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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03962/2024 del 13/02/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto dalla Fondazione Enasarco per il pagamento di contributi previdenziali correlati a rapporti qualificati come agenzia intercorsi tra la società e alcuni collaboratori. La società ha proposto opposizione al decreto, ma la Corte d'appello di Roma, in riforma del Tribunale, ha ritenuto che i rapporti avessero i tratti dell'agenzia e non del mero procacciamento d'affari, valorizzando la stabilità dell'incarico, la continuità dell'attività promozionale, la periodicità mensile dei compensi e il collegamento del compenso al buon esito degli affari. In cassazione la società ha dedotto, con due motivi, vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c. per avere la sentenza trascurato la libertà dei collaboratori di decidere se svolgere o sospendere l'attività promozionale, e violazione degli artt. 1742 ss. c.c., 1324 e 1362 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse arbitrariamente equiparato una lettera d'incarico a un contratto di agenzia e avesse omesso di considerare l'assenza di esclusiva, di vincoli territoriali e le peculiarità della retribuzione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che entrambe le censure mirassero, sotto la veste del vizio di motivazione e della violazione di legge, a ottenere una nuova valutazione del merito e delle prove, operazione preclusa in sede di legittimità. La Corte ha ribadito che il discrimine tra agenzia e procacciamento d'affari risiede nella stabilità dell'incarico e nella continuità dell'attività promozionale, e ha considerato corretta la valutazione della Corte d'appello, che aveva fondato il proprio convincimento su plurimi elementi convergenti, senza limitarsi a una lettura atomistica delle prove. Ne sono seguite la condanna della ricorrente alle spese e l'ordine di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non consente di trasformare il giudizio di legittimità in un nuovo esame del materiale istruttorio o del merito della controversia.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    La deduzione di violazione di legge è inammissibile quando, in realtà, mira solo a sollecitare una diversa ricostruzione dei fatti e una rivalutazione delle prove.

  • artt. 1742 e seguenti c.c.

    Il contratto di agenzia richiede stabilità dell'incarico e continuità dell'attività promozionale; la mera attività episodica o occasionale è invece compatibile con il procacciamento d'affari.

  • artt. 1324 e 1362 c.c.

    La qualificazione del rapporto deve confrontarsi con la reale volontà negoziale e con l'effettivo svolgimento del rapporto, ma la censura non può risolversi in una richiesta di rivalutazione del fatto.

  • artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, primo comma, c.p.c.

    La causa è stata decisa in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto per il ricorso per cassazione.

  • art. 380-bis.1, secondo comma, c.p.c.

    La Corte ha disposto il deposito dell'ordinanza entro il termine successivo alla camera di consiglio.

  • art. 91 c.p.c.

    La soccombenza comporta la condanna alle spese del giudizio di legittimità.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta l'obbligo, se dovuto, di versare un ulteriore importo pari al contributo unificato già corrisposto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è consentito censurare la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito sotto forma di vizio motivazionale o di violazione di legge, quando la critica mira in sostanza a ottenere un nuovo apprezzamento del fatto.
  • Il discrimine tra agenzia e procacciamento d'affari va individuato nella stabilità dell'incarico e nella continuità della promozione degli affari: l'attività meramente episodica o occasionale è incompatibile con l'agenzia.
  • La qualificazione del rapporto deve avvenire sulla base dell'effettivo atteggiarsi della relazione contrattuale e degli indici concreti emersi in causa, non sulla sola etichetta formale del documento negoziale.
  • Quando il giudice di merito fonda la decisione su una pluralità di elementi convergenti e specifici, la censura che selezioni isolatamente alcuni dati senza confrontarsi con l'intero compendio probatorio è inammissibile.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese e, per i ricorsi proposti dopo il 30 gennaio 2013, il possibile obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAgenzia
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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