Cassazione Penale, Sentenza n. 48093/2023 del 04/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente ha impugnato la condanna per il reato di cui all'art. 650 c.p. sostenendo: (1) errore di qualificazione giuridica e carenza/illogicità della motivazione perché il fatto sarebbe rientrato nella normativa dell'art. 677 c.p. (questione di specialità/sussidiarietà tra le due fattispecie); (2) vizio dell'atto amministrativo impugnato (eccesso di potere) in quanto l'ordinanza sindacale avrebbe illegittimamente imposto la immediata messa in sicurezza; (3) mancata considerazione delle differenze di ruolo tra i coimputati e della concreta impossibilità economica della ricorrente (stima costi lavori, stato di indigenza e patrocinio a spese dello Stato) che avrebbe reso impossibile ottemperare all'ordinanza. Il Procuratore generale aveva chiesto l'inammissibilità del ricorso; la difesa ha depositato memorie a sostegno delle doglianze.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso, in via preliminare e assorbente, sul primo motivo: ha qualificato il fatto non come contravvenzione ex art. 650 c.p. ma come illecito amministrativo ex art. 677, primo comma, c.p. (applicazione della regola di specialità). Conseguentemente ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata riclassificando il fatto nell'alveo dell'art. 677 c.p.; le ulteriori censure non sono state esaminate in quanto assorbite dalla riclassificazione.
Norme richiamate
art. 650 cod. pen.
Norma penale in "bianco" e di carattere sussidiario, che punisce l'inosservanza di un'ordinanza dell'autorità quando non trovi applicazione una disposizione speciale più aderente alla fattispecie
art. 677 cod. pen. (comma 1)
Disposizione che sanziona, in via amministrativa, l'omissione del proprietario di adottare le misure necessarie per la sicurezza in presenza di pericolo di rovina dell'edificio; ritenuta norma speciale rispetto all'art. 650 per i casi di minaccia di rovina
art. 9 Legge 24 novembre 1981 n. 689
Regola della specialità tra sanzioni: in caso di concorso tra una disposizione amministrativa-sanzionatoria più specifica e una penale generale, si applica la disposizione speciale (principio invocato dalla Corte per preferire l'art. 677 sull'art. 650)
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Criteri di censura in cassazione invocati dalla difesa (vizi della motivazione e vizio di legge) posti a fondamento dei motivi impugnatori
art. 125, comma 3 cod. proc. pen.
Norma richiamata in relazione ai limiti di esposizione delle doglianze e alla necessità di motivazione nei giudizi di merito e di legittimità
art. 192 cod. proc. pen.
Richiamato in connessione con le doglianze sulla motivazione e sulla valutazione degli atti amministrativi e delle prove documentali
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limiti di sintesi della Corte di cassazione nella esposizione dei motivi e nel richiamo delle doglianze, citata nella relazione delle parti
Massime di principio
- Se il caso riguarda il pericolo di rovina di una costruzione la norma da privilegiare è l'art. 677 c.p. (sanzione amministrativa) per ragioni di specialità: l'art. 650 c.p. resta applicabile solo ove non si profili una disposizione più specifica.
- La Corte di legittimità può riqualificare il fatto d'ufficio quando la nuova qualificazione non richieda accertamenti fattuali supplementari.
- Obiezioni sulla legittimità dell'atto amministrativo (es. eccesso di potere) sono rilevanti ma possono diventare assorbite se la Corte decide in via preliminare per la ricostruzione giuridica che esclude la rilevanza penale della condotta.
- La qualificazione del soggetto obbligato (es. il proprietario) è centrale: l'art. 677 tende a soggettivizzare l'obbligo a carico del proprietario dell'edificio pericolante, con conseguenze sulla imputabilità dell'illecito.
- Lo stato di indigenza o l'impossibilità economica di eseguire lavori può influire sulla valutazione delle misure sanzionatorie o sull'esecuzione degli interventi, ma non determina di per sé l'esclusione della responsabilità se la fattispecie rientra in una specifica previsione normativa.
- In caso di concorso normativo tra una sanzione amministrativa specifica e una sanzione penale generica, va verificata la regola della specialità (legge n. 689/1981) prima di applicare la norma penale sussidiaria.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 4 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 48042/2023 del 04/12/2023
- Sentenza penale · 4 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 48043/2023 del 04/12/2023
- Sentenza penale · 4 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 48044/2023 del 04/12/2023
- Sentenza penale · 4 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 48045/2023 del 04/12/2023
- Sentenza penale · 4 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 48048/2023 del 04/12/2023
- Sentenza penale · 4 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 48049/2023 del 04/12/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →