Sentenza n. 1215/2026 - Salerno, Sezione 3
per la declaratoria di illegittimità – con decisione da rendere ex artt. 31 e 117 c.p.a. – previa adozione di idonee misure cautelari del silenzio illegittimamente formatosi sull’istanza del 30.05.2019 (acquisita al protocollo dell’Ente in data 03.06.2019), come rinnovata ed ulteriormente sollecitata a mezzo pec in data 09.01.2024, 10.11.2025, 11.12.2025 e 23.01.2026, con la quale la società ricorrente ha chiesto alla Prefettura U.T.G. di Salerno di redigere e trasmettere all’Agenzia del Demanio - Direzione regionale della Campania l’elenco dei veicoli giacenti ed affidati in custodia presso la depositeria della società, nonché per la declaratoria dell’obbligo della P.A. di provvedere definitivamente sull’istanza di cui sopra con atto espresso e motivato, nonché, in via subordinata, ove ritenuto atto con portata lesiva e/o provvedimentale avverso e per l’annullamento – previa sospensione della nota pec prot. n. 34109 del 27.02.2026.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio della Prefettura sull’istanza di trasmissione all’Agenzia del Demanio dell’elenco dei veicoli giacenti presso la depositeria, nonché nota prefettizia del 27 febbraio 2026 ritenuta meramente soprassessoria
Esito
Favorevole al ricorrente (custode giudiziario)
Prevale il privato
La controversia
La società ricorrente, custode giudiziario di 31 veicoli sottoposti a fermo o sequestro amministrativo e ancora giacenti presso la propria depositeria, ha chiesto alla Prefettura di Salerno di completare gli adempimenti previsti dall’art. 215-bis del Codice della strada, trasmettendo all’Agenzia del Demanio l’elenco dei veicoli non ritirati dai proprietari dopo la pubblicazione dell’elenco prefettizio. A fronte dell’inerzia protrattasi dal 2019 e dei ripetuti solleciti, la società ha impugnato il silenzio ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. e, in subordine, la nota del 27 febbraio 2026, con la quale la Prefettura aveva qualificato la pubblicazione dell’elenco come attività meramente ricognitiva, rappresentando la necessità di ulteriori approfondimenti e invitando a un’interlocuzione senza indicare un termine di conclusione. Sono stati dedotti: violazione degli artt. 2 e 3 l. 241/1990, degli artt. 31 e 117 c.p.a., dell’art. 97 Cost. e dei principi di buon andamento e giusto procedimento; violazione degli artt. 213 e 215-bis d.lgs. 285/1992; nonché, con riferimento alla nota del 27 febbraio 2026, violazione degli artt. 2, 3 e 21-quater l. 241/1990 e dell’art. 215-bis d.lgs. 285/1992, difetto di istruttoria, difetto di presupposto, sviamento, erroneità e perplessità. La Prefettura ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo la natura privatistica e contrattuale del rapporto di custodia e la titolarità della società di un mero diritto di credito agli oneri di custodia; ha inoltre eccepito il difetto di interesse e l’inammissibilità dell’azione avverso il silenzio.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistente la giurisdizione amministrativa, poiché l’oggetto del giudizio non era la liquidazione degli oneri di custodia, ma l’obbligo della Prefettura di concludere con un atto espresso e motivato il procedimento amministrativo previsto dall’art. 215-bis d.lgs. 285/1992. La disciplina configura una procedura plurifase e complessa, nella quale censimento e pubblicazione dell’elenco costituiscono segmenti necessari e antecedenti rispetto alla formazione della lista dei veicoli abbandonati o definitivamente confiscati e alla successiva informativa all’Agenzia del Demanio. Pertanto, la pubblicazione dell’elenco non ha una funzione meramente ricognitiva o pubblicitaria: decorso il termine di trenta giorni senza assunzione della custodia da parte degli interessati, la Prefettura deve procedere senza indugio alla formazione della lista e alla comunicazione all’Agenzia del Demanio. La nota del 27 febbraio 2026, limitandosi a prospettare ulteriori approfondimenti e interlocuzioni senza fissare un termine di conclusione, è stata ritenuta soprassessoria e inidonea a superare il silenzio-inadempimento. Il ricorso è stato accolto; il TAR ha dichiarato illegittimo il silenzio della Prefettura e ha ordinato all’amministrazione di provvedere sull’istanza, proseguendo il procedimento secondo gli adempimenti normativi, entro 120 giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. La nomina del commissario ad acta è stata rinviata a un’eventuale fase successiva, previa istanza di parte e perdurante inadempimento. Le spese sono state compensate per la novità delle questioni.
