Cassazione Penale, Ordinanza n. 32665/2026 del 02/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Milano che aveva confermato la condanna del Tribunale di Milano alla pena di tre anni di reclusione per bancarotta impropria causativa del fallimento mediante operazioni dolose, ai sensi dell'art. 223, comma 2, n. 2, della legge fallimentare. La vicenda riguardava la gestione di una società operante nel settore dei blocchiere: secondo le sentenze di merito, già nel 2004 il capitale sociale era interamente perduto; tra il 2003 e il 2008 l'amministratore aveva posto in essere una sistematica evasione fiscale, con ammissione al passivo di un credito erariale superiore a 800.000 euro; nel 2011 la società versava già in stato di dissesto e avrebbe dovuto cessare l'attività ed essere posta in liquidazione. La mancata tempestiva richiesta di fallimento avrebbe aggravato il dissesto, fino al fallimento con un passivo complessivo prossimo a tre milioni di euro. L'imputato aveva mantenuto cariche sociali e nel 2015 era tornato amministratore unico. I primi quattro motivi, trattati congiuntamente, deducevano: omessa motivazione sulla rilevanza scriminante della condotta, assumendo che l'imputato avrebbe acquisito consapevolezza del dissesto solo dopo l'approvazione dei bilanci nel 2016; omessa pronuncia sulla richiesta del Procuratore generale di riqualificare il fatto come bancarotta semplice ex art. 217, n. 4, legge fallimentare; vizio di motivazione sul contratto di affitto d'azienda e sulla pretesa sterilizzazione del dissesto; violazione di legge quanto all'elemento soggettivo e al nesso causale. Il quinto motivo censurava la valutazione della relazione ex art. 33 legge fallimentare quale fonte di prova. Il sesto motivo contestava il trattamento sanzionatorio e il mancato diverso bilanciamento delle circostanze. La memoria difensiva depositata il 23 giugno 2026 è stata ritenuta tardiva e quindi non esaminabile ai sensi dell'art. 611 c.p.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto congrua e completa la motivazione della Corte d'appello, osservando che il ricorso non si confrontava adeguatamente con essa. In particolare, la sistematica evasione delle obbligazioni fiscali e previdenziali è stata ritenuta riconducibile alle operazioni dolose previste dall'art. 223, comma 2, n. 2, legge fallimentare; il dolo deve investire le operazioni compiute, mentre il dissesto deve essere soltanto prevedibile. La consapevolezza dell'imputato è stata desunta dai ruoli societari ricoperti, dalla conoscenza delle vicende della società e dalle cointeressenze in altre società aventi rapporti commerciali con la fallita. Il nesso causale è stato ravvisato nell'aggravamento del dissesto derivante dalla prosecuzione dell'attività e dalla mancata richiesta di fallimento. La richiesta di riqualificazione in bancarotta semplice è stata implicitamente disattesa, poiché la ritenuta natura dolosa delle operazioni escludeva la fattispecie fondata sulla colpa grave nella tardiva richiesta di fallimento. Il quinto motivo è stato giudicato generico, poiché la responsabilità non si fondava sulla sola relazione ex art. 33 legge fallimentare. Il sesto motivo è stato ritenuto aspecifico: la Corte d'appello aveva motivato il trattamento sanzionatorio con riferimento alla gravità della condotta, mentre il ricorrente richiamava i precedenti penali; inoltre, la pena finale corrispondeva al minimo previsto e la motivazione sull'equivalenza delle circostanze è stata ritenuta sufficiente. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 223, comma 2, n. 2, legge fallimentare
Le operazioni dolose possono consistere anche nel sistematico inadempimento delle obbligazioni fiscali e previdenziali, quale scelta gestionale consapevole degli amministratori, quando ne derivi un prevedibile incremento dell'esposizione debitoria e il dissesto.
art. 217, n. 4, legge fallimentare
mancata tempestiva richiesta di dichiarazione di fallimento
La mancata tempestiva richiesta di fallimento da parte dell'amministratore integra la bancarotta semplice quando sia dovuta a colpa grave; la riqualificazione è esclusa se la condotta è stata ritenuta dolosa ai sensi dell'art. 223, comma 2, n. 2, legge fallimentare.
art. 611 c.p.p.
quindici e cinque giorni liberi prima dell'udienza
Nel giudizio camerale di legittimità, le memorie e le produzioni difensive depositate oltre i termini previsti non possono essere prese in considerazione.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
Il motivo di ricorso deve confrontarsi specificamente con la motivazione della decisione impugnata; la censura generica o aspecifica non supera il vaglio di ammissibilità.
art. 33 legge fallimentare
> relazione ex art. 33 l. fall.
La relazione ex art. 33 legge fallimentare può costituire elemento valutabile, ma la prova della bancarotta può fondarsi anche su ulteriori fonti probatorie.
Massime di principio
- Le operazioni dolose rilevanti ai fini della bancarotta impropria causativa del fallimento possono consistere nel sistematico inadempimento delle obbligazioni fiscali e previdenziali, quando esso derivi da una consapevole scelta gestionale e determini un prevedibile incremento dell'esposizione debitoria della società.
- Nel reato di bancarotta impropria mediante operazioni dolose, il dolo deve riguardare la consapevole e volontaria realizzazione delle operazioni contrarie ai doveri dell'amministratore e produttive di pregiudizio patrimoniale; non è invece necessario che l'agente voglia il dissesto, essendo sufficiente che questo sia prevedibile.
- La mancata tempestiva richiesta di fallimento integra la bancarotta semplice quando sia dovuta a colpa grave, ma la riqualificazione non è possibile se la condotta accertata è stata commessa dolosamente e rientra nella bancarotta impropria mediante operazioni dolose.
- È inammissibile per aspecificità il motivo di ricorso per cassazione che non si confronti puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata e si limiti a riproporre doglianze già adeguatamente esaminate dai giudici di merito.
- La motivazione sul trattamento sanzionatorio è sufficiente quando il giudice individui la gravità della condotta quale criterio decisivo e, per il giudizio di equivalenza tra circostanze, ritenga tale soluzione idonea ad assicurare l'adeguatezza della pena concretamente irrogata, soprattutto quando la pena corrisponda al minimo previsto.
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