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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-650/21

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 20 aprile 2023. — FW e CE contro Landespolizeidirektion Niederösterreich e Finanzamt Österreich. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof. — Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro – Direttiva 2000/78/CE – Divieto di discriminazioni fondate sull’età – Retribuzione dei dipendenti pubblici – Normativa nazionale previgente ritenuta discriminatoria – Inquadramento in un nuovo regime retributivo effettuato con riferimento all’anzianità stabilita secondo un regime retributivo previgente – Rettifica di tale anzianità mediante la fissazione di una data di riferimento comparativa – Carattere discriminatorio del reinquadramento – Norma che tende a svantaggiare i dipendenti pubblici più anziani. — Causa C-650/21

Giurisprudenza europea62021CJ0650

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte esamina il nuovo regime austriaco di retribuzione dei dipendenti pubblici, adottato per porre rimedio a una discriminazione storica fondata sull’età. Pur riconoscendo che il legislatore ha introdotto una data di riferimento comparativa per recuperare i periodi svolti prima dei 18 anni, la Corte ritiene che la riforma non elimini davvero la discriminazione se il sistema continua a fondarsi su un trasferimento costruito a partire da un precedente regime illecito e se la deduzione forfettaria neutralizza il vantaggio promesso. La Corte censura anche la disparità tra procedimenti pendenti e definiti, mentre considera lecita la diversa disciplina dell’apprendistato basata sulla data di assunzione, perché non collegata all’età.

Rinvio pregiudiziale sulla compatibilità con il diritto UE del nuovo sistema austriaco di reinquadramento retributivo dei dipendenti pubblici, fondato su una data di riferimento comparativa, e delle sue regole transitorie relative ai periodi di servizio/apprendistato svolti prima dei 18 anni.

La questione giuridica

Se la direttiva 2000/78, letta con l’articolo 21 della Carta, osti a: 1) un sistema che sostituisce un regime retributivo discriminatorio per età ma continua a usare, per il reinquadramento, un’anzianità calcolata in modo ancora influenzato dal vecchio regime e con una deduzione forfettaria che neutralizza in pratica il maggior computo di alcuni periodi; 2) una disciplina che tratta diversamente chi ha già ottenuto una decisione definitiva di nuova data di riferimento e chi ha una procedura ancora pendente, ricalcolando solo i secondi; 3) una regola che computa integralmente l’apprendistato presso un ente territoriale solo per chi è stato assunto dopo una certa data, e per metà per chi è stato assunto prima.

Principio di diritto

La Corte afferma che un sistema nazionale di reinquadramento retributivo non elimina una discriminazione fondata sull’età se, pur introducendo un meccanismo di correzione tramite data di riferimento comparativa, continua a prendere le mosse da un’anzianità costruita sul vecchio regime discriminatorio e neutralizza in concreto il vantaggio riconoscendo i periodi pre-18 anni solo entro limiti forfettari che annullano l’effetto utile della correzione; inoltre, il principio di parità di trattamento e quello di certezza del diritto ostano a una disciplina transitoria che fa dipendere il beneficio del ricalcolo dalla sola pendenza o chiusura della procedura al momento della riforma; invece, non vi è contrasto con la direttiva 2000/78 quando il computo pieno dell’apprendistato è subordinato alla sola data di assunzione, criterio oggettivo e non collegato all’età.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2000/78/CE
  • Articolo 1 direttiva 2000/78/CE
  • Articolo 2 direttiva 2000/78/CE
  • Articolo 3, paragrafo 1, lettera c), direttiva 2000/78/CE
  • Articolo 6 direttiva 2000/78/CE
  • Articolo 16 direttiva 2000/78/CE
  • Articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 20 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Direttiva 94/33/CE

Rinvio pregiudiziale sulla riforma austriaca della retribuzione dei dipendenti pubblici

La sentenza riguarda un rinvio pregiudiziale del Verwaltungsgerichtshof (Corte amministrativa, Austria) in materia di parità di trattamento e divieto di discriminazione fondata sull’età nel pubblico impiego. La controversia concerne il sistema austriaco di inquadramento retributivo e le successive riforme volte a correggere gli effetti di un previgente regime dichiarato incompatibile con la direttiva 2000/78/CE.

Fatti e procedimento principale

FW e CE sono dipendenti pubblici dello Stato federale austriaco. Entrambi hanno chiesto che, nel calcolo della loro anzianità nella tabella retributiva, fossero considerati i periodi di attività svolti prima dei 18 anni.

In una prima fase, l’amministrazione ha ricalcolato le date di riferimento per l’avanzamento, ma senza modificare effettivamente la loro posizione retributiva. Successivamente, con nuove domande e ricorsi, i dipendenti hanno contestato il diniego di arretrati e la mancata piena valorizzazione dei periodi pre-18 anni.

Il giudice amministrativo federale ha accolto solo in parte i ricorsi, anticipando di pochi giorni la data di riferimento, ma respingendo la domanda di arretrati. I ricorrenti hanno quindi proposto Revision dinanzi al Verwaltungsgerichtshof.

