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Sentenza

Sentenza n. 832/2026 - Ancona, Sezione 2

per l'ottemperanza alla sentenza nr. 205/2025, pubblicata il 28.03.2025 - RG.109/2025, n. cronol. 955/2025 del 28.03.2025, resa dal Tribunale Ordinario di Ancona, Sezione Lavoro, avente ad oggetto l’accertamento in favore del docente ricorrente del diritto al beneficio economico di cui all’art. 1, comma 121, L. 107/2015, passata in giudicato;

Giustizia amministrativa202600370

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Ancona, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio economico previsto dall'art. 1, comma 121, l. 107/2015 e condannato l'amministrazione al pagamento delle somme dovute

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente creditore)

Prevale il privato

La controversia

Il docente ha agito in ottemperanza a una sentenza passata in giudicato del Tribunale ordinario di Ancona, regolarmente notificata all'amministrazione, lamentando il mancato pagamento delle somme liquidate per gli anni scolastici oggetto dell'accertamento. Il ricorso è stato proposto dopo il decorso del termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996. Il Ministero si è costituito soltanto formalmente e non ha dedotto alcuna ragione ostativa alla spettanza o all'azionabilità della pretesa. È stato inoltre richiesto l'indennizzo previsto dall'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile, poiché erano decorsi 120 giorni dalla notificazione della sentenza all'amministrazione prima della proposizione del ricorso. Nel merito, ha accertato l'inottemperanza al giudicato e ha ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza, salvo quanto eventualmente già corrisposto, entro 30 giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione amministrativa della decisione. Per l'eventuale perdurare dell'inerzia ha nominato un commissario ad acta, individuato nel dirigente della Direzione generale competente del Ministero, il quale potrà essere attivato dal creditore dopo la scadenza del termine e dovrà provvedere entro i successivi 120 giorni, adottando gli atti necessari all'esecuzione. È stata respinta la domanda di indennizzo ex art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., poiché non sono stati ravvisati particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento e la nomina del commissario è stata ritenuta sufficiente a favorire l'esecuzione. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 800 euro oltre IVA, CPA e spese generali.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente, tra le misure adottabili, la previsione di una somma di denaro dovuta per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione; nel caso concreto l'indennizzo è stato negato perché non ricorrevano particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento.

  • art. 14 d.l. 669/1996

    Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione costituisce, nel caso deciso, presupposto di procedibilità del ricorso per ottemperanza.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    È la disposizione sostanziale posta a fondamento del beneficio economico riconosciuto dal giudice ordinario nel titolo giudiziale da eseguire.

Massime di principio

  • Il ricorso per ottemperanza a una sentenza di condanna dell'amministrazione è procedibile, nel caso considerato, quando siano decorsi 120 giorni dalla notificazione del titolo all'amministrazione prima della proposizione del ricorso, ai sensi dell'art. 14 d.l. 669/1996.
  • Quando l'amministrazione non dimostra di avere eseguito un titolo giudiziale passato in giudicato e non oppone ragioni contrarie alla pretesa, il giudice dell'ottemperanza deve dichiarare l'inottemperanza e ordinare l'esecuzione integrale del giudicato, salvo lo scomputo delle somme già corrisposte.
  • La nomina preventiva di un commissario ad acta è misura idonea a garantire l'esecuzione del giudicato in caso di ulteriore inerzia dell'amministrazione; il commissario opera, nel caso deciso, su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato all'amministrazione.
  • La somma prevista dall'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. non deve essere riconosciuta automaticamente in presenza di un'inottemperanza: può essere negata quando non emergano particolari ragioni per dubitare del sollecito adempimento e la nomina del commissario sia ritenuta sufficiente a favorire l'esecuzione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietà

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