Cassazione Penale, Sentenza n. 33671/2023 del 01/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 01/03/2023 del Tribunale di Padova che aveva rigettato il riesame avverso il decreto del G.I.P. del 21/01/2023 che disponeva il sequestro preventivo dell'immobile intestato alla ricorrente a Sant'Angelo di Piove di Sacco, in relazione al reato di riciclaggio (art. 648-bis c.p.). La ricorrente deduceva: 1) carenza e insufficienza motivazionale sul fumus commissi delicti (contestando la valutazione del Tribunale circa la conoscenza da parte sua della provenienza delittuosa dei fondi, fondata su intercettazioni n. 393 e 492); 2) carenza di motivazione circa il periculum in mora e confusione sull'ambito del sequestro (sequestro ai fini della confisca per equivalente vs sequestro per riciclaggio).
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che il Tribunale di Padova avesse adeguatamente motivato il fumus del reato, richiamando gli elementi istruttori (ricezione da parte della Ongarato di almeno €235.000, emissione e uso di un assegno circolare di €130.000 per acquistare l'immobile, intercettazioni che indicano consapevolezza, uso di falso nome dal compagno). Le censure della ricorrente sono state valutate come contestazioni di merito e di logicità dell'applicazione delle prove, non come violazioni di legge rimediabili in cassazione ex art. 325 c.p.p. Quanto al periculum in mora, la questione non era stata devoluta al tribunale del riesame e quindi non poteva essere sollevata per la prima volta in cassazione. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p., ad una ammenda di €3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 125 cod. proc. pen.
Norma richiamata nella contestazione di legittimità del procedimento di riesame; la Corte non ritiene che l'interpretazione della motivazione relativa al fumus integri violazione di tale disposizione.
art. 321 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alle misure cautelari reali e ai presupposti per il sequestro preventivo ai fini di confisca; la Corte valuta la congruità della motivazione del Tribunale rispetto ai requisiti procedurali.
art. 648-bis cod. pen.
Norma sostanziale del riciclaggio; la Corte conferma che gli elementi descritti dal Tribunale sono compatibili con la fattispecie di riciclaggio e giustificano il fumus in sede di riesame.
art. 648-quater cod. pen.
Richiamato nel provvedimento genetico in relazione alla confisca per equivalente; la Corte nota il riferimento ma ritiene non decisiva la confusione formale denunciata in cassazione.
art. 325, comma 1, cod. proc. pen.
Stabilisce il limite formale dei motivi di ricorso per cassazione contro le ordinanze di riesame; la Corte applica tale principio distinguendo tra violazione di legge (ammissibile) e doglianze di merito o di logica (non ammissibili).
art. 606 cod. proc. pen.
Norma che disciplina i motivi di impugnazione in Cassazione; richiamata implicitamente per escludere l'ammissibilità di censure che attengono alla logica o al merito, non alla violazione di legge.
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Norma che autorizza la condanna della parte per le spese del procedimento e l'irrogazione di ammende in caso di ricorso infondato o di colpa nella determinazione dell'inammissibilità; applicata per condannare la ricorrente al pagamento delle spese e di €3.000,00.
Massime di principio
- In sede di riesame di misure cautelari reali il giudice effettua una valutazione sommaria del fumus del reato e della compatibilità tra fattispecie concreta e quella legale, senza decidere sul merito della responsabilità.
- La Corte di cassazione, nel controllo di legittimità sulle ordinanze di riesame, è limitata a censure di violazione di legge o a mancanza assoluta di motivazione; le critiche sulla logica o sulla valutazione del materiale probatorio sono in linea di principio questione di merito e non rendono il ricorso ammissibile.
- Le intercettazioni e gli elementi economico-contabili (es. somme ricevute, assegni circolari impiegati per acquisti immobiliari) possono costituire elementi indiziari idonei a fondare il fumus del reato di riciclaggio, purché il giudice del riesame dia conto dei fatti che non consentono di escludere la sussistenza dell'elemento soggettivo.
- Non è possibile introdurre in Cassazione questioni che non siano state devolute al giudice del riesame: se un profilo (es. il periculum in mora) non è stato contestato o discusso nel riesame, non può essere sollevato per la prima volta innanzi alla Corte di cassazione.
- Quando il ricorso si limita a mettere in dubbio la logica o l'apprezzamento delle prove operato dal giudice del riesame, la via della cassazione per violazione di legge è inammissibile; tali doglianze debbono essere sollevate nei gradi in cui sia consentita la valutazione di merito.
- La parte che propone ricorso per cassazione deve rammentare i limiti formali e sostanziali dei motivi ammissibili; l'insussistenza di tali requisiti può determinare l'inammissibilità con condanna alle spese e, in presenza di colpa, all'ammenda.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 1 ago 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 33519/2023 del 01/08/2023
- Sentenza penale · 1 ago 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 33520/2023 del 01/08/2023
- Sentenza penale · 1 ago 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 33521/2023 del 01/08/2023
- Sentenza penale · 1 ago 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 33522/2023 del 01/08/2023
- Sentenza penale · 1 ago 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 33523/2023 del 01/08/2023
- Sentenza penale · 1 ago 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 33524/2023 del 01/08/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →