Sentenza n. 4976/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria (Sezione Prima) n. 00099/2025, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Umbria che aveva accolto i motivi relativi al difetto di istruttoria e motivazione dell’accertamento AGEA di un’indebita percezione di contributi e alla conseguente deduzione delle somme dai futuri pagamenti
Esito
Favorevole al resistente (beneficiario di contributi)
Prevale il privato
La controversia
AGEA ha appellato la sentenza del TAR limitatamente all’accoglimento dei motivi concernenti il difetto di istruttoria e motivazione. L’accertamento amministrativo riguardava la pretesa restituzione di € 142.493,01, oltre interessi, corrispondenti a contributi europei erogati per la campagna tabacco 2022, con avvertimento dell’escussione della polizza fideiussoria. L’amministrazione sosteneva che la prescrizione del reato di cui all’art. 640-bis c.p. non impedisse l’autonomo accertamento dell’indebita percezione e che la sentenza penale non avesse escluso la sussistenza dei fatti. L’appellato ha contestato l’idoneità della sola imputazione penale e dei richiami agli atti investigativi a dimostrare l’indebita percezione, nonché l’assenza di una valutazione autonoma e specifica da parte di AGEA. In primo grado erano stati inoltre dedotti il difetto assoluto di attribuzione, il difetto dei presupposti per l’escussione della garanzia, la violazione dell’art. 5-ter del regolamento CE n. 885/2006 e la prescrizione del credito.
La decisione
L’appello è stato respinto. Il Consiglio di Stato ha confermato che la prescrizione del reato non equivale a un’assoluzione e non impedisce all’amministrazione di esaminare autonomamente gli elementi probatori per accertare il fatto storico e la sua eventuale illiceità. Tuttavia, proprio tale autonomia imponeva ad AGEA di svolgere un effettivo accertamento amministrativo. Nel caso concreto l’Agenzia si era limitata a richiamare le informative dei Carabinieri, l’imputazione penale e la sentenza del GIP, senza ripercorrere integralmente le indagini né indicare gli specifici elementi dai quali ricavare la responsabilità dell’interessato. L’attività ulteriore era consistita soltanto nella trasmissione di memorie difensive al Comando Carabinieri, che aveva confermato le precedenti contestazioni senza fornire nuovi elementi. La sentenza penale, inoltre, aveva espresso valutazioni generali riferite a più imputati e aveva evidenziato profili di incertezza, senza dimostrare la specifica responsabilità dell’appellato. Ne derivavano il difetto di istruttoria e la lacunosità della motivazione dell’atto AGEA. Il venir meno dell’accertamento dell’indebito comportava anche il venir meno del presupposto della deduzione delle somme dai futuri pagamenti e dell’escussione della garanzia. Le spese del grado sono state compensate.
Norme richiamate
art. 33 d.lgs. 228/2001
impone all’amministrazione di accertare in via autonoma il carattere indebito di un’eventuale percezione di contributi
La norma costituisce la base del potere di AGEA di accertare autonomamente l’indebita percezione e recuperare le somme, ma richiede un’effettiva attività istruttoria e una motivazione specifica.
art. 5-ter regolamento CE n. 885/2006
La deduzione delle somme dai futuri pagamenti presuppone un accertamento dell’indebito effettuato conformemente alla normativa applicabile; venuto meno tale accertamento, viene meno anche il fondamento della deduzione.
art. 640-bis c.p.
L’imputazione per truffa aggravata ai danni dell’Unione europea non dimostra, da sola, l’indebita percezione amministrativa né la specifica responsabilità del beneficiario.
art. 157 c.p.
La prescrizione estingue il reato e non equivale ad assoluzione, sicché non preclude all’amministrazione un autonomo esame degli elementi probatori.
art. 21-septies l. 241/1990
La censura relativa al difetto assoluto di attribuzione di AGEA è stata respinta dal TAR e non risulta oggetto di specifica riforma in appello.
Massime di principio
- La prescrizione del reato non equivale a un’assoluzione e non preclude all’amministrazione l’accertamento autonomo del fatto storico e della sua eventuale illiceità ai fini del recupero di contributi pubblici.
- Quando l’amministrazione dispone di un potere autonomo di accertamento dell’indebita percezione di contributi, non può fondare il provvedimento sulla mera trascrizione dell’imputazione penale o sul generico richiamo agli esiti di indagini altrui, ma deve svolgere una propria valutazione istruttoria e motivazionale.
- Le risultanze di un procedimento penale definito per prescrizione possono essere utilizzate dall’amministrazione, ma devono essere valutate in modo specifico e individualizzato; valutazioni generali riferite a una pluralità di imputati non dimostrano, da sole, la responsabilità amministrativa del singolo beneficiario.
- L’omessa autonoma verifica degli elementi posti a fondamento dell’indebita percezione determina difetto di istruttoria e motivazione del provvedimento di recupero.
- La deduzione delle somme indebitamente percepite dai futuri pagamenti e l’escussione della garanzia fideiussoria presuppongono un valido e adeguatamente motivato accertamento dell’indebito; se tale accertamento viene meno, vengono meno anche le misure recuperatorie conseguenti.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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