Sentenza del 05/06/2017 n. 641 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
Accertamento - disponibilità finanziarie detenute all'estero - cooperazione internazionale - documentazione fornita dall'Autorità fiscale francese - validità - sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva emesso avvisi di accertamento e sanzioni per gli anni 2006, 2007 e 2008, contestando l'omessa indicazione nel quadro RW di disponibilità finanziarie detenute presso HSBC Private Bank di Ginevra e presumendo nuovi apporti di capitale e la produzione di redditi. I contribuenti hanno sostenuto che i rapporti esteri erano stati aperti dai genitori tra il 1985 e il 1998, che non vi erano stati nuovi apporti negli anni accertati e che le somme erano state successivamente regolarizzate mediante lo scudo fiscale. Hanno inoltre contestato la validità della documentazione proveniente dall'Amministrazione fiscale francese e vari profili formali degli accertamenti.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate e confermato l'annullamento degli accertamenti deciso dalla Commissione Tributaria Provinciale. Gli estratti conto, la documentazione bancaria e le attestazioni dell'istituto di credito hanno dimostrato che non vi furono nuovi apporti di capitale nel periodo contestato e che le somme oggetto di scudo fiscale corrispondevano agli investimenti esistenti. È stata quindi esclusa anche la presunzione di fruttuosità e riconosciuto l'effetto inibitorio dello scudo fiscale per le attività regolarizzate. È stata invece respinta l'impugnazione incidentale dei contribuenti: la documentazione trasmessa dalle autorità fiscali francesi era stata acquisita legittimamente, gli avvisi erano correttamente notificati e motivati e non sussistevano le ulteriori violazioni dedotte. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 13-bis del D.L. 78/2009, convertito dalla legge 102/2009 (scudo fiscale)
La regolarizzazione delle attività estere mediante scudo fiscale impedisce, nei limiti delle somme effettivamente regolarizzate e riferibili agli investimenti contestati, l'esercizio dei poteri di accertamento e il recupero delle imposte relative a tali attività.
Art. 6 del D.L. 167/1990
La presunzione di fruttuosità delle attività finanziarie estere può essere superata mediante prova documentale; nel caso concreto è stata esclusa perché i contribuenti hanno dimostrato la corrispondenza delle somme scudate agli investimenti esistenti e l'assenza di redditi o nuovi apporti imponibili.
Art. 191 c.p.p.
Non è applicabile per invalidare la documentazione utilizzata nell'accertamento quando essa sia stata acquisita legittimamente tramite autorità fiscali straniere e non mediante sottrazione da parte di un privato.
Direttiva CEE 77/799
La documentazione trasmessa nell'ambito della cooperazione informativa tra amministrazioni fiscali può essere utilizzata, purché acquisita legittimamente; la direttiva non comporta l'inutilizzabilità automatica delle informazioni ricevute dalle autorità estere.
Art. 2697 c.c.
Il contribuente che intende superare le presunzioni dell'Amministrazione deve fornire una prova specifica e documentata; nel caso concreto tale onere è stato assolto tramite estratti conto, riepiloghi di portafoglio e dichiarazioni bancarie.
Art. 6, comma 2, del D.Lgs. 218/1997
La presentazione dell'istanza di accertamento con adesione produce gli effetti procedurali previsti dalla legge, compresa la proroga dei termini, senza che la contestuale richiesta di annullamento integrale dell'atto determini automaticamente l'inammissibilità.
Massime di principio
- Le informazioni su conti esteri trasmesse da un'amministrazione fiscale straniera nell'ambito della cooperazione internazionale sono normalmente utilizzabili se acquisite legittimamente; la loro origine estera non ne determina l'inutilizzabilità.
- Per contestare nuovi apporti di capitale non è sufficiente rilevare generiche movimentazioni bancarie: l'Amministrazione deve dimostrare che si tratti effettivamente di nuovi conferimenti e non di trasferimenti, disinvestimenti o reinvestimenti di attività già esistenti.
- Il contribuente può superare le presunzioni fiscali mediante una ricostruzione analitica basata su estratti conto completi, documenti di portafoglio, attestazioni bancarie e prova della provenienza storica dei capitali.
- Lo scudo fiscale produce effetti solo in relazione alle somme effettivamente regolarizzate e riconducibili alle attività oggetto dell'accertamento; è quindi essenziale dimostrare la corrispondenza tra importi scudati e disponibilità contestate.
- Gli eredi non possono essere considerati personalmente aderenti allo scudo fiscale prima della morte del dante causa; tuttavia possono beneficiare degli effetti della regolarizzazione se, dopo la successione, hanno regolarizzato le somme ereditate e ne dimostrano la continuità.
- La presunzione di produzione di reddito sulle attività estere non opera in modo insuperabile: può essere esclusa quando la documentazione dimostri l'assenza di redditi imponibili o la natura meramente finanziaria delle movimentazioni.
- Le contestazioni formali sull'accertamento richiedono una dimostrazione concreta del vizio: la corretta notifica, la consegna del processo verbale e degli allegati e l'indicazione dell'origine delle informazioni possono rendere sufficiente la motivazione dell'atto.
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