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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27045/2025 del 23/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Tribunale di Reggio Calabria aveva annullato il decreto di sequestro preventivo disposto a carico di Cesareo ritenendo insussistente il fumus del reato di truffa aggravata (art. 640, secondo comma, n.1 cod. pen.) e qualificando la condotta come reato tributario (art. 4 o art. 3 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74) basato su dichiarazioni infedeli relative al 2017 e 2018; in secondo luogo il Tribunale aveva escluso il periculum in mora in ragione della parziale restituzione delle somme. Il Procuratore ha impugnato sostenendo: 1) errata ricostituzione giuridica, perché le condotte facevano parte di un'articolata associazione con artifici e raggiri (falsi profili CAF, false sedi, raccolta illecita di dati e credenziali, indicazione fraudolenta di IBAN, ecc.) e il profitto dell'associazione superava le soglie previste; 2) carenza e illogicità della motivazione sul pericolo di dispersione delle somme, dato che il sequestro aveva raggiunto solo parte del profitto illecito complessivo.

La decisione

La Corte rigetta il ricorso del Procuratore. Ha ritenuto infondato il primo motivo: non risultano nel capo d'accusa artifici e raggiri autonomi rispetto al contenuto delle dichiarazioni infedeli, e si applica il principio di specialità tra reati tributari (d.lgs. 74/2000) e la truffa aggravata; l'ottenimento di rimborsi indebiti a seguito di dichiarazioni infedeli costituisce vantaggio fiscale rientrante nel reato tributario, salvo che derivi un profitto ulteriore e diverso dall'evasione (es. erogazioni pubbliche), situazione non sussistente nel caso di specie. La ripartizione pro quota dell'unico profitto tra concorrenti o la sua imputazione a una struttura associativa non trasformano il vantaggio fiscale in un profitto diverso idoneo a integrare la truffa. Per questi motivi il ricorso è stato respinto.

Norme richiamate

  • art. 640, secondo comma, n. 1 c.p.

    Il delitto di truffa aggravata riguarda l'induzione in errore e l'ottenimento di un profitto; tuttavia, quando la condotta consiste nella falsa rappresentazione in dichiarazioni fiscali per ottenere vantaggi fiscali, il disvalore è generalmente esaurito nella normativa tributaria, salvo che emerga un profitto ulteriore e diverso dall'evasione fiscale.

  • d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 4

    Sanziona chi indica in dichiarazioni annuali elementi attivi o passivi inesistenti per evadere imposte; la fattispecie comprende anche l'ottenimento di rimborsi indebiti ed è la norma speciale rispetto alla truffa per le condotte consistenti in dichiarazioni infedeli.

  • d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 3

    Rilevante per fattispecie di frode fiscale realizzate con artifici e raggiri; la sua applicabilità richiede condotte fraudolente che eccedano la mera falsità dichiarativa.

  • art. 15 c.p. (principio di specialità)

    Principio secondo cui la norma speciale in materia tributaria prevale sulla fattispecie generale di truffa quando la condotta rientra nella disciplina tributaria a meno che non sorga un profitto distinto e autonomo rispetto all'evasione fiscale.

  • d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 1 comma 1 lett. d)

    Definisce che il fine di ottenere un indebito rimborso o il riconoscimento di un inesistente credito di imposta è compreso nel novero dei fini tipici del reato tributario, confermando che il rimborso indebito è un vantaggio fiscale rilevante ai sensi della disciplina speciale.

  • Giurisprudenza: Sezioni Unite, n. 1235 del 28/10/2010 e Sez. 3, n. 36916 del 03/11/2020

    Giurisprudenza consolidata che riconosce il rapporto di specialità tra reati tributari e truffa aggravata: le condotte dirette all'evasione fiscale si esauriscono nell'ambito della normativa speciale, salvo che dalla condotta derivi un profitto ulteriore e diverso.

Massime di principio

  • Le false indicazioni contenute nelle dichiarazioni fiscali (elementi attivi o passivi inesistenti) sono disciplinate principalmente dal d.lgs. 74/2000; di norma non costituiscono truffa a meno che non emergano artifici e raggiri autonomi o un profitto diverso dall'evasione fiscale.
  • La mera ripartizione tra partecipanti dell'unico profitto derivante dalla condotta evasiva non costituisce di per sé un 'profitto ulteriore' idoneo a far prevalere la fattispecie di truffa rispetto a quella tributaria.
  • Per qualificare la condotta come truffa occorre che vi siano artifici o raggiri ulteriori rispetto alla falsa dichiarazione, ovvero che il vantaggio conseguito sia qualitativamente diverso dall'evasione (es. ottenimento di pubbliche erogazioni).
  • Nelle istanze cautelari (sequestro preventivo) il periculum in mora va valutato concretamente: la parziale restituzione delle somme può influire sul calcolo dell'importo da sequestrare, ma non elimina automaticamente la necessità di misure cautelari se resta rischio di dispersione o esigenza di conservazione della base per eventuale confisca.
  • Il pubblico ministero deve dedurre e provare, anche in sede cautelare, l'esistenza di artifici e raggiri autonomi o del profitto ulteriore per sottrarre la fattispecie al principio di specialità; in mancanza, prevale la qualificazione tributaria.

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