Cassazione Penale, Ordinanza n. 40143/2025 del 15/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo insindacabile in cassazione la valutazione sul trattamento sanzionatorio quando sorretta da motivazione logica e giuridicamente corretta. Ha quindi confermato la condanna alle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha disposto il pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, quale legale rappresentante di una ditta soggetta al rilascio del certificato di prevenzione incendi, è stato condannato in primo grado e in appello alla pena di due mesi di arresto per avere omesso di richiedere il rilascio del certificato. Con il ricorso per cassazione ha dedotto un unico motivo di vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio, contestando la conferma della pena detentiva in luogo della pena pecuniaria alternativa prevista dalla norma incriminatrice. La Corte di cassazione ha ritenuto la censura sostanzialmente riproduttiva di questioni già vagliate e disattese dai giudici di merito, reputando comunque congrua la motivazione della decisione di merito, che aveva valorizzato i precedenti penali, le modalità della condotta e l'intensità del dolo desunta dal numero e dalla capacità delle bombole detenute senza il prescritto certificato.
Norme richiamate
art. 20, comma 1, d.lgs. 139/2006
norma incriminatrice violata per omessa richiesta del certificato di prevenzione incendi da parte del soggetto obbligato; prevede una pena alternativa, nella specie oggetto di contestazione quanto alla scelta della pena detentiva.
art. 616 c.p.p.
in caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
richiamata per escludere la sanzione pecuniaria quando l'inammissibilità non sia ascrivibile a colpa del ricorrente; nel caso concreto tale assenza di colpa non è stata ravvisata.
Massime di principio
- La censura in cassazione sul solo trattamento sanzionatorio è inammissibile quando ripropone questioni già affrontate e respinte dai giudici di merito senza evidenziare un effettivo vizio logico o giuridico della motivazione.
- La determinazione della pena da parte del giudice di merito è insindacabile in cassazione se la motivazione dà conto, in modo non manifestamente illogico, dei criteri seguiti e degli elementi valorizzati, quali precedenti penali, modalità della condotta e intensità dell'elemento soggettivo.
- Quando la norma incriminatrice prevede una pena alternativa, la scelta tra pena detentiva e pena pecuniaria rientra nella discrezionalità del giudice di merito, purché esercitata con motivazione congrua e proporzionata al disvalore del fatto.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che emerga assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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