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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39623/2024 del 29/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Tribunale di Napoli Nord aveva dichiarato non doversi procedere per il reato di furto di energia elettrica per mancanza di querela, ritenendo tardiva la contestazione suppletiva, in udienza, da parte del pubblico ministero dell'aggravante ex art. 625, n. 7) c.p. (energia destinata a pubblico servizio) che avrebbe reso il reato procedibile d'ufficio. Il Procuratore ha impugnato sostenendo la violazione di legge e che il Tribunale ha illegittimamente affermato l'improcedibilità nonostante la contestazione suppletiva dell'aggravante.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha condiviso l'orientamento secondo cui il pubblico ministero può e deve formulare, nella prima udienza utile successiva, la contestazione suppletiva dell'aggravante che rende il reato procedibile d'ufficio, anche se nel frattempo è decorso il termine per proporre la querela. Ha ritenuto illegittima la pronuncia del Tribunale che aveva precluso detta contestazione, ha constatato la nullità della statuizione per violazione delle norme sul contenuto dell'imputazione e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata, trasmettendo gli atti al Tribunale di Napoli Nord in diversa composizione per il prosieguo.

Norme richiamate

  • art. 625, n. 7) cod. pen.

    La Corte ha ritenuto che l'aggravante relativa al fatto che la cosa sia destinata a pubblico servizio possa trasformare il furto di energia in reato procedibile d'ufficio se validamente contestata in sede di udienza.

  • d.lgs. n. 150/2022 (riforma Cartabia)

    La riforma ha modificato il regime di procedibilità di taluni reati e introdotto regole transitorie; la Corte la interpreta come motivo per consentire al PM, alla prima udienza utile, di operare la contestazione suppletiva dell'aggravante emersa negli atti.

  • art. 85 d.lgs. n. 150/2022

    Norma che stabilisce il termine per proporre la querela: la Corte ha ritenuto che il decorso di tale termine non precluda la facoltà/dovere del PM di contestare suppletivamente l'aggravante in udienza.

  • art. 517 cod. proc. pen.

    Riconosciuto come norma che legittima la contestazione suppletiva da parte del pubblico ministero; la Corte afferma che tale potere non subisce decadenze che impediscano la contestazione dell'aggravante nella prima udienza utile.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Prevede la declaratoria di improcedibilità. La Corte distingue l'improcedibilità per mancanza di querela dall'estinzione per prescrizione, ritenendo che l'obbligo di pronunciare l'improcedibilità non imponga una declaratoria 'ora per allora' che impedisca al PM di modificare l'imputazione in udienza.

  • art. 554-bis cod. proc. pen.

    Al fine di consentire che il fatto, la definizione giuridica, le circostanze aggravanti e quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, siano indicati in termini corrispondenti a quanto emerge dagli atti, il giudice, anche d'ufficio, sentite le parti, invita il pubblico ministero ad apportare le necessarie modifiche e, ove lo stesso non vi provveda, dispone, con ordinanza, la restituzione degli atti al pubblico ministero. Quando il pubblico ministero modifica l'imputazione, procede alla relativa contestazione e la modifica dell'imputazione è inserita nel verbale di udienza

    La Corte utilizza tale disposizione per sostenere il dovere del giudice di consentire e, se necessario, invitare il PM a modificare l'imputazione in udienza, e per giustificare la regolarità della contestazione suppletiva operata dal PM.

  • artt. 178 e 179 cod. proc. pen.

    Richiamati in relazione alla nullità assoluta derivante dalla preclusione al PM di formulare l'imputazione; la Corte ha ritenuto che il diniego del Tribunale abbia comportato una nullità che impone l'annullamento della sentenza.

Massime di principio

  • Il pubblico ministero può formulare in udienza una contestazione suppletiva di un'aggravante che renda il reato procedibile d'ufficio anche se è decorso il termine per la proposizione della querela rispetto al capo originario di imputazione.
  • Il giudice non deve pronunciarsi preventivamente sull'ammissibilità della contestazione suppletiva, ma deve decidere sull'imputazione così modificata, verificando la sussistenza dell'aggravante nel contraddittorio tra le parti.
  • La declaratoria di improcedibilità per mancanza di querela non opera "ora per allora" come l'estinzione per prescrizione: i fatti sopravvenuti e le modifiche dell'imputazione rilevano al momento della decisione.
  • Se il giudice impedisce illegittimamente al PM di operare la contestazione suppletiva, la decisione è affetta da nullità assoluta e può comportare l'annullamento senza rinvio.
  • In situazioni analoghe il PM dovrebbe procedere tempestivamente, nella prima udienza utile dopo l'entrata in vigore della riforma o dopo che l'aggravante è emersa negli atti, a contestare suppletivamente l'aggravante per evitare la declaratoria di improcedibilità.

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