Cassazione Civile, Ordinanza n. 09680/2024 del 10/04/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
Nel corso di un'esecuzione forzata per obblighi di fare, i creditori procedenti ottennero dal giudice dell'esecuzione un decreto ingiuntivo ex art. 614 c.p.c. per la liquidazione delle spese dell'esecuzione, per un importo di euro 16.000.00. Gli obbligati proposero opposizione, ma il Tribunale accolse l'opposizione, revocò il decreto e liquidò una somma minore. La Corte d'appello riformò però la decisione dichiarando improseguibile l'opposizione, ritenendo mancante la tempestiva iscrizione a ruolo del giudizio contenzioso di opposizione. In Cassazione i ricorrenti deducevano, con il secondo motivo, la violazione degli artt. 614 e 645 c.p.c., sostenendo che l'opposizione dovesse seguire il medesimo percorso del ricorso monitorio e quindi restare nell'ambito del fascicolo esecutivo o comunque essere decisa dal giudice dell'esecuzione; con il primo e il terzo motivo denunciavano la violazione delle norme sulla costituzione in giudizio e sulla nota di iscrizione a ruolo, affermando che l'assenza della nota non aveva inciso sul contraddittorio e che la controparte si era comunque costituita e difesa nel merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha affermato che, mentre la richiesta di decreto ingiuntivo per le spese dell'esecuzione ex art. 614 c.p.c. può essere proposta direttamente al giudice dell'esecuzione nel fascicolo già formato, l'opposizione a quel decreto non è attratta da una competenza funzionale del giudice dell'esecuzione in quanto tale, ma segue la disciplina ordinaria dell'opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 c.p.c. e va quindi iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi dell'ufficio giudiziario di appartenenza. Ha inoltre ritenuto che la mancata tempestiva iscrizione a ruolo del giudizio di opposizione integri una mancata costituzione dell'opponente, non sanabile dalla costituzione dell'opposto, con conseguente improcedibilità dell'opposizione. Alla soccombenza dei ricorrenti sono state poste le spese del giudizio di legittimità e dato atto dei presupposti per il contributo unificato დამატivo ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 614 c.p.c.
"quando riconosce giustificate le spese denunciate, provvede con decreto a norma dell'articolo 642"
Attribuisce al giudice dell'esecuzione la competenza funzionale a emettere il decreto ingiuntivo per la liquidazione delle spese del processo esecutivo per obblighi di fare; la domanda può essere proposta direttamente a tale giudice e depositata nel fascicolo dell'esecuzione già formato, senza ulteriore iscrizione a ruolo.
art. 645 c.p.c.
L'opposizione al decreto ingiuntivo emesso ai sensi dell'art. 614 c.p.c. è disciplinata dalle regole ordinarie dell'opposizione a decreto ingiuntivo; la competenza funzionale spetta all'ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che ha emesso il decreto, non al giudice dell'esecuzione in quanto tale.
art. 633 c.p.c.
Richiamato come parte della disciplina generale applicabile all'opposizione a decreto ingiuntivo non regolata espressamente dall'art. 614 c.p.c.
art. 156, comma 3, c.p.c.
Invocato dai ricorrenti, ma ritenuto non decisivo perché il vizio non era una mera irregolarità formale sanabile, bensì la mancata tempestiva iscrizione a ruolo del giudizio di opposizione.
art. 165 c.p.c.
Richiamato dai ricorrenti in tema di costituzione; la Corte lo ha applicato nel senso che l'omessa iscrizione a ruolo comporta mancata costituzione dell'opponente.
art. 168 c.p.c.
Richiamato dai ricorrenti in relazione al deposito e alla formazione del fascicolo; la Corte ha distinto tra deposito nel fascicolo esecutivo e iscrizione del giudizio contenzioso nel ruolo generale.
art. 71 disp. att. c.p.c.
Richiamato insieme alle norme sulla costituzione e iscrizione del giudizio, senza incidere sulla conclusione di improcedibilità.
art. 50 c.p.c.
La riassunzione ai sensi di questa norma è stata ritenuta inidonea perché, in mancanza di tempestiva iscrizione a ruolo del giudizio di opposizione, non era possibile riassumere il processo contenzioso non validamente introdotto o costituito.
art. 7 bis r.d. n. 12 del 1941
Richiamato per affermare che la ripartizione interna degli affari e l'eventuale assegnazione del procedimento a un giudice delle esecuzioni o allo stesso giudice che ha emesso il decreto riguardano criteri tabellari interni, privi di incidenza sulla validità degli atti.
art. 375 c.p.c.
Norma processuale richiamata per la trattazione in camera di consiglio.
art. 380 bis.1 c.p.c.
Norma processuale richiamata per il rito camerale e il deposito delle memorie.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per dare atto dei presupposti processuali del contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto dell'impugnazione.
Massime di principio
- Il decreto ingiuntivo per la liquidazione delle spese dell'esecuzione forzata degli obblighi di fare può essere richiesto direttamente al giudice dell'esecuzione, perché l'art. 614 c.p.c. gli attribuisce una competenza funzionale ed inderogabile solo per la fase monitoria.
- L'opposizione al decreto ingiuntivo emesso ex art. 614 c.p.c. non segue la speciale competenza del giudice dell'esecuzione in quanto tale, ma la disciplina ordinaria dell'opposizione a decreto ingiuntivo; il giudizio va quindi iscritto nel ruolo generale degli affari contenziosi dell'ufficio giudiziario di appartenenza.
- La mancata tempestiva iscrizione a ruolo del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo integra una mancata costituzione dell'opponente e comporta l'improcedibilità dell'opposizione.
- La costituzione dell'opposto non sana la tardiva o mancata costituzione dell'opponente nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
- Le previsioni tabellari interne di assegnazione del fascicolo a un magistrato dell'esecuzione o allo stesso giudice che ha emesso il decreto non incidono sulla validità del procedimento né sulla disciplina dell'iscrizione a ruolo.
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