanda cautelare proposta avverso il decreto del 5 dicembre 2025, con cui era stata disposta la sospensione cautelare obbligatoria dal servizio ai sensi dell’art. 9, comma 1, del d.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737. Il testo non indica analiticamente i motivi d’appello. In sede cautelare sono stati considerati il bilanciamento degli interessi contrapposti, la gravità dei fatti contestati e la circostanza che, alla data del decreto, l’appellante non prestava servizio attivo nelle funzioni ordinarie: da circa un anno era in distacco sindacale e, dal settembre 2025, in aspettativa non retribuita per motivi familiari ai sensi dell’art. 69 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare, ritenendo che, alla luce del bilanciamento dei contrapposti interessi e della gravità dei fatti oggetto di contestazione, non sussistessero allo stato ragioni per accogliere la domanda cautelare. Il Collegio ha inoltre valorizzato il fatto che, al momento dell’adozione del decreto impugnato, la dipendente non era in servizio attivo nelle funzioni ordinarie, essendo in distacco sindacale e successivamente in aspettativa non retribuita per motivi familiari. La decisione è resa nelle more del necessario approfondimento di merito. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l’appello cautelare dinanzi al Consiglio di Stato.

  • art. 9, comma 1, d.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737

    Costituisce la base normativa della sospensione cautelare obbligatoria dal servizio disposta con il decreto impugnato.

  • art. 69 d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3

    Richiamato quale fondamento dell’aspettativa non retribuita per motivi familiari in cui si trovava l’appellante dal settembre 2025.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Richiamato per disporre l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte appellante.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alla normativa nazionale, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.

Massime di principio

  • In sede di appello cautelare, la sospensione di un provvedimento disciplinare o cautelare adottato nei confronti di un dipendente pubblico richiede una valutazione comparativa degli interessi contrapposti, nella quale può assumere rilievo la gravità dei fatti contestati.
  • Nel bilanciamento cautelare, la circostanza che il dipendente non presti servizio attivo nelle funzioni ordinarie, perché collocato in distacco sindacale o in aspettativa non retribuita, costituisce un elemento valutabile dal giudice ai fini della decisione sulla sospensione dell’atto.
  • La valutazione cautelare è necessariamente interinale e può fondarsi sulle risultanze disponibili, restando salva la necessità di un successivo approfondimento nella fase di merito.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina militare e di poliziaTutela cautelare
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezza

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