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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31869/2021 del 05/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria ha contestato alla contribuente maggiori IRPEF e addizionali per gli anni d'imposta 2005, 2006 e 2007, sulla base di un accertamento sintetico fondato sul possesso di beni ritenuti indice di capacità contributiva, in particolare un immobile e un'autovettura. La contribuente ha impugnato l'atto deducendo, da un lato, l'irregolarità/inesistenza della notifica dell'avviso di accertamento: l'Ufficio avrebbe prima tentato la notifica all'indirizzo estero, poi, fallito tale tentativo, avrebbe notificato presso l'ultimo domicilio italiano, con consegna al nonno materno, senza seguire la procedura prevista per i residenti all'estero e senza consultare l'AIRE; inoltre i questionari sarebbero stati inviati al domicilio italiano. Sostiene che la tempestiva impugnazione non potesse sanare una notifica inesistente e che non fosse richiesta prova documentale ulteriore dell'inesistenza della notifica, essendo le modalità di notifica già emergenti dagli atti dell'Ufficio. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione dell'art. 32 d.P.R. 600/1973 e dell'art. 38 d.P.R. 600/1973, sostenendo di avere dimostrato, già in primo grado, che gli acquisti contestati erano stati finanziati dalla madre mediante assegni intestati direttamente ai venditori, e che la documentazione era stata prodotta nonostante l'impossibilità di rispondere compiutamente al questionario per la sua residenza e permanenza negli Stati Uniti; ha quindi contestato la decisione di merito che aveva ritenuto inutilizzabile o comunque non idonea tale documentazione e aveva confermato l'accertamento sintetico.

La decisione

La Corte ha accolto parzialmente il primo motivo e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Lombardia in diversa composizione. Ha ritenuto che l'eventuale nullità della notificazione dell'avviso di accertamento fosse sanata dal tempestivo ricorso della contribuente, che aveva conosciuto l'atto e ne aveva contestato il contenuto nel merito. Ha invece ritenuto fondata la doglianza sulla utilizzabilità della documentazione prodotta, osservando che la contribuente aveva allegato nel giudizio di primo grado i documenti non trasmessi all'Ufficio e aveva dichiarato di non aver potuto adempiere alla richiesta per causa non imputabile, essendo all'estero; pertanto, le condizioni per l'ammissibilità della produzione tardiva dovevano considerarsi sussistenti. Il secondo motivo è stato assorbito. Le spese del giudizio di legittimità sono state rimesse al giudice di rinvio.

Norme richiamate

  • art. 60 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600

    Per la notifica degli avvisi di accertamento al contribuente non residente si applicano le regole speciali previste dalla disciplina tributaria e il richiamo alle notificazioni del processo civile, con conseguente operatività del regime delle nullità e delle sanatorie.

  • art. 32 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600

    L'omessa o incompleta risposta al questionario comporta preclusione amministrativa e processuale alla produzione successiva di dati e documenti, salvo che il contribuente depositi i documenti nel giudizio di primo grado e dichiari di non avere potuto adempiere per causa non imputabile; la prova dei presupposti della preclusione incombe sull'Amministrazione, e la richiesta deve essere specifica e puntuale.

  • art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600

    Nell'accertamento sintetico il contribuente può offrire prova contraria circa la provenienza delle somme e la disponibilità finanziaria, anche dimostrando che gli acquisti sono stati finanziati da terzi o da familiari; nel caso concreto la questione è stata assorbita.

  • art. 156 c.p.c.

    La proposizione tempestiva del ricorso con contestazione nel merito sana la nullità della notificazione dell'avviso di accertamento per raggiungimento dello scopo, purché la conoscenza dell'atto sia avvenuta entro il termine decadenziale.

  • art. 360 c.p.c.

    Le censure sono state proposte come violazione di legge e omesso esame, ma la Corte ha deciso sui profili sostanziali del vizio di notifica e della preclusione probatoria.

  • art. 375 c.p.c.

    La causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto dalla norma.

  • art. 380 bis 1 c.p.c.

    La decisione è stata assunta con il procedimento camerale previsto per la trattazione in Cassazione.

  • D.L. 31 agosto 2016, n. 168 conv. in L. 25 ottobre 2016, n. 197

    Richiamato come fonte delle modifiche procedurali che hanno introdotto l'art. 380 bis 1 c.p.c.

Massime di principio

  • La notificazione dell'avviso di accertamento tributario, anche se viziata, è sanata dalla tempestiva impugnazione dell'atto da parte del contribuente, quando il ricorso dimostri che l'atto è stato conosciuto nei termini utili e che il diritto di difesa non è stato compromesso.
  • L'inesistenza della notificazione è configurabile solo in ipotesi estreme di mancanza degli elementi essenziali dell'attività notificatoria; le altre difformità rispetto al modello legale integrano, di regola, nullità sanabile.
  • In tema di preclusione probatoria ex art. 32 d.P.R. 600/1973, la tardiva produzione in giudizio di documenti non esibiti all'Ufficio è ammessa se il contribuente deposita i documenti nel giudizio di primo grado e dimostra di non aver potuto rispondere all'invito per causa a lui non imputabile.
  • La preclusione alla produzione documentale opera solo se l'invito dell'Amministrazione è specifico, puntuale e corredato dall'avvertimento sulle conseguenze della mancata ottemperanza; non può ritenersi rifiuto la mancata esibizione di documenti non richiesti in modo adeguato.
  • Nell'accertamento sintetico il contribuente può vincere la presunzione di capacità contributiva dimostrando che il finanziamento dei beni contestati proviene da soggetti terzi o da familiari e non da redditi propri imponibili.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioNotificazioniImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

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