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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30343/2025 del 05/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza che confermava gli arresti domiciliari applicati per i reati di associazione finalizzata all'acquisto e alla cessione di stupefacenti (cocaina, hashish, marijuana) e per acquisto a fini di spaccio di marijuana. Il ricorrente deduceva: vizio di motivazione e carenza di gravi indizi rispetto al ruolo ascritto di fornitore di marijuana; mancata autonoma valutazione da parte del giudice del riesame e mero richiamo per relationem dell'ordinanza genetica; insufficiente stabilità e occasionalità delle cessioni (solo due episodi individuati); travisamento di una intercettazione attribuendo frasi non pronunciate dal ricorrente; mancanza del requisito di indispensabilità dell'apporto, atteso l'esistenza di molteplici canali di approvvigionamento; e carenza delle esigenze cautelari in termini di attualità e concretezza, posto che gli episodi di controllo e la minaccia contestata non sarebbero collegati ai reati oggetto del procedimento.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondati tutti i motivi: ha confermato che i gravi indizi sono "prova allo stato degli atti" e non richiedono il grado di certezza del dibattimento; ha ritenuto adeguata e autonoma la valutazione del Tribunale di riesame che ha esaminato e richiamato i passaggi motivazionali dell'ordinanza genetica; ha ritenuto provata, in base alle intercettazioni e ad altri elementi, la partecipazione continuativa e significativa del ricorrente all'attività di approvvigionamento e la consapevolezza del contesto criminale; ha precisato che l'indispensabilità dell'apporto non richiede esclusività ma rilevanza tale che la sua mancata presenza avrebbe comunque destabilizzato l'attività dell'associazione; ha ritenuto sussistenti le esigenze cautelari anche nonostante la risalenza di alcune condotte, valorizzando contatti successivi ed elementi che indicano la persistenza dei legami con l'organizzazione. Conseguentemente il provvedimento cautelare è stato confermato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • D.P.R. 309/1990, art. 74

    L'art.74 (reati in materia di stupefacenti) è stato richiamato quale fattispecie di riferimento per l'associazione finalizzata allo spaccio; la corte ha applicato il principio che, anche se le condotte sono reati-fine, possono sussistere esigenze cautelari se emergono elementi che ne dimostrino l'attualità

  • D.P.R. 309/1990, art. 73

    L'art.73 (possessione e cessione a fini di spaccio) è stato richiamato con riguardo al singolo episodio di acquisto a fini di spaccio contestato al ricorrente

  • Codice penale, art. 416-bis

    L'art.416-bis è stato richiamato per distinzione: la valutazione dei requisiti di partecipazione associativa non richiede l'identica prova richiesta per il vincolo associativo ai sensi dell'art.416-bis ma si valuta la partecipazione e l'apporto anche in termini di continuità e rilevanza economica

  • Codice di procedura penale, art. 192, comma 2

    L'art.192 c.p.p. è stato evocato nella valutazione delle intercettazioni (la cosiddetta "droga parlata"): la giurisprudenza impone particolare attenzione e rigore nella valutazione delle dichiarazioni intercettate e la Corte ha ritenuto che tale valutazione sia stata compiuta correttamente nel caso di specie

Massime di principio

  • In sede di misure cautelari i "gravi indizi" vanno intesi come prova allo stato degli atti: non richiedono la certezza del dibattimento ma una valutazione probatoria complessiva compatibile con l'iter istruttorio ancora in corso
  • Il giudice del riesame può richiamare e valutare le ragioni del giudice a quo purché compia una autonoma e motivata valutazione; il mero richiamo per relationem è ammesso se il riesame esplicita i passaggi decisivi e li valuta criticamente
  • La "indispensabilità" dell'apporto al funzionamento di un'associazione non richiede l'esclusività del rapporto: è sufficiente che la fornitura abbia per continuità, rilevanza quantitativa o modalità un'incidenza tale che la sua mancanza avrebbe un prevedibile effetto destabilizzante sull'attività del sodalizio
  • Le intercettazioni ("droga parlata") richiedono particolare rigore interpretativo, ma se il giudice valuta le conversazioni nel contesto e con motivazione non manifestamente illogica, tali elementi possono concorrere a fondare i gravi indizi
  • Per reati di stupefacenti costituisce elemento rilevante per l'attualità del pericolo anche la presenza di contatti o comportamenti successivi agli episodi contestati; dunque la risalenza temporale dei fatti non esclude automaticamente le esigenze cautelari se emergono elementi che ne attestano la persistenza

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