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Ordinanza

Ordinanza n. 1412/2026 - Roma, Sezione 4B

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - Della comunicazione di rigetto espressa a mezzo e-mail al ricorrente, recante la data 11 dicembre 2025, n. Registro Ufficiale 0096162 (allegata al n. 1 della produzione documentale) resa dal Direttore Generale del MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione con la quale si è così disposto il rigetto della propria pratica di riconoscimento: “Per le motivazioni esposte in premessa, l’attestato formativo dell’istante, sig. Giovanni Mangione, nato il 5 aprile 1994 ad Agrigento – ITALIA, denominato “Master en Atención a las Necesidades Específicas de Apoyo Educativo en Educación Secundaria”, rilasciato in data 25/06/2024 dal centro di formazione EUROINNOVA INTERNATIONAL ONLNE EDUCATION, non è titolo valido, in Italia, per l’abilitazione all’insegnamento di sostegno in qualità di docente specializzato e, pertanto, l’istanza prot. n. 40344 del 4 ottobre 2024 è rigettata”; - di ogni altro atto precedente e successivo, comunque connesso con il provvedimento impugnato, ivi compreso il preavviso di rigetto notificato ai sensi dell’art. 10 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241; - Di ogni altro atto ad esso connesso presupposto e consequenziale dal quale possa scaturire pregiudizio per l’odierna ricorrente;

Giustizia amministrativa202600780

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV bisOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del riconoscimento in Italia di un attestato formativo estero quale titolo valido per l'abilitazione all'insegnamento di sostegno come docente specializzato

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministeri)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, la comunicazione ministeriale di rigetto della domanda di riconoscimento di un attestato formativo estero denominato “Master en Atención a las Necesidades Específicas de Apoyo Educativo en Educación Secundaria”, ritenuto non valido in Italia per l'abilitazione all'insegnamento di sostegno in qualità di docente specializzato. Sono stati impugnati anche il preavviso di rigetto adottato ai sensi dell'art. 10-bis della l. 241/1990 e gli ulteriori atti connessi. Il testo dell'ordinanza non espone analiticamente i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso; ai fini cautelari, il Collegio ha esaminato il requisito del periculum in mora.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare ai sensi dell'art. 55 c.p.a., ritenendo non adeguatamente dimostrato il pregiudizio grave e irreparabile derivante dal diniego di riconoscimento del titolo. Il Collegio ha inoltre valorizzato la circostanza che il provvedimento impugnato non preclude al ricorrente la possibilità di accedere in Italia all'insegnamento di sostegno come insegnante non specializzato, purché sussistano i requisiti previsti dall'ordinamento italiano e dalle vigenti norme e procedure di reclutamento. Le spese di lite sono state compensate in ragione delle divergenze giurisprudenziali sulla materia.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Il testo richiama l'art. 55 cod. proc. amm.

    La domanda cautelare è stata respinta per mancata dimostrazione del periculum in mora, ossia di un pregiudizio grave e irreparabile.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    preavviso di rigetto notificato ai sensi dell’art. 10 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241

    Il preavviso di rigetto è indicato tra gli atti impugnati, ma l'ordinanza non svolge su di esso una specifica valutazione.

Massime di principio

  • In sede cautelare, il diniego di riconoscimento di un titolo formativo non può essere sospeso se il ricorrente non dimostra concretamente un pregiudizio grave e irreparabile derivante dall'atto impugnato.
  • La possibilità di accedere comunque all'attività di insegnamento in una posizione non specializzata, subordinatamente al possesso dei requisiti previsti dall'ordinamento e dalle procedure di reclutamento vigenti, è elemento idoneo a incidere sulla valutazione del periculum in mora relativo al diniego di riconoscimento della specializzazione.
  • Le divergenze giurisprudenziali sulla materia possono giustificare la compensazione delle spese di lite nel giudizio cautelare.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studioTutela cautelare
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

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