Cassazione Civile, Ordinanza n. 10837/2024 del 22/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fisco)
La controversia
Le società impugnavano la sentenza della CTR che aveva confermato il rigetto del loro ricorso contro un avviso di liquidazione dell'imposta di registro emesso in relazione a una sentenza civile del Tribunale di Milano. La sentenza presupposta aveva accolto la domanda di risoluzione di un contratto di appalto e condannato la controparte al pagamento di una somma qualificata come risarcimento del danno, oltre interessi. Le ricorrenti sostenevano: 1) omessa pronuncia e violazione dell'art. 8, lett. b), e della Nota II del d.P.R. n. 131/1986, perché le somme condannate sarebbero state soggette al principio di alternatività IVA/registro e quindi tassabili in misura fissa; 2) violazione delle medesime norme, per avere la CTR applicato l'imposta proporzionale anziché fissa, assumendo che si trattasse di corrispettivi di operazioni soggette a IVA; 3) omesso esame di fatti decisivi, relativi all'addendum del contratto di appalto e alle risoluzioni dell'ufficio, in punto di assoggettamento a IVA anche dei risarcimenti; 4) violazione dell'art. 7 della L. n. 212/2000, per difetto di motivazione dell'avviso quanto ai criteri di calcolo degli interessi e per mancata allegazione della sentenza civile.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati i primi due motivi, dichiarato inammissibile il terzo per la preclusione derivante dalla doppia conforme ex art. 348-ter, comma 5, c.p.c., e respinto anche il quarto motivo. Ha affermato che la condanna della sentenza civile aveva natura risarcitoria per danno emergente da inadempimento e risoluzione del contratto, quindi non rientrava nel campo IVA; di conseguenza, correttamente l'Amministrazione aveva applicato l'imposta di registro proporzionale. Ha inoltre ribadito che l'avviso di liquidazione era sufficientemente motivato con gli estremi identificativi della sentenza e con l'indicazione dell'importo e della base normativa degli interessi, senza necessità di allegare la sentenza stessa. Il ricorso è stato integralmente rigettato, con condanna delle ricorrenti alle spese e agli accessori di legge, oltre all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
Richiamato come norma processuale in relazione alla denunciata omessa pronuncia, ma la censura è stata ritenuta infondata.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Norma sul motivo di ricorso per cassazione per violazione di legge, invocata per le censure fiscali e di motivazione dell'avviso.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Norma sul motivo di ricorso per nullità processuale, invocata per omessa pronuncia.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Norma sul vizio motivazionale, ritenuta non spendibile per effetto della doppia conforme.
art. 8, comma 1, lett. b), d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
I provvedimenti giudiziari recanti condanna al pagamento di somme sono tassati in misura proporzionale; la regola opera anche per la sentenza di condanna al risarcimento del danno.
Nota II all'art. 8 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
L'imposta proporzionale non si applica solo per la parte in cui il provvedimento disponga il pagamento di corrispettivi o prestazioni soggetti a IVA; nel caso deciso non ricorreva tale presupposto.
art. 40 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
Richiamato dalle ricorrenti nel quadro del principio di alternatività IVA/registro.
art. 15 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Le somme dovute a titolo di risarcimento del danno e interessi moratori non concorrono alla base imponibile IVA.
art. 1453 c.c.
La risoluzione per inadempimento è richiamata per qualificare la funzione risarcitoria della condanna conseguente alla caducazione del contratto.
art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212
L'avviso di liquidazione deve essere motivato in modo sufficiente; nel caso concreto la motivazione è stata ritenuta adeguata.
art. 348-ter, comma 5, c.p.c.
In presenza di doppia conforme, il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se non sono indicati profili di diversità tra le due decisioni di merito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In tema di imposta di registro sugli atti giudiziari, una sentenza di condanna al pagamento di somme è tassata in misura proporzionale quando la somma ha natura risarcitoria e non costituisce corrispettivo o prestazione soggetta a IVA.
- Il principio di alternatività IVA/registro opera solo se le somme oggetto della condanna si riferiscono a corrispettivi o prestazioni che ricadono effettivamente nel campo applicativo dell'IVA; il semplice collegamento a un rapporto contrattuale non basta.
- Le somme dovute a titolo di risarcimento del danno, anche se originate da un rapporto contrattuale e da prestazioni in sé imponibili, non concorrono alla base imponibile IVA e restano quindi assoggettabili a imposta di registro proporzionale.
- In caso di danno emergente da risoluzione per inadempimento, nella quantificazione del pregiudizio può rientrare anche il valore economico della prestazione non ricevuta, oltre alle ulteriori voci patrimoniali direttamente conseguenti all'inadempimento.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile in cassazione quando ricorra la doppia conforme e il ricorrente non indichi specificamente le divergenze tra la motivazione della sentenza di primo grado e quella di appello.
- L'avviso di liquidazione è adeguatamente motivato se indica gli estremi essenziali della sentenza presupposta, l'importo richiesto, la base normativa e la decorrenza degli interessi; non è necessaria l'allegazione materiale della sentenza quando essa è già conosciuta o agevolmente individuabile dal contribuente.
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