Cassazione Penale, Sentenza n. 04212/2026 del 02/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione avverso il decreto della Corte d'appello che in parte aveva confermato la confisca disposta dal Tribunale di Trapani. Il ricorrente deduceva violazione di legge in relazione all'accertamento della sproporzione tra redditi leciti e investimenti: la Corte territoriale avrebbe utilizzato una perizia (Peluso) su un arco temporale più ampio (2013-2018) rispetto a quello indicato nel provvedimento originario (2015-2018), sovrastimando il deficit; inoltre il ricorrente sosteneva che gli acquisti contestati erano stati finanziati legittimamente dalla moglie tramite un prestito di 10.000 euro e dai suoi redditi (documentati), e quindi non sussisterebbe sproporzione. In integrazione sono stati prodotti argomenti relativi alla mancata indicazione delle date di acquisto, alla mancata delimitazione del periodo di accertamento, e all'esiguità e scarsa redditività dei beni confiscati.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte di Cassazione ha ritenuto che il ricorrente si sia limitato a riproporre censure già esaminate dalla Corte territoriale e che il decreto impugnato contenga una motivazione adeguata: i giudici d'appello avevano indicato elementi concreti (acquisti nel 2018, redditi dei genitori, spese familiari secondo indici ISTAT, spese legali per la detenzione del Messina) e avevano escluso che il prestito di 10.000 euro fosse stato utilizzato per l'acquisto degli immobili (essendo invece destinato a bisogni familiari). La Corte ha richiamato le conclusioni del perito circa il deficit scalare e l'irrilevanza delle censure sull'arco temporale. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
Norma invocata per delimitare i motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge). La Corte ricorda che, nel procedimento di prevenzione, la cassazione è ammessa solo per motivi di diritto.
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice antimafia)
art. 4, comma 1, lett. a) e art. 24
Art. 24 è richiamato in relazione al presupposto della sproporzione tra redditi leciti e acquisizioni patrimoniali quale indice di pericolosità sociale. La Corte ha ritenuto che il giudizio di sproporzione fosse adeguatamente motivato e fondato su elementi di fatto.
art. 10 d.lgs. n. 159/2011
Richiamato in relazione ai limiti di ammissibilità del ricorso per cassazione nei procedimenti di prevenzione (ricorso ammissibile solo per violazione di legge).
art. 416-bis cod. pen.
Richiamato perché il ricorrente era stato condannato ai sensi dell'art. 416-bis; la Corte osserva che la condanna costituisce elemento contestuale nella valutazione della pericolosità, ma la confisca si fonda sulla sproporzione patrimoniale verificata.
Massime di principio
- In materia di misure di prevenzione la Corte di Cassazione valuta prevalentemente profili di diritto: le censure che si limitano a rimettere in discussione la valutazione dei fatti e della prova resa dalla Corte territoriale sono inammissibili.
- Per contestare la sproporzione patrimoniale è necessario fornire prove documentali solide che colleghino direttamente le singole acquisizioni agli elementi di finanziamento leciti (es. bonifici, contratti di finanziamento con documentazione bancaria che dimostri l'impiego del prestito per l'acquisto), specificando date e modalità di spesa.
- La presenza di un finanziamento a nome di un familiare non è di per sé sufficiente a escludere la sproporzione: va dimostrato il nesso diretto tra la provvista e l'acquisto e che la provvista non sia stata invece utilizzata per altre necessità familiari.
- Quando si solleva una doglianza motivazionale in cassazione è necessario dimostrare l'assenza totale di motivazione o la sua mera apparenza; la semplice richiesta di diversa valutazione dei fatti non è sufficiente.
- È importante delimitare chiaramente l'arco temporale oggetto di verifica e corredare il ricorso con datazione precisa degli acquisti e con il confronto tra i redditi percepiti nel periodo e le spese sostenute, evitando valutazioni cumulative generiche.
- L'esiguità del valore dei beni può essere un argomento rilevante, ma occorre dimostrare che il patrimonio non costituisce indice di accumulazione sospetta o che la misura è manifestamente sproporzionata rispetto alla finalità preventiva.
- Nuove motivazioni o prove devono essere depositate nei termini processuali utili: integrazioni tardive rischiano di non essere valutate favorevolmente se non giustificate.
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