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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12442/2026 del 04/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di presa in carico notificato dall'agente della riscossione, dal quale il contribuente apprendeva l'esistenza di un avviso di accertamento emesso nei suoi confronti per reddito di capitale ritenuto derivante, per presunzione, da maggiori ricavi accertati in capo a una società di cui egli era socio al 95%. Il contribuente sosteneva di non aver mai ricevuto l'avviso di accertamento presupposto e impugnava quindi l'atto della riscossione e l'atto impositivo, deducendo: nullità della notifica dell'avviso di accertamento; decadenza dell'Ufficio dal potere di accertamento; infondatezza nel merito della pretesa, richiamando anche l'annullamento di un analogo accertamento relativo ad altra annualità perché la presunzione di distribuzione integrale degli utili al socio era stata ritenuta errata. In cassazione censurava la sentenza di appello per avere ritenuto valida la notifica ex art. 140 c.p.c. nonostante l'avviso di ricevimento della CAD fosse stato restituito con indicazione del destinatario come sconosciuto, per non avere rilevato che tale circostanza impediva il perfezionamento della notifica, e per omessa pronuncia sulla doglianza relativa alla mancanza, nella relata, del numero della raccomandata CAD, utile a riferire l'avviso di ricevimento alla specifica notificazione.

La decisione

La Corte ha accolto il primo e il terzo motivo di ricorso, ritenendo fondata la censura sulla invalidità della notifica dell'avviso di accertamento presupposto. Ha affermato che la produzione dell'avviso di ricevimento della CAD è necessaria per il perfezionamento della notificazione ex art. 140 c.p.c. e che, se da tale avviso risulta che al recapito il destinatario era sconosciuto, manca la possibilità legale di conoscenza dell'atto e la notifica non può considerarsi perfezionata. Ha inoltre precisato che non è necessario che la relata indichi il numero della raccomandata CAD, ma spetta al giudice verificare, con tutti gli elementi disponibili, la riferibilità dell'avviso di ricevimento alla raccomandata spedita per quella specifica notifica. Il secondo motivo è rimasto assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia, sezione distaccata di Foggia, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    è la norma processuale invocata per denunciare violazione di legge in relazione alla validità della notifica e alla disciplina della comunicazione di avvenuto deposito

  • L. n. 890 del 1982, art. 8

    richiamata dal ricorrente come norma sulla notificazione a mezzo posta e sulla comunicazione del deposito

  • d.P.R. n. 600 del 1973, art. 60

    richiamato quale disciplina delle notificazioni degli avvisi di accertamento in materia tributaria

  • art. 140 c.p.c.

    la Corte ne conferma l'applicabilità alla fattispecie e ribadisce che la notifica si perfeziona solo se la CAD consente la legale possibilità di conoscenza dell'atto; l'avviso di ricevimento è elemento costitutivo del procedimento notificatorio

  • L. n. 212 del 2000, art. 6

    richiamata dal ricorrente in chiave di tutela del diritto di informazione del contribuente

  • Costituzione, art. 24

    richiamato dal ricorrente a sostegno del diritto di difesa

  • art. 62 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato quale norma sul ricorso per cassazione nel processo tributario

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato in relazione all'omessa pronuncia sui motivi di appello

  • art. 132 n. 4 c.p.c.

    richiamato in relazione all'obbligo di motivazione della sentenza

  • art. 47 TUIR

    richiamato per la qualificazione della quota imponibile del reddito di capitale attribuito al socio

  • Cass., Sez. U, n. 10012 del 15/04/2021

    citata per il principio secondo cui l'avviso di ricevimento della CAD è necessario ai fini del perfezionamento della notifica ex art. 140 c.p.c.

  • Cass., Sez. 2, ord. n. 7159 del 18/03/2024

    citata per affermare che nella relata non è obbligatorio indicare il numero della raccomandata A/R della CAD, essendo sufficiente il riferimento alla raccomandata A/R

  • Cass., Sez. 3, ord. n. 21288 del 25/07/2025

    citata per ribadire che il giudice deve verificare, con ogni elemento di prova disponibile, la riferibilità dell'avviso di ricevimento alla raccomandata spedita per la notifica ex art. 140 c.p.c.

Massime di principio

  • Nella notificazione ex art. 140 c.p.c. l'avviso di ricevimento della comunicazione di avvenuto deposito è elemento necessario del procedimento notificatorio; senza tale prova la notifica non si perfeziona.
  • La presunzione di perfezionamento della notifica decorso il termine di legge opera solo se il destinatario aveva la possibilità legale di ricevere l'atto all'indirizzo utilizzato; se la raccomandata CAD risulta diretta a un recapito in cui il destinatario è sconosciuto, manca il presupposto della conoscibilità legale.
  • Non è indispensabile che la relata di notifica indichi il numero della raccomandata CAD, purché dagli atti sia comunque possibile verificare con certezza la riferibilità dell'avviso di ricevimento alla specifica notificazione.
  • Nel processo tributario, quando la notifica dell'atto presupposto è contestata, il giudice deve esaminare tutta la documentazione disponibile per verificare la regolarità del procedimento notificatorio e la legittimazione dell'azione esecutiva o impositiva fondata su quell'atto.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioNotificazioniImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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