Cassazione Penale, Sentenza n. 24202/2023 del 06/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per riparazione da ingiusta detenzione riferita alla custodia cautelare subita dal 2/12/2014 al 17/9/2015 in carcere e poi agli arresti domiciliari fino al 20/7/2017, con successiva vicenda processuale che ha visto una condanna in appello e, infine, l'assoluzione per non avere commesso il fatto da parte della Corte di Cassazione il 22/10/2019. La Corte di Appello di Roma aveva rigettato la domanda di riparazione ritenendo sussistere la condizione impeditiva della colpa grave del ricorrente, sulla base di elementi quali rapporti e frequentazioni con i principali indagati BUZZI e CARMINATI, rapporti commerciali e locazioni con la cooperativa riconducibile a BUZZI, l'utilizzo dell'influenza di CARMINATI per pratiche edilizie e per ottenere crediti di locazione, nonché conversazioni intercettate che avrebbero dato l'apparenza di contiguità con l'associazione criminale. Il ricorrente denunciava motivazione contraddittoria e l'irrilevanza eziologica dei profili di colpa contestati, sostenendo la sua estraneità e di aver chiesto l'intervento dell'autorità giudiziaria per inadempienze contrattuali.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo corretto e logicamente motivato il giudizio del giudice della riparazione che aveva individuato la colpa grave ostativa al diritto alla riparazione. La Corte ha confermato che le frequentazioni e le condotte del GUARNERA, pur non integrando responsabilità penale, erano suscettibili di apparire come contiguità e adesione al proposito criminoso e dunque configuravano macroscopica negligenza/grave imprudenza. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali; nulla è stato liquidato al Ministero per la difesa svolta in memoria per genericità e non pertinenza.
Norme richiamate
art. 314 cod. proc. pen.
"chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha diritto a un'equa riparazione per la custodia cautelare subita, qualora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave"
La norma è stata interpretata nel senso che il diritto alla riparazione è escluso se il detenuto ha concorso a dar causa alla misura per dolo o colpa grave; il giudice della riparazione deve accertare, con argomentazione logico-giuridica, se la condotta dell'interessato costituisca tale colpa grave.
art. 43 cod. pen.
La nozione di colpa richiamata dall'art. 43 cod. pen. è stata adottata per definire la colpa grave ostativa: comportamenti caratterizzati da macroscopica negligenza, imprudenza o inosservanza di norme che prevedibilmente hanno reso probabile l'intervento dell'autorità giudiziaria e l'adozione della cautela.
Massime di principio
- La frequentazione o i rapporti con soggetti notoriamente dediti ad attività illecite possono integrare, anche in assenza di responsabilità penale, una condotta di colpa grave idonea a escludere il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione quando tali rapporti creano un'apparenza di adesione al proposito criminoso.
- Il giudice di legittimità nel procedimento di riparazione sindaca la correttezza logico-giuridica della motivazione del giudice di merito; la valutazione sulla gravità della colpa è principalmente rimessa al giudice di merito.
- Per essere ostativa alla riparazione, la condotta gravemente colposa deve essere potenzialmente idonea a indurre in errore l'autorità giudiziaria circa l'esistenza di gravi indizi di reità e l'onere di fornire chiarimenti discolpanti grava sull'interessato, specialmente se intrattiene rapporti in contesti compatibili con la compartecipazione al reato.
- Comportamenti di connivenza passiva possono integrare colpa grave se il soggetto poteva impedire o ostacolare l'attività criminosa, ha tollerato la commissione del reato pur potendolo evitare, o ha oggettivamente rafforzato la volontà criminosa di terzi pur essendo a conoscenza della loro attività illecita.
- In situazioni analoghe, è determinante documentare tempestivamente la propria estraneità: conservare e produrre prove di rapporti commerciali leciti, atti processuali intrapresi contro inadempimenti, comunicazioni che dimostrino distanza dai soggetti sospetti e ogni elemento che sveli l'assenza di finalità illecite.
Testo integrale
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