Ordinanza n. 1568/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, dell’ordinanza/ ingiunzione recante il numero 170 del 30.11.2022 a firma del Responsabile dell’U.T.C.- V Settore Arch. Giampiero Lamonica del Comune di Forio, notificata a mani proprie il 2 febbraio 2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza-ingiunzione recante una sanzione pecuniaria per inottemperanza a un'ingiunzione di demolizione
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza-ingiunzione n. 170 del 30 novembre 2022, notificata il 2 febbraio 2023, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Dalla motivazione emerge che la sanzione pecuniaria è stata irrogata per l'inottemperanza, accertata il 31 marzo 2022, a un'ingiunzione di demolizione emanata il 25 ottobre 2021. Il ricorrente ha inoltre formulato doglianze contro la presupposta ingiunzione a demolire, benché questa sia ancora valida ed efficace, essendo stato proposto contro di essa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica non ancora definito. Il testo non specifica analiticamente gli ulteriori motivi di illegittimità dedotti né le concrete ragioni poste a fondamento del periculum in mora.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Quanto al fumus boni iuris, ha ritenuto che la sanzione pecuniaria apparisse legittimamente irrogata, perché conseguente all'inottemperanza a un ordine di demolizione emanato dopo l'entrata in vigore dell'art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001; l'illecito consiste nell'inosservanza di un ordine impartito quando la sanzione pecuniaria era già prevista e quindi prevedibile. Ha inoltre considerato irrilevanti, in questa fase, le censure rivolte contro l'ingiunzione di demolizione presupposta, tuttora valida ed efficace. Il permanere dell'abuso e la lesione degli interessi pubblici urbanistico-edilizi giustificano l'esercizio del potere repressivo anche a distanza di tempo. Quanto al periculum in mora, il pregiudizio patrimoniale è stato ritenuto reintegrabile con la decisione di merito, senza che fosse stato prospettato un rischio di irripetibilità del pagamento; l'eventuale irreversibilità avrebbe potuto riguardare soltanto la situazione economico-patrimoniale del ricorrente, il quale avrebbe potuto chiedere la rateizzazione. È stata altresì esclusa l'attualità o imminenza del danno, poiché, nonostante l'ingiunzione risalisse al 2022, non risultava intrapresa alcuna azione esecutiva per la riscossione. Il ricorrente è stato condannato alle spese della fase cautelare, liquidate in euro 1.000, oltre accessori di legge, con attribuzione al difensore del Comune dichiaratosi antistatario.
Norme richiamate
art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001
La sanzione pecuniaria per l'inottemperanza all'ingiunzione di demolizione è applicabile quando l'ordine di demolizione sia stato emanato dopo l'entrata in vigore della relativa previsione; la sanzione era dunque prevedibile al momento dell'ordine impartito.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale e consente la sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato quando ricorrano i presupposti cautelari; nel caso concreto tali presupposti sono stati esclusi.
Massime di principio
- La sanzione pecuniaria prevista dall'art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001 può essere irrogata per l'inottemperanza a un'ingiunzione di demolizione emanata dopo l'entrata in vigore della disposizione sanzionatoria, poiché in tal caso la conseguenza dell'inadempimento era prevedibile e calcolabile al momento dell'ordine.
- In sede cautelare non possono assumere rilievo le censure rivolte contro l'ingiunzione di demolizione presupposta quando quest'ultima sia ancora valida ed efficace e non sia stata sospesa, anche se sia stato proposto contro di essa un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
- La permanenza dell'abuso edilizio e della conseguente lesione degli interessi pubblici urbanistico-edilizi può giustificare l'esercizio del potere repressivo dell'amministrazione anche a distanza di tempo.
- Ai fini della tutela cautelare, il pregiudizio patrimoniale derivante dal pagamento di una sanzione pecuniaria non è di regola irreparabile quando possa essere reintegrato con la pronuncia di merito e non sia stato prospettato un concreto rischio di irripetibilità della somma; la mera difficoltà economica può essere fronteggiata, ove prevista, mediante rateizzazione.
- L'attualità e l'imminenza del periculum in mora devono essere dimostrate in concreto; la prolungata inerzia dell'amministrazione nella riscossione della sanzione depone contro la sussistenza di un danno cautelare attuale o imminente.
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