Sentenza n. 7039/2026 - Roma, Sezione 3T
per l’ottemperanza al giudicato nascente dalla sentenza n°436-24 pubblicata il 27.05.24 e resa nel giudizio RG 1825-23 presso il Tribunale di Viterbo, Sezione lavoro
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Viterbo, Sezione lavoro, relativa al riconoscimento della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Viterbo, Sezione lavoro, n. 436/2024, passata in giudicato, che aveva accertato il suo diritto al beneficio economico, anche pro quota, di 500 euro annui mediante la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, relativamente ai periodi di servizio a tempo determinato svolti negli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022. Nel corso del giudizio l’Amministrazione ha dato integrale esecuzione alla pronuncia, come dichiarato dalla parte ricorrente.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., prendendo atto dell’integrale adempimento dell’obbligo derivante dal giudicato. Quanto alle spese, ha disposto una compensazione parziale, considerato che l’Amministrazione ha adempiuto dopo la proposizione del ricorso, e ha posto la restante parte a carico del Ministero secondo il criterio della soccombenza, liquidandola in 400 euro oltre accessori di legge se dovuti, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
cessazione della materia del contendere
L’integrale adempimento dell’obbligo derivante dal giudicato, intervenuto nel corso del giudizio, determina la cessazione della materia del contendere.
art. 1 l. 107/2015
Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente
È la base normativa del beneficio economico riconosciuto dal giudicato presupposto ai docenti, anche con rapporto a tempo determinato, per i periodi di servizio accertati.
Massime di principio
- Quando, nel corso di un giudizio di ottemperanza, l’amministrazione dà integrale esecuzione al giudicato e tale adempimento è dichiarato dalla parte interessata, il giudice deve dichiarare la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
- L’adempimento dell’amministrazione successivo alla proposizione del ricorso per ottemperanza non esclude necessariamente la condanna alle spese: il giudice può compensarle parzialmente e porre la parte residua a carico dell’amministrazione secondo il criterio della soccombenza.
Come è indicizzato
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