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Sentenza

Sentenza n. 11643/2026 - Roma, Sezione 2

per l'annullamento - del silenzio diniego sull’istanza di accesso agli atti avanzata dalla ricorrente in data 09.02.2026; - di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, nonché per l’accertamento e la declaratoria del diritto di accesso e l’emanazione dell’ordine di esibizione dei documenti ex art. 116, comma 4, c.p.a;

Giustizia amministrativa202604266

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: silenzio diniego formatosi sull'istanza di accesso agli atti del 9 febbraio 2026

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (istante accesso)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato il silenzio diniego formatosi sulla propria istanza di accesso agli atti, chiedendo l'accertamento del diritto di accesso e l'ordine di esibizione dei documenti ai sensi dell'art. 116, comma 4, c.p.a. La resistente si è costituita in giudizio. Successivamente alla notificazione del ricorso, Consap ha fornito alla ricorrente, in data 13 aprile 2026, un accesso completo e satisfattivo alla documentazione richiesta.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che l'accesso completo e satisfattivo intervenuto dopo la notificazione del ricorso ha integralmente soddisfatto la pretesa della ricorrente. In applicazione del principio della soccombenza virtuale, il Collegio ha posto le spese a carico di Consap, ritenendo che la resistente dovesse essere considerata soccombente in relazione alla situazione determinatasi anteriormente alla soddisfazione della pretesa. Consap è stata condannata al pagamento di 1.500 euro, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato se versato.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata quando la pretesa azionata sia stata integralmente soddisfatta nel corso del giudizio.

  • art. 116, comma 4, c.p.a.

    Norma richiamata quale base della richiesta di emanazione dell'ordine di esibizione dei documenti.

Massime di principio

  • Quando, dopo la notificazione del ricorso in materia di accesso, l'amministrazione o il soggetto resistente concede un accesso completo e satisfattivo, viene meno l'oggetto della controversia e il giudice deve dichiarare la cessazione della materia del contendere.
  • La sopravvenuta soddisfazione della pretesa di accesso non esclude la regolazione delle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale: il giudice può porle a carico della parte la cui condotta aveva reso necessaria la proposizione del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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