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Cassazione Penale, Ordinanza n. 28565/2026 del 28/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Napoli che, in riforma della decisione di primo grado, ha riqualificato il fatto di cui al capo a) come ipotesi lieve di detenzione di sostanze stupefacenti ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, ha confermato la condanna per resistenza a pubblico ufficiale e ha rideterminato la pena in anni due e mesi dieci di reclusione e euro 3.000 di multa. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione quanto all'affermazione di responsabilità per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, sostenendo in sostanza che la condotta fosse riconducibile a un mero tentativo di fuga e non a una resistenza penalmente rilevante. Con il secondo motivo ha lamentato vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio, censurando la misura della pena base e la sua determinazione prossima al massimo edittale.

La decisione

La Corte ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché volto a sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio e comunque manifestamente infondato, poiché la sentenza di appello aveva descritto una condotta che andava oltre il semplice tentativo di fuga: l'imputato, alla vista degli operanti, era fuggito spintonandoli reiteratamente e tentando di chiuderli dietro un cancello per sottrarsi alla perquisizione e all'arresto, integrando così resistenza a pubblico ufficiale. Anche il secondo motivo è stato ritenuto non fondato, poiché la determinazione della pena è insindacabile in cassazione se sorretta da motivazione логico-giuridicamente corretta; nel caso concreto la Corte territoriale aveva adeguatamente giustificato il trattamento sanzionatorio valorizzando le modalità allarmanti del fatto, la detenzione di 60 grammi di cocaina e 4 grammi di marijuana in un locale adiacente all'abitazione e facilmente accessibile, nonché i due precedenti specifici dell'imputato. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile con condanna al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990

    La Corte d'appello ha riqualificato il fatto di detenzione di stupefacenti nell'ipotesi lieve, ma ciò non ha inciso sulla conferma della responsabilità per il diverso reato di resistenza a pubblico ufficiale e sulla pena complessiva rideterminata.

  • art. 337 cod. pen.

    La condotta di fuga accompagnata da spintoni reiterati e dal tentativo di chiudere gli operanti dietro un cancello è stata ritenuta integrare resistenza a pubblico ufficiale, non mero tentativo di sottrarsi al controllo.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito dedurre censure che, sotto la veste di violazione di legge o vizio di motivazione, mirino in realtà a ottenere una nuova valutazione del fatto e delle prove, salvo che sia specificamente indicato un travisamento decisivo delle emergenze processuali.
  • La resistenza a pubblico ufficiale può essere integrata da una condotta che, oltre alla fuga, comprenda spintoni reiterati o altre azioni ostative dirette a impedire perquisizione o arresto; non è necessario che vi sia una violenza particolarmente intensa, purché l'azione sia funzionalmente oppositiva all'atto d'ufficio.
  • La determinazione della pena è sindacabile in cassazione solo se la motivazione è mancante, illogica o giuridicamente viziata; se il giudice di merito valorizza in modo non apparente la gravità del fatto, le modalità della condotta e la personalità dell'imputato, il motivo è inammissibile o infondato.
  • La mera riqualificazione del fatto in una fattispecie meno grave non comporta automaticamente la riduzione della pena, ove la motivazione sulla commisurazione tenga conto di elementi concreti di gravità e di precedenti specifici.
  • In caso di inammissibilità del ricorso per cassazione, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che l'inammissibilità non sia ascrivibile a colpa, secondo il richiamo alla giurisprudenza costituzionale.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioResistenza e oltraggio a pubblico ufficialeImpugnazioni
RamiStupefacentiReati contro la PAProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiOnere della prova

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