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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41136/2025 del 22/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnano l'ordinanza di sequestro preventivo del 25/07/2025 con quattro motivi: (1) illegittimità del riconoscimento dell'autoriciclaggio (art. 648 ter.1 c.p.) fondato anche sul reato di contrabbando ex art. 40-quinquies d.lgs. 504/1995, che sarebbe contravvenzione non idonea a costituire reato presupposto; (2) e (3) contestazione della considerazione come omessa della dichiarazione relativa all'annualità 2023 (la difesa sostiene la presentazione entro i termini utili) e conseguente inclusione di € 609.540,96 nel profitto contestato; (4) duplicazione illegittima del vincolo ablativo: sequestro diretto e per equivalente che rischia di «doppiare" l'ablazione del medesimo valore economico relativo ai proventi dei reati presupposto e al prodotto dell'autoriciclaggio.

La decisione

La Corte ha accolto parzialmente i ricorsi: ha ritenuto fondato il primo motivo e ha annullato la parte dell'ordinanza che aveva fondato l'autoriciclaggio sulla sola contravvenzione ex art. 40-quinquies (tale contravvenzione non soddisfa i requisiti edittali richiesti da art. 648 ter.1 c.p.), disponendo il rinvio per rideterminare il perimetro e l'ammontare del vincolo dell'autoriciclaggio in esclusivo riferimento ai proventi dei delitti tributari (art. 5 d.lgs. 74/2000), detraendo la porzione riferibile al solo art. 40-quinquies. I motivi secondo e terzo sono stati dichiarati inammissibili/infondati perché sollevano questioni di fatto non proponibili in sede di legittimità e confondono la dichiarazione IVA con la dichiarazione dei redditi; pertanto il sequestro relativo all'IVA 2023 è stato ritenuto correttamente disposto. Il quarto motivo è stato ritenuto fondato: la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza nella parte in cui la motivazione e il calcolo dell'ammontare complessivo non garantiscono chiarezza e possono determinare un doppio conteggio del medesimo valore; ha rinviato al GIP in diversa composizione affinché specifichi che la misura relativa all'art. 5 d.lgs. 74/2000 è solo per equivalente e neutralizzi ogni doppio conteggio nel calcolo della differenza da sottoporre a sequestro.

Norme richiamate

  • art. 40-quinquies, d.lgs. n. 504/1995

    "3. Quando le condotte di cui ai commi 1 e 2 hanno ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato rispettivamente superiore a chilogrammi 5 o superiore a chilogrammi 10, si applica la pena dell'arresto fino a un anno e dell'ammenda da euro 25 a euro 64"

    La contravvenzione prevista non raggiunge i limiti edittali richiesti dall'art. 648 ter.1 c.p. per costituire, di per sé, reato presupposto dell'autoriciclaggio; pertanto la «provvista" riconducibile solo a tale norma non può sorreggere l'accusa di autoriciclaggio.

  • art. 5, d.lgs. n. 74/2000

    Il reato tributario è idoneo quale reato presupposto per l'autoriciclaggio; la confisca per il risparmio d'imposta deve essere disposta nella forma della confisca per equivalente secondo l'art. 12-bis d.lgs. 74/2000.

  • art. 648 ter.1 c.p.

    "La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi"

    Richiede che i proventi provengano da delitto non colposo; la deroga per contravvenzioni opera solo se la contravvenzione ha determinati limiti edittali non presenti nell'art. 40-quinquies così come contestato.

  • art. 12-bis, d.lgs. n. 74/2000

    Regola la confisca per equivalente per il risparmio d'imposta; nell'ordinanza la misura relativa all'art. 5 doveva essere chiaramente indicata come per equivalente e separata dal sequestro diretto.

  • art. 321, comma 1 e comma 2, c.p.p.

    Norme sul sequestro preventivo; la Corte ha richiamato la necessità che il dispositivo e la motivazione evitino duplicazioni del vincolo ablativo e garantiscano chiarezza nel calcolo.

  • D.P.R. n. 322/1998, art. 8 e art. 2, comma 2

    Richiamati per distinguere i termini di presentazione della dichiarazione IVA (art. 8) e della dichiarazione dei redditi (art. 2), con conseguente esclusione del motivo che confonde i termini e i relativi adempimenti.

  • art. 606 c.p.p.

    Riferimento alle cause di impugnazione in Cassazione: la Corte ha ritenuto inammissibili questioni di fatto non previamente dedotte in sede di riesame, richiamando i limiti di ammissibilità dell'impugnazione.

Massime di principio

  • L'autoriciclaggio ex art. 648 ter.1 c.p. può avere per reato presupposto una contravvenzione solo se questa rientra nei limiti edittali espressamente previsti dalla norma; se la contravvenzione non raggiunge tali limiti, non può da sola sorreggere l'accusa di autoriciclaggio.
  • La confisca per il "risparmio d'imposta" (delitti tributari ex d.lgs. 74/2000) va calcolata e motivata come confisca per equivalente (art. 12-bis) e separata da eventuali misure dirette sui proventi di altri reati; occorre evitare formule imprecise che possano generare duplicazioni del vincolo.
  • In sede di legittimità non sono ammissibili questioni di fatto non proposte nei precedenti gradi o nel riesame (ad es. l'effettiva presentazione tardiva o tempestiva di una dichiarazione) se ciò richiede accertamenti probatori nuovi; tali questioni vanno tempestivamente dedotte nei gradi di merito.
  • Nel disporre sequestri diretti e per equivalente il giudice deve indicare con chiarezza la ripartizione dei valori e neutralizzare ogni "doppio conteggio" del medesimo importo, riservando la compensazione finale alla fase esecutiva quando si accerti la capienza delle somme sequestrate.
  • Distinguere con attenzione i termini e gli obblighi relativi alla dichiarazione IVA e alla dichiarazione dei redditi: sono adempimenti autonomi con termini diversi e conseguenze autonome in sede penale per le omissioni.
  • Prima di disporre misure patrimoniali complesse (sequestro per equivalente su quote/aziende o calcoli unitari), il giudice deve motivare la base giuridica e contabile della misura e assicurare che non vi sia il rischio di una doppia ablazione dello stesso valore economico.

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