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Cassazione Penale, Ordinanza n. 22992/2025 del 18/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché fondato su un motivo non deducibile contro la sentenza di patteggiamento ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza del GIP del Tribunale di Bergamo con cui era stata applicata la pena richiesta ex artt. 444 e ss. c.p.p., deducendo vizio di motivazione per la mancata declaratoria di cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p., l'asserita estinzione del reato e la mancata verifica di una condizione di procedibilità. La Corte ha però rilevato che, trattandosi di patteggiamento successivo all'entrata in vigore della riforma del 2017, il ricorso è soggetto ai limiti dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., che consente il ricorso solo per specifici motivi. La doglianza proposta, incentrata su profili non ricompresi tra quelli deducibili e comunque non prospettata come errore manifesto di qualificazione giuridica, è stata ritenuta non proponibile in sede di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    richiamato come base normativa dell'applicazione della pena su richiesta delle parti oggetto della sentenza impugnata.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza

    delimita in modo tassativo i motivi di ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento pronunciata dopo la riforma del 2017.

  • art. 129 c.p.p.

    invocato dal ricorrente come parametro per sostenere l'obbligo di immediata declaratoria di cause di non punibilità, ma la censura è stata ritenuta non deducibile in cassazione nel caso concreto.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    richiamato per la declaratoria di inammissibilità con cause dichiarabili senza formalità.

  • art. 616 c.p.p.

    fondamento della condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria a seguito dell'inammissibilità del ricorso.

  • legge n. 103 del 2017, art. 1, comma 50

    richiamata per individuare il regime temporale applicabile ai limiti di impugnazione della sentenza di patteggiamento.

Massime di principio

  • Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, pronunciata dopo l'entrata in vigore della riforma del 2017, il ricorso per cassazione è ammesso solo nei casi tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
  • È inammissibile il ricorso che, contro una sentenza di patteggiamento, deduca profili non compresi tra quelli espressamente consentiti dalla legge, quali la mancata declaratoria di cause di non punibilità o l'asserita estinzione del reato, se tali censure non si traducono in un errore manifesto di qualificazione giuridica del fatto.
  • L'errore manifesto di qualificazione giuridica del fatto ricorre solo quando la qualificazione contenuta in sentenza risulti immediatamente ed inequivocabilmente eccentrica rispetto al capo di imputazione, senza margini di opinabilità.
  • La deduzione di una violazione di legge in materia di qualificazione giuridica è inammissibile se non è autosufficiente e non evidenzia con immediatezza, dal capo di imputazione e dalla motivazione, l'errore denunciato.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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