Cassazione Civile, Ordinanza n. 10192/2023 del 17/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La società ricorrente impugnava un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2013, emesso per omessa presentazione della dichiarazione dei redditi e IVA, con ricadute anche ai fini IRAP e IVA dovuta. L'accertamento traeva origine dai dati dello spesometro e riguardava anche l'omessa dichiarazione di una fornitrice della società. Nei gradi di merito l'atto era stato ritenuto legittimo, con disconoscimento dei costi documentati da fatture della fornitrice, considerate prive dei requisiti di certezza e inerenza ex art. 109 TUIR, con causali generiche e senza adeguato riscontro del pagamento. In cassazione la società deduceva, con il primo motivo, la violazione dell'art. 2697 c.c. e delle norme sulla motivazione degli atti impositivi, sostenendo che la CTR avesse errato nel riparto dell'onere della prova e che l'avviso fosse motivato solo sulle risultanze dello spesometro. Con il secondo motivo lamentava ancora la violazione dell'art. 2697 c.c. e del principio di capacità contributiva, assumendo che, pur in presenza di omessa dichiarazione, il giudice avrebbe dovuto riconoscere o determinare induttivamente i costi correlati ai ricavi accertati, così da evitare una tassazione del solo utile lordo.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché la questione sul riparto dell'onere della prova risultava nuova e non provata come ritualmente dedotta nei precedenti gradi di merito. Ha invece accolto il secondo motivo, ritenendo che, in caso di omessa dichiarazione, l'Amministrazione possa procedere con accertamento d'ufficio anche mediante presunzioni supersemplici, ma debba comunque determinare, anche in via induttiva o presuntiva, i costi relativi ai maggiori ricavi accertati, al fine di rispettare il principio di capacità contributiva ed evitare di tassare il profitto lordo. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado per il Piemonte, che dovrà riesaminare la questione dei costi deducibili e regolare anche le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 2697 c.c.
Richiamato come norma sul riparto dell'onere della prova; la censura su tale punto è stata dichiarata inammissibile perché nuova nei precedenti gradi.
art. 109 TUIR
Richiamato in relazione ai requisiti di certezza e inerenza dei costi, ma la Corte precisa che, nell'accertamento d'ufficio per omessa dichiarazione, non opera come limite alla deduzione dei costi, dovendo essi essere comunque determinati induttivamente o presuntivamente.
art. 53 Cost.
Usato come parametro del principio di capacità contributiva, che impone di tassare il reddito netto e non il profitto lordo.
art. 41 d.P.R. n. 600/1973
Indicato come base dell'accertamento d'ufficio in caso di omessa dichiarazione, con possibilità di uso di presunzioni anche supersemplici.
art. 55 d.P.R. n. 633/1972
Richiamato insieme alle norme sull'accertamento d'ufficio ai fini IVA in caso di omessa dichiarazione.
art. 42 d.P.R. n. 600/1973
Richiamato dalla ricorrente in tema di motivazione degli atti amministrativi.
art. 7 L. n. 212/2000
Richiamato dalla ricorrente in tema di obbligo di motivazione dell'atto impositivo.
art. 3 L. n. 289/1991
Richiamato dalla ricorrente nel contesto delle censure sulla motivazione dell'atto impositivo.
art. 53 d.P.R. n. 633/1972
Richiamato dalla ricorrente in tema di motivazione e disciplina dell'accertamento IVA.
Massime di principio
- Nel caso di omessa dichiarazione, l'Amministrazione finanziaria può procedere ad accertamento d'ufficio utilizzando anche presunzioni prive dei requisiti ordinari di gravità, precisione e concordanza.
- Anche nell'accertamento d'ufficio per omessa dichiarazione, i costi inerenti ai maggiori ricavi accertati devono essere comunque considerati e determinati, se del caso in via induttiva o presuntiva, perché il tributo deve colpire il reddito netto e non il profitto lordo.
- La disciplina dei requisiti di deducibilità dei costi ex art. 109 TUIR opera per le dichiarazioni esistenti, ancorché infedeli, ma non esonera l'Ufficio dal ricostruire comunque le componenti negative del reddito quando la dichiarazione manchi del tutto.
- In cassazione è inammissibile la censura che introduca per la prima volta una questione di riparto dell'onere della prova non ritualmente proposta nei gradi di merito, se non risulta dalla sentenza impugnata e dagli atti trascritti la sua precedente deduzione.
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