Cassazione Penale, Ordinanza n. 11885/2025 del 25/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando ragioni di esonero. La condanna di merito per il reato di cui all'art. 73 D.P.R. 309/1990 è rimasta quindi ferma; il controllo di legittimità ha riguardato solo il diniego delle attenuanti generiche.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per il reato di detenzione e/o cessione di stupefacenti. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo vizio di motivazione, limitatamente al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Secondo la difesa, la decisione di merito non avrebbe adeguatamente valorizzato elementi favorevoli alla concessione del beneficio. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, osservando che il diniego delle attenuanti generiche può essere motivato dall'assenza di elementi positivi e che, dopo la riforma dell'art. 62-bis c.p., lo stato di incensuratezza non è di per sé sufficiente. Nel caso concreto, la Corte territoriale aveva escluso la concessione perché l'ammissione del fatto era intervenuta solo dopo l'arresto in flagranza e non erano emersi ulteriori elementi di interesse investigativo o comunque positivi.
Norme richiamate
art. 73, commi 1 e 4, D.P.R. 309/1990
Norma incriminatrice posta a fondamento della condanna di merito per il reato in materia di stupefacenti, confermata in appello e non incisa dalla decisione di legittimità.
art. 62-bis c.p.
Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente fondato sull'assenza di elementi positivi; dopo la riforma del 2008, il solo stato di incensuratezza non è sufficiente a giustificare la concessione del beneficio.
d.l. 23 maggio 2008, n. 92
Richiamato quale fonte della riforma dell'art. 62-bis c.p. che ha rafforzato la necessità di elementi positivi per la concessione delle attenuanti generiche.
l. 24 luglio 2008, n. 125
Richiamata quale legge di conversione del d.l. 92/2008, rilevante per la riforma dell'art. 62-bis c.p.
Massime di principio
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo quando il giudice motivi in base all'assenza di elementi o circostanze positive idonee a giustificare il beneficio.
- Dopo la riforma dell'art. 62-bis c.p., lo stato di incensuratezza non basta, da solo, per ottenere le attenuanti generiche.
- Quando il ricorso si limita a contestare in modo generico la motivazione sul diniego delle attenuanti, senza indicare specifici elementi trascurati dal giudice di merito, esso può essere dichiarato inammissibile.
- In sede di legittimità, la motivazione sul trattamento sanzionatorio è sindacabile solo se mancante, apparente o manifestamente illogica; non basta la mera contrapposizione di una diversa valutazione difensiva.
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