Norme richiamate
artt. 31 e 117 c.p.a.
Consentono di chiedere l’accertamento dell’illegittimità del silenzio e l’ordine all’amministrazione di provvedere; l’azione è ammissibile quando viene in rilievo l’obbligo di concludere un procedimento amministrativo.
art. 2 l. 241/1990
Impone alla pubblica amministrazione di concludere il procedimento mediante un provvedimento espresso entro un termine determinato o ragionevole.
art. 3 l. 241/1990
Richiede che la conclusione del procedimento avvenga mediante un atto motivato.
art. 215-bis d.lgs. 285/1992
“La prefettura-ufficio territoriale del Governo informa dell’inutile decorso dei predetti termini l’Agenzia del demanio, che provvede a gestire tali veicoli, anche ai soli fini della rottamazione”
Disciplina una procedura progressiva: dopo il censimento e la pubblicazione dell’elenco, decorso il termine di trenta giorni senza assunzione della custodia, la Prefettura deve informare l’Agenzia del Demanio dei veicoli da gestire.
art. 4 decreto interdirigenziale 5 marzo 2021
“Decorsi 30 giorni dalle pubblicazioni degli elenchi di cui all’art. 3, la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo, provvede senza indugio alla formazione della lista dei veicoli ritenuti abbandonati e definitivamente confiscati”
Impone alla Prefettura di formare senza indugio la lista successiva alla pubblicazione degli elenchi e alla scadenza del termine di trenta giorni.
art. 8 decreto interdirigenziale 5 marzo 2021
Prevede l’utilizzo di un sistema informatico per la gestione dei dati necessari all’espletamento delle procedure dell’art. 215-bis Codice della strada.
circolare Ministero dell’Interno prot. 1499 del 17 maggio 2021
“Spirato il termine di trenta giorni dalla pubblicazione dell’elenco, ogni Prefettura provvede, senza indugio, a formare la lista dei veicoli suscettibili di essere gestiti dall’Agenzia del Demanio”
Conferma, sul piano operativo, l’obbligo prefettizio di procedere senza indugio dopo la scadenza del termine successivo alla pubblicazione.
art. 97 Cost.
Il principio di buon andamento fonda l’esigenza che il procedimento amministrativo non sia lasciato sine die in una fase intermedia.
Massime di principio
- Quando una disciplina amministrativa configura un procedimento plurifase, ciascun segmento procedurale necessario costituisce antecedente del segmento successivo; l’amministrazione non può arrestare sine die l’iter dopo il compimento di una fase preliminare, ma deve proseguirlo fino alla conclusione prevista dalla legge.
- Nella procedura prevista dall’art. 215-bis d.lgs. 285/1992, la pubblicazione dell’elenco dei veicoli giacenti da oltre sei mesi non ha una funzione meramente ricognitiva o pubblicitaria: decorso il termine di trenta giorni senza assunzione della custodia da parte degli aventi diritto, la Prefettura deve senza indugio formare la lista dei veicoli abbandonati o definitivamente confiscati e informare l’Agenzia del Demanio.
- L’invito dell’amministrazione a ulteriori interlocuzioni o approfondimenti, privo dell’indicazione di un termine per la conclusione del procedimento e non seguito dagli adempimenti normativamente prescritti, ha natura soprassessoria e non è idoneo a superare il silenzio-inadempimento.
- L’azione avverso il silenzio appartiene alla giurisdizione amministrativa quando mira a ottenere la conclusione espressa di un procedimento e non la liquidazione di un diritto di credito derivante da un rapporto privatistico; la qualificazione privatistica di una questione accessoria non esclude la giurisdizione sulla distinta obbligazione pubblicistica di provvedere.
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