Contesto normativo nazionale

La Corte descrive tre fasi normative del sistema austriaco:

  • il regime originario, che escludeva i periodi precedenti ai 18 anni;
  • il GehG 2010, che consentiva di computare tali periodi solo su richiesta, con un prolungamento del tempo necessario al primo avanzamento;
  • il GehG 2015, che ha sostituito il sistema della data di riferimento con quello dell’anzianità nella tabella retributiva, ma continuando a trasferire i dipendenti sulla base dell’ultima retribuzione percepita nel vecchio sistema.

Con il GehG 2020, il legislatore ha introdotto la data di riferimento comparativa per correggere, almeno in parte, gli effetti del precedente regime. Tuttavia, il sistema prevede anche una "deduzione forfettaria" per gli "altri periodi" computabili per metà, che secondo il giudice del rinvio può neutralizzare l’aumento del massimale da tre a sette anni.

Questioni pregiudiziali

Il giudice del rinvio chiede in sostanza:

  • se il nuovo meccanismo di reinquadramento continui a essere discriminatorio, perché ancora collegato a un’anzianità determinata secondo un precedente regime illecito e perché la rettifica dei periodi pre-18 anni sarebbe solo apparente;
  • se sia compatibile con il diritto UE la distinzione tra procedure ancora pendenti e procedure già definite prima della riforma, che porta a esiti diversi per lavoratori nella stessa situazione sostanziale;
  • se sia legittima la regola che attribuisce pieno rilievo ai periodi di apprendistato presso un ente territoriale solo ai dipendenti assunti dopo il 31 marzo 2000.

Ragionamento della Corte sulla prima questione

La Corte ricorda che il divieto di discriminazione fondata sull’età è sancito dall’articolo 21 della Carta ed è concretizzato dalla direttiva 2000/78/CE.

Quanto al nuovo sistema, la Corte rileva che:

  • il trasferimento al nuovo regime continua a fondarsi sull’anzianità determinata secondo il vecchio sistema;
  • la data di riferimento comparativa consente sì di recuperare alcuni periodi pre-18 anni;
  • tuttavia, la correzione è limitata dalla disciplina sugli "altri periodi" e dalla deduzione forfettaria di quattro anni, che può annullare in concreto l’effetto utile della riforma.

La Corte osserva inoltre che il regime risultante continua a distinguere, in modo sostanziale, tra chi ha maturato esperienza prima dei 18 anni e chi l’ha maturata dopo, senza che ciò sia giustificato da una finalità legittima ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78. Le giustificazioni di bilancio e amministrative non sono, da sole, sufficienti.

Ragionamento della Corte sulla seconda questione

La Corte afferma che una misura nazionale volta a eliminare una discriminazione deve rispettare il principio di parità di trattamento e quello di certezza del diritto.

Nel caso esaminato, la disciplina austriaca fa dipendere il beneficio del ricalcolo dal fatto che la procedura fosse ancora pendente alla data della riforma. Ne deriva che due dipendenti nella medesima situazione sostanziale possono ricevere trattamenti diversi solo in ragione della durata del procedimento amministrativo o giurisdizionale, circostanza estranea al loro controllo.

Per la Corte, questa differenza di trattamento è incompatibile con l’articolo 20 della Carta e con il principio di certezza del diritto, perché introduce un esito dipendente dal caso processuale e non dalla situazione sostanziale dei lavoratori.

Ragionamento della Corte sulla terza questione

La Corte esclude, invece, che vi sia una discriminazione fondata sull’età nella disciplina dell’apprendistato.

La norma contestata collega il computo integrale dei periodi di apprendistato presso un ente territoriale alla data di assunzione presso lo Stato federale austriaco. Tale criterio è considerato oggettivo e neutro, poiché non dipende dall’età del dipendente al momento dell’assunzione, ma soltanto dalla data di ingresso in servizio.

Di conseguenza, la differenza di trattamento non costituisce, di per sé, una discriminazione diretta o indiretta fondata sull’età ai sensi della direttiva 2000/78.

Dispositivo e principi affermati

La Corte conclude che:

  • la prima disciplina è contraria alla direttiva 2000/78 e all’articolo 21 della Carta, perché la riforma non elimina effettivamente la discriminazione originaria;
  • la seconda disciplina è contraria all’articolo 20 della Carta e al principio di certezza del diritto, perché tratta diversamente procedure sostanzialmente identiche in base allo stato del procedimento;
  • la terza disciplina è compatibile con il diritto UE, poiché si fonda su un criterio non connesso all’età.

La pronuncia è particolarmente rilevante per il pubblico impiego e per i contenziosi di ricalcolo retributivo, soprattutto quando la riforma interna tenta di sanare una precedente discriminazione senza discontinuità reale rispetto al sistema censurato dalla Corte.

Come è indicizzato

Materieparità di trattamentodiscriminazione fondata sull’etàretribuzione dei dipendenti pubblicipubblico impiegodiritto antidiscriminatorio

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