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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32595/2022 del 04/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

Un lavoratore aveva insinuato al passivo di una procedura fallimentare un credito per differenze retributive asseritamente dovute per mansioni superiori, oltre al T.F.R. e ai contributi previdenziali correlati. Il giudice delegato non ammetteva il credito; il tribunale, in sede di opposizione allo stato passivo, accoglieva l’opposizione e ammetteva il credito con riserva, disponendo però la compensazione integrale delle spese di lite. Il ricorrente per cassazione censurava solo la regolazione delle spese, deducendo violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., sostenendo che la compensazione fosse motivata in modo inidoneo, perché basata sulla asserita peculiare questione interpretativa; inoltre lamentava che il tribunale non avesse spiegato perché si fosse discostato da precedenti analoghi nei quali era stata disposta solo la compensazione parziale delle spese.

La decisione

La Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso. Ha osservato che il tribunale aveva motivato la compensazione delle spese richiamando la peculiarità della questione interpretativa, da leggere nel contesto della decisione complessiva: il giudice di merito, infatti, aveva spiegato di aver scelto l’ammissione con riserva del credito anziché la sospensione ex art. 295 c.p.c., pur a fronte di precedenti di legittimità che prospettavano entrambe le soluzioni. Tale incertezza interpretativa integrava una ragione assimilabile alle gravi ed eccezionali ragioni di cui all’art. 92, comma 2, c.p.c., come interpretato alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 77/2018. La Corte ha inoltre escluso che fosse necessario giustificare la diversità rispetto ad altri giudizi analoghi, poiché la regolazione delle spese va compiuta in relazione alle peculiarità del singolo processo e non in base a decisioni rese in controversie diverse. Nessuna statuizione sulle spese di legittimità è stata adottata per la mancata costituzione dell’intimata. È stato inoltre disposto l’obbligo dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato solo per il motivo di ricorso; la Corte ribadisce che la regolazione delle spese segue l’esito e le caratteristiche del singolo giudizio

  • art. 92 c.p.c.

    la compensazione delle spese è consentita anche in presenza di altre ragioni analoghe a quelle tipizzate dal legislatore, purché il giudice dia conto della peculiarità/inerenza della questione al caso concreto

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    richiamato dal ricorrente