Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 449/2026 - Parma, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600475

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Parma, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: deliberazione del consiglio della classe 3ª G del 28 agosto 2026 di non ammissione alla classe quarta, pagella con voto 4 in Economia aziendale e Geo-politica e atti connessi

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (studente)

Prevale il privato

La controversia

Lo studente ha impugnato la non ammissione alla classe quarta dopo aver riportato l’unica insufficienza in Economia aziendale e Geo-politica, nonostante una media complessiva finale di 6,38, voti sufficienti o superiori nelle altre materie e il recupero, nel corso dell’anno, di due ulteriori insufficienze. Ha dedotto otto gruppi di censure: 1) il verbale di integrazione dello scrutinio non indicherebbe votazione, numero dei votanti, eventuali sostituzioni e nominativi dei docenti presenti; 2) il corso di recupero sarebbe durato soltanto otto ore, senza motivazione dello scostamento dal parametro ordinario di quindici ore; 3) la comunicazione alla famiglia non avrebbe precisato le carenze e gli obiettivi di apprendimento, limitandosi a indicare lo studio individuale; 4) l’accorpamento di studenti di classi diverse non sarebbe stato giustificato dall’omogeneità delle carenze e le prove finali sarebbero state diverse; 5) la verifica sarebbe stata organizzata e condotta da docenti estranei al consiglio della classe, senza la docente titolare della disciplina tra gli assistenti; 6) la prova avrebbe richiesto, in due ore, contenuti estesi e non adeguatamente affrontati o recuperati; 7) l’attribuzione del voto non avrebbe rispettato la soglia del 60% prevista dai criteri scolastici, anche in raffronto con precedenti verifiche; 8) la deliberazione finale avrebbe omesso la valutazione complessiva dello studente e del suo percorso, la valutazione della gravità e persistenza delle lacune e il giudizio prognostico sulla possibilità di frequentare proficuamente l’anno successivo, risultando inoltre contraddittoria rispetto alla sospensione del giudizio di giugno. Ha chiesto l’annullamento e l’ammissione alla classe quarta oppure, in subordine, la rinnovazione delle verifiche e dello scrutinio dopo effettivi interventi di recupero.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso esaminando, secondo il criterio della ragione più liquida, l’ottavo motivo e assorbendo le altre censure. L’art. 8, comma 4, dell’O.M. n. 92/2007 impone che l’integrazione dello scrutinio, sia positiva sia negativa, si fondi su una valutazione complessiva dello studente; la presenza di una sola insufficienza non impedisce in astratto la non ammissione, ma non consente di fondarla sul solo esito negativo della verifica disciplinare. Nel caso concreto il consiglio di classe aveva motivato la non ammissione richiamando le lacune e l’insufficienza nella sola Economia aziendale e Geo-politica, senza considerare adeguatamente il rendimento complessivamente positivo, il recupero delle insufficienze in inglese e spagnolo e i progressi documentati anche nella materia insufficiente (dal 34,6% al 46,7% tra due verifiche). Ne è derivato un travisamento dei risultati e una valutazione prognostica non adeguatamente fondata sul più ampio percorso formativo. Il TAR ha annullato gli atti impugnati nella parte relativa alla non ammissione e ha confermato l’ammissione dello studente alla classe quarta. Spese compensate per la peculiarità della controversia. In precedenza, con decreto monocratico del 26 settembre 2026, era stata disposta l’ammissione con riserva alla classe quarta.

Norme richiamate

  • art. 8, comma 4, O.M. 5 novembre 2007, n. 92

    Il successivo articolo 8 prevede, poi, al comma 4 che “Il consiglio di classe, alla luce delle verifiche effettuate secondo i criteri di cui ai precedenti commi, delibera la integrazione dello scrutinio finale, espresso sulla base di una valutazione complessiva dello studente, che, in caso di esito positivo, comporta l’ammissione dello stesso alla frequenza della classe successiva. In tale caso, risolvendo la sospensione di giudizio di cui al comma 1 del precedente articolo, vengono pubblicati all’albo dell’istituto i voti riportati in tutte le discipline con la indicazione «ammesso». In caso di esito negativo del giudizio finale, sulla base di una valutazione complessiva dello studente, il relativo risultato viene pubblicato all’albo dell’istituto con la sola indicazione «non ammesso»”.

    La decisione di integrazione dello scrutinio, anche quando comporta la non ammissione, deve fondarsi su una valutazione complessiva del percorso dello studente e non limitarsi al risultato negativo della verifica nella singola disciplina.

  • art. 6, commi 3 e 4, O.M. 5 novembre 2007, n. 92

    L’ordinanza del Ministero della Pubblica Istruzione 5 novembre 2007 n. 92 prevede all’art. 6 che “Per gli studenti che in sede di scrutinio finale, presentino in una o più discipline valutazioni insufficienti, il consiglio di classe, sulla base di criteri preventivamente stabiliti, procede ad un valutazione della possibilità dell’alunno di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline interessate entro il termine dell’anno scolastico, mediante lo studio personale svolto autonomamente o attraverso la frequenza di appositi interventi di recupero” (comma 3) e che “In tale caso il consiglio di classe rinvia la formulazione del giudizio finale e provvede, sulla base degli specifici bisogni formativi, a predisporre le attività di recupero” (comma 4).

    In presenza di insufficienze, il consiglio di classe valuta la possibilità di raggiungere gli obiettivi entro il termine dell’anno scolastico e predispone attività di recupero in relazione agli specifici bisogni formativi.

  • art. 1 O.M. 5 novembre 2007, n. 92

    Sotto questo profilo, il Consiglio di classe ha pertanto radicalmente pretermesso di considerare le finalità del processo valutativo, cosi come espresse dall’art. 1 dell’ordinanza del Ministero della Pubblica Istruzione 5 novembre 2007 n. 92, secondo cui: “La valutazione è un processo che accompagna lo studente per l’intero percorso formativo, perseguendo l’obiettivo di contribuire a migliorare la qualità degli apprendimenti”.

    La valutazione deve accompagnare l’intero percorso formativo e considerare i progressi dello studente, non soltanto il risultato isolato della verifica finale.

  • art. 60 c.p.a.

    Visto l’art. 60 cod. proc. amm., accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria e preso atto che nessuna delle parti intenda proporre motivi aggiunti, ricorso incidentale, regolamento di competenza o regolamento di giurisdizione, il Collegio ritiene che sia possibile l’immediata definizione del giudizio con “sentenza in forma semplificata”.

    Il giudizio può essere definito con sentenza in forma semplificata quando il contraddittorio e l’istruttoria sono completi e ricorrono i presupposti indicati dalla disposizione.

Massime di principio

  • In sede di integrazione dello scrutinio finale dopo la sospensione del giudizio, la decisione di ammissione o non ammissione deve basarsi su una valutazione complessiva dello studente, che consideri il percorso formativo e gli esiti delle verifiche; non è sufficiente assumere il solo voto negativo nella disciplina oggetto di recupero come ragione conclusiva della non ammissione.
  • La presenza di una sola insufficienza non esclude in astratto la non ammissione alla classe successiva, ma il giudizio negativo deve essere sostenuto da una valutazione complessiva e coerente con i dati del percorso scolastico, inclusi i progressi e le capacità di recupero dimostrate.
  • Una motivazione che ometta di considerare voti complessivamente positivi e miglioramenti documentati nel corso dell’anno può risultare viziata da travisamento dei fatti e rendere inadeguata la prognosi sulla possibilità di frequentare proficuamente la classe successiva.

Come è indicizzato

MaterieScuola
RamiIstruzione e università
IstitutiEccesso di potereDifetto di motivazioneDifetto di istruttoria

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.