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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11387/2024 del 19/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione per cassazione della sentenza di patteggiamento ex art.444 c.p.p., con cui il G.i.p. aveva applicato la pena concordata e la conversione in lavori di pubblica utilità per guida in stato di ebbrezza (art.186 C.d.S., valore alcoolemico 2,68 g/l e 2,88 g/l) con causazione di incidente stradale. Il ricorrente deduce violazione di legge (art.186, comma 9‑bis C.d.S.) e dei principi delle Sezioni Unite in tema di aggravante della causazione di sinistro ostativa alla sostituzione della pena: contesta la revoca della patente disposta dal Tribunale, sostenendo che la revoca è prevista solo se l'aggravante (comma 2‑bis) sia stata ritenuta sussistente; invece il G.i.p., aderendo all'accordo principale delle parti, aveva implicitamente escluso tale aggravante e convertito la pena, per cui la sanzione amministrativa accessoria sarebbe dovuta essere la sospensione della patente (1–2 anni) e non la revoca.

La decisione

La Corte annulla la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione concernente la revoca della patente di guida e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Savona in diversa composizione. Confermata la rimanente parte della decisione: accoglimento del patteggiamento nella formulazione principale (esclusione dell'aggravante comma 2‑bis e conversione in lavoro di pubblica utilità). La Corte rileva che nelle sentenze ex art.444 c.p.p. il giudice è tenuto a valutare e applicare d'ufficio le sanzioni amministrative accessorie e che, nella fattispecie, l'art.186 C.d.S. non consente la revoca della patente se l'aggravante della causazione del sinistro è stata esclusa, ma solo la sospensione da uno a due anni; pertanto la revoca è incompatibile con l'accertata esclusione dell'aggravante.

Norme richiamate

  • art.444 cod. proc. pen.

    Regola il patteggiamento: il giudice verifica l'accordo e, anche se l'accordo riguarda la pena, è tenuto a provvedere d'ufficio sulle sanzioni amministrative accessorie che conseguono di diritto e che restano autonome rispetto all'accordo.

  • art.186 Codice della Strada (comma 2, comma 2‑bis, comma 9‑bis)

    art.186, comma 2, lett. c) e comma 2‑bis; comma 9‑bis

    Il comma 2 prevede la rilevanza penale della guida in stato di ebbrezza; il comma 2‑bis introduce l'aggravante per la causazione di incidente stradale che, se ritenuta sussistente, può ostare a benefici come la sostituzione della pena; il comma 9‑bis disciplina la possibilità di conversione della pena in lavori di pubblica utilità quando non v'è preclusione normativa (quindi incompatibile con l'aggravante). Se l'aggravante è esclusa, la norma prevede la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente (1–2 anni) e non la revoca.

  • Sezioni Unite Corte di cassazione, n.21369

    Sezioni Unite n.21369 (richiamata nella motivazione)

    Principi sulle conseguenze dell'aggravante della causazione del sinistro rispetto ai benefici e alle sostituzioni della pena: se l'aggravante è ritenuta sussistente può essere ostativa alla concessione di taluni benefici/sostituzioni; la valutazione della sua sussistenza incide sull'applicabilità delle sanzioni accessorie e sui limiti del patteggiamento.

  • Giurisprudenza di legittimità richiamata

    sez.6, 20/11/2008, PG in proc. Cuonno; sez.2, 26/11/2013, PG in proc. Cargnello; sez.0 n.21369 del 26.9.2019, Melzani; sez.5, 13/11/2019, Letizia Anna Maria

    Costante giurisprudenza che afferma l'obbligo del giudice, nelle sentenze di applicazione della pena ex art.444 c.p.p., di provvedere anche sulle sanzioni amministrative accessorie d'ufficio e la possibilità di impugnazione autonoma di tali statuizioni per vizi di legittimità.

Massime di principio

  • Se in un patteggiamento ex art.444 c.p.p. le parti concordano su una formulazione della fattispecie che esclude un'aggravante, il giudice che accoglie l'accordo non può poi applicare sanzioni amministrative accessorie incompatibili con tale esclusione (es. revoca patente vs sospensione).
  • Il giudice è tenuto a valutare d'ufficio e a disporre le sanzioni amministrative accessorie conseguenti all'accertamento, anche se non oggetto dell'accordo: queste decisioni sono autonome e rimangono sindacabili in Cassazione per vizi di legittimità.
  • L'aggravante per la causazione del sinistro (art.186 comma 2‑bis C.d.S.) può essere ostativa alla concessione di benefici/sostituzioni della pena; pertanto la ricostruzione concreta del fatto (sussistenza o meno dell'aggravante) determina quali sanzioni accessorie siano applicabili.
  • In presenza di un accordo principale che esclude l'aggravante e di un accordo subordinato per ipotesi alternativa (es. messa alla prova), è essenziale che il dispositivo del giudice sia coerente con la prospettazione principale accolta: eventuali incongruenze (ad es. revoca della patente non coerente con esclusione dell'aggravante) giustificano annullamento e rinvio.
  • Nella redazione di proposte di patteggiamento conviene specificare chiaramente le conseguenze amministrative richieste o escluse (sospensione vs revoca) e prevedere espressamente le richieste alternative, per evitare discrepanze tra accordo e provvedimento giudiziale.

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