Sentenza n. 5914/2026 - Roma, Sezione 4
per l'annullamento del provvedimento Prot. n. GSEWEB/ P20220687109 del 15 dicembre 2022 avente ad oggetto: IAFR 2719 – Attività di controllo documentale ai sensi dell'art.42 del d.lgs. n. 28/11 e dell'art.1 del D.M. 31 gennaio 2014 sull'impianto idroelettrico sito nel Comune di Pralungo (BI) – Comunicazione esito, comunicato dal Gestore in data 19 dicembre 2022.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha preso atto della sopravvenuta carenza di interesse dichiarata dalla ricorrente e ha dichiarato improcedibile il ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, senza esaminare nel merito la legittimità del provvedimento impugnato. Le spese di lite sono state compensate tra le parti per giustificati motivi.
Atto impugnato: provvedimento del GSE recante l’esito dell’attività di controllo documentale su un impianto idroelettrico, ai sensi dell’art. 42 del d.lgs. n. 28/2011 e dell’art. 1 del D.M. 31 gennaio 2014
Esito
Favorevole al resistente (gestore dei servizi energetici)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’impresa ricorrente aveva impugnato il provvedimento del GSE relativo all’esito del controllo documentale effettuato su un impianto idroelettrico. Nel corso del giudizio, con atto depositato il 27 febbraio 2026, la ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla definizione del ricorso. Il testo non espone ulteriori motivi di illegittimità dedotti contro il provvedimento.
Norme richiamate
art. 42 d.lgs. n. 28/2011
La disposizione è richiamata quale base normativa dell’attività di controllo documentale svolta dal GSE sull’impianto idroelettrico; il giudice non ne esamina nel merito l’applicazione.
art. 1 D.M. 31 gennaio 2014
La disposizione è richiamata quale ulteriore base normativa dell’attività di controllo documentale del GSE; il giudice non ne esamina nel merito l’applicazione.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
La norma è richiamata nel provvedimento in relazione alla trattazione della causa nell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato; il testo non espone una specifica interpretazione della disposizione.
Massime di principio
- La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione determina l’improcedibilità del ricorso, quando il venir meno dell’interesse è dichiarato dalla parte ricorrente e riconosciuto dal giudice.
- La dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse preclude l’esame nel merito dei vizi dedotti contro l’atto impugnato.
- In presenza di giustificati motivi, la dichiarazione di improcedibilità può essere accompagnata dalla compensazione integrale delle spese di lite.
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