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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16968/2026 del 12/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di riesame che aveva confermato il sequestro preventivo della parte terminale di una condotta di scarico e di un'area di circa 200 mq adibita a deposito incontrollato di rifiuti speciali non pericolosi. La ricorrente denunciava, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p., violazione di legge e vizio di motivazione per contraddittorietà e illogicità: mancata integrazione della motivazione del GIP da parte del Tribunale; mancata verifica del punto di recapito delle acque e assenza (o mancata considerazione) degli esiti delle analisi ARPA; omissione di valutazione del periculum in mora e del fumus boni juris in presenza di documentazione difensiva attestante conformità agli adempimenti e autorizzazioni; affermazione di indizi insufficienti e di mere congetture anziché elementi idonei a sostenere il sequestro; rilevazione che materiali rinvenuti potessero essere stati portati da un evento di esondazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha richiamato il principio secondo cui il ricorso per cassazione contro ordinanze in materia di sequestro è ammesso solo per violazione di legge (intesa anche come vizi estremi della motivazione). Ha ritenuto le censure difensive sostanzialmente fattuali e non idonee in sede di legittimità; ha giudicato che il Tribunale di Catanzaro avesse adeguatamente motivato il fumus commissi delicti (evidenziando elementi indiziari quali il rinvenimento di residui di sansa nei pozzetti, la presenza di un tubo che collegava piazzale e sistema di raccolta, la natura composita dei reflui e la loro incompatibilità con scarichi civili) e il periculum in mora, e che la responsabilità per deposito incontrollato potesse essere accertata in termini di colpa anche mediante omissione di vigilanza. Confermato il sequestro limitato alla parte terminale della condotta e all'area indicata; ricorrente condannata alle spese e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Testo Unico Ambientale), art. 137

    Norma richiamata per il divieto di scarico senza autorizzazione; la Corte e il Tribunale hanno ritenuto che gli elementi indiziari potessero far ritenere lo scarico di "acque reflue industriali" e non meri scarichi civili

  • d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 124

    Richiamato in relazione all'art. 137; contesto normativo sulle autorizzazioni ambientali per scarichi

  • d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 192

    Norma richiamata in relazione alla disciplina dei rifiuti e ai divieti di gestione non autorizzata; collegata all'art. 255 per la fattispecie di deposito incontrollato

  • d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 255

    Articolo utilizzato per contestare la raccolta e deposito incontrollato di rifiuti speciali; la responsabilità è stata valutata in termini di colpa (omessa vigilanza)

  • c.p.p., art. 322

    Norma che disciplina il riesame: il Tribunale ha agito in sede di riesame ex art. 322 per confermare il decreto di sequestro del GIP

  • c.p.p., art. 325

    Richiamato dalla Corte per chiarire che il ricorso per cassazione contro provvedimenti di sequestro è ammesso solo per violazione di legge o vizi radicali della motivazione

  • c.p.p., art. 606, comma 1, lett. b) ed e)

    Individua i motivi di ricorso in cassazione (violazione di legge e vizio di motivazione); in questa causa la Corte ha sottolineato i limiti di tali censure in materia di sequestro

  • c.p.p., art. 616

    Autorità applicata per la condanna alle spese del procedimento e per il pagamento alla Cassa delle ammende

  • d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 112

    Richiamato dal Tribunale in relazione all'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione dei frantoi e alle prescrizioni dell'Autorizzazione Unica Ambientale

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione contro ordinanze di sequestro è molto limitato: è ammesso principalmente per violazioni di legge o per vizi della motivazione così gravi da rendere il provvedimento incomprensibile; questioni essenzialmente fattuali sono tipicamente inammissibili in questa sede.
  • In materia di sequestro preventivo il giudice valuta sia il fumus commissi delicti sia il periculum in mora; il fumus può basarsi su un quadro indiziario composito (ispezioni, rinvenimento di residui, collegamenti strutturali), non necessariamente sull'analisi chimica già eseguita in atti.
  • L'assenza di esiti analitici vincolanti nel fascicolo non esclude l'adozione della misura cautelare se esistono altri elementi probatori idonei a indicare la contaminazione e la natura non civilistica dei reflui.
  • La responsabilità per deposito incontrollato di rifiuti può essere accertata in sede cautelare anche come responsabilità per colpa (omessa vigilanza sulle proprietà), coerente con la natura contravvenzionale della fattispecie.
  • La proporzionalità della misura reale deve essere valutata: il sequestro può essere limitato alla parte funzionale al rischio (es. tratto terminale di condotta) quando questo è sufficiente a prevenire la reiterazione o il pericolo ambientale.
  • La difesa in sede di riesame e di legittimità deve produrre elementi specifici e documenti che non solo formulino obiezioni generiche ma che dimostrino l'insussistenza degli indizi o l'assenza del pericolo concreto, altrimenti tali censure risultano di fatto inammissibili in cassazione.
  • Eventuali esiti analitici favorevoli alla difesa (es. analisi ARPA negative) hanno rilievo probatorio ma devono essere inseriti formalmente nel procedimento e specificamente valutati dal giudice di merito; da soli non impediscono l'adozione o il mantenimento del sequestro se il quadro indiziario è comunque significativo.

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