Sentenza n. 7778/2026 - Roma, Sezione 2T
per l'annullamento della determina dirigenziale del XII° Municipio di Roma Capitale - U.O. Amministrativa - E.Q. Coordinamento attività produttive - Ufficio Commercio numero protocollo CQ/96824/2025 del 21 agosto 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: divieto di prosecuzione dell’attività di somministrazione adottato a seguito del controllo sulla SCIA del 30 maggio 2025
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la determina dirigenziale con cui Roma Capitale le aveva intimato il divieto di prosecuzione dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande. Ha dedotto, anzitutto, la violazione e falsa applicazione dell’art. 64-bis del regolamento di igiene di Roma Capitale, sostenendo che tale disposizione consentirebbe lo smaltimento dei fumi mediante impianto a carboni attivi in alternativa alla canna fumaria e che la SCIA del 30 maggio 2025, corredata dalle informazioni, precisazioni e certificazioni necessarie, avrebbe comprovato l’adeguatezza dell’impianto. Ha inoltre dedotto eccesso di potere per sviamento, difetto di istruttoria e manifesta ingiustizia. In via ulteriore ha denunciato la nullità del provvedimento per assenza di riferimenti regolamentari e normativi. Roma Capitale ha contestato la fondatezza del ricorso e ha eccepito l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, poiché la società aveva presentato, il 17 ottobre 2025, una nuova SCIA di apertura dell’esercizio, in forza della quale esercitava l’attività.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso nella sua interezza per sopravvenuta carenza di interesse. Il provvedimento impugnato era motivato non dall’inadeguatezza tecnica del sistema di smaltimento dei fumi a carboni attivi, ma dall’inidoneità della documentazione allegata alla SCIA a comprovare i requisiti strutturali, il rispetto dei criteri di qualità relativi all’insonorizzazione e al pagamento elettronico e il raggiungimento del punteggio minimo richiesto per l’esercizio sito in zona A. La relazione sull’insonorizzazione e la convenzione bancaria erano infatti anteriori alla SCIA di circa dieci e undici mesi e la planimetria risultava illeggibile. Pertanto, le censure relative allo smaltimento dei fumi erano estranee alla motivazione dell’atto e, sotto tale profilo, inammissibili per carenza di interesse. In ogni caso, la successiva presentazione di una terza SCIA il 17 ottobre 2025 ha fatto venir meno l’interesse concreto e attuale all’annullamento del divieto precedente, con conseguente improcedibilità dell’intero ricorso. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 64-bis del regolamento di igiene di Roma Capitale
ammissibilità della installazione di impianto di smaltimento dei fumi “a carboni attivi” in luogo della installazione di canne fumarie
La ricorrente ha invocato la disposizione per sostenere l’ammissibilità del sistema a carboni attivi; il TAR non ha deciso nel merito tale questione, poiché ha ritenuto le relative censure estranee alla motivazione dell’atto e comunque superate dalla sopravvenuta carenza di interesse.
art. 73 c.p.a.
memoria conclusiva ex art. 73 c.p.a.
Roma Capitale ha utilizzato la memoria conclusiva per eccepire l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
DAC n. 12 del 2019
La ricorrente l’ha richiamata quale atto introduttivo dell’art. 64-bis del regolamento di igiene comunale; la questione non è stata esaminata nel merito.
deliberazione C.C. 35/2010
Secondo lo schema 2 allegato alla deliberazione C.C. 35/2010 i criteri di qualità numeri 7 (insonorizzazione) e 14 (pagamento elettronico) vanno comprovati attraverso una relazione formata da un tecnico in acustica ambientale e da una convenzione bancaria
Il provvedimento impugnato ha richiamato tale disciplina per ritenere non comprovati alcuni requisiti di qualità e per negare efficacia alla SCIA del 30 maggio 2025.
Massime di principio
- Quando, dopo la proposizione del ricorso, il privato presenta una nuova SCIA di apertura dell’attività e in forza di essa può proseguire la medesima attività, viene meno l’interesse concreto e attuale all’annullamento del precedente divieto di prosecuzione, con conseguente improcedibilità del ricorso.
- Le censure sono inammissibili per carenza di interesse quando riguardano profili estranei alla motivazione effettiva del provvedimento impugnato e non possono quindi condurre al suo annullamento.
- La sopravvenuta carenza di interesse può determinare l’improcedibilità dell’intero ricorso anche quando alcune censure siano state già ritenute inammissibili per la loro estraneità alla motivazione dell’atto.
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