Cassazione Civile, Ordinanza n. 22671/2022 del 19/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'amministrazione finanziaria aveva recuperato a tassazione, ai fini IRES e IVA, un maggior reddito per l'anno 2006, negando la deducibilità di spese di sponsorizzazione versate a un'associazione sportiva, ritenute inesistenti sulla base di plurimi indizi. Il consorzio aveva impugnato l'avviso deducendo, tra l'altro, la violazione del termine dilatorio di 60 giorni ex art. 12, comma 7, L. n. 212/2000 e l'assenza dei presupposti del raddoppio dei termini. La CTP aveva respinto il ricorso; la CTR aveva poi accolto l'appello del contribuente, ritenendo che per alcune operazioni non vi fosse documentazione idonea e che le altre riferite all'anno 2007, con successivo parziale annullamento in autotutela. In Cassazione l'Agenzia ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 109 del TUIR, sostenendo che la CTR avesse valutato in modo frammentario la prova, fondando la decisione solo sulle movimentazioni bancarie e trascurando altri elementi indiziari gravi, tra cui l'entità dei pagamenti, i movimenti extracontabili, appunti manoscritti su restituzioni agli sponsor, fatture rimaste insolute e dichiarazioni del legale rappresentante; con il secondo ha denunciato vizio di motivazione ex art. 360, n. 5 c.p.c. per non avere la CTR considerato l'intero quadro indiziario. Il contribuente ha resistito eccependo l'inammissibilità del primo motivo e, con ricorso incidentale condizionato, ha riproposto la nullità dell'avviso per mancato contraddittorio endoprocedimentale e per violazione del termine di 60 giorni.
La decisione
La Corte ha respinto il ricorso incidentale del contribuente, ritenendo non applicabile l'art. 12, comma 7, L. n. 212/2000 agli accertamenti a tavolino in assenza di accesso presso la sede del contribuente, e comunque non dedotte specifiche ragioni difensive che il contribuente avrebbe potuto far valere. Ha accolto il secondo motivo del ricorso principale dell'Agenzia, ritenendo che la CTR avesse omesso di valutare l'intero compendio indiziario posto a base dell'accertamento, limitandosi a valorizzare solo le movimentazioni bancarie. L'accoglimento di tale motivo ha assorbito il primo. Ne è seguita la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Puglia, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 109 TUIR
Richiamato come norma violata per sostenere che la deducibilità delle spese e la valutazione della loro inesistenza dovevano essere apprezzate alla luce dell'intero quadro probatorio e non di un solo elemento.
art. 12, comma 7, L. 27 luglio 2000, n. 212
Il termine dilatorio di 60 giorni e il correlato contraddittorio procedimentale sono stati ritenuti applicabili soltanto in caso di accesso presso i locali del contribuente, non negli accertamenti a tavolino.
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
È stato ritenuto fondato il motivo di ricorso che denunciava l'omesso esame di circostanze rilevanti e del quadro indiziario complessivo.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
Usato per denunciare la violazione di legge in relazione alla valutazione delle spese di sponsorizzazione.
art. 21-septies L. 7 agosto 1990, n. 241
Richiamato dal contribuente a sostegno della nullità del procedimento per asserita mancanza di contraddittorio.
art. 21-octies L. 7 agosto 1990, n. 241
Richiamato dal contribuente a sostegno della nullità dell'atto per vizi procedimentali.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione incidentale.
Massime di principio
- In tema di accertamento fiscale, la valutazione dell'inesistenza di operazioni economiche non può essere compiuta isolando un solo dato probatorio, ma deve investire l'intero quadro indiziario posto dall'Ufficio a base della ripresa a tassazione.
- Il vizio di motivazione sussiste quando il giudice di merito ometta di confrontarsi con elementi istruttori specifici e potenzialmente decisivi, limitandosi a una lettura parziale delle risultanze di causa.
- Il termine dilatorio di 60 giorni previsto dallo Statuto del contribuente opera soltanto in caso di accesso nei locali del contribuente e non si estende agli accertamenti c.d. a tavolino basati su dati documentali o bancari acquisiti dall'Amministrazione.
- Nel caso di accertamenti relativi a tributi armonizzati, il contribuente che invochi la lesione del contraddittorio endoprocedimentale deve allegare le concrete ragioni difensive che avrebbe potuto far valere, non essendo sufficiente un'eccezione generica.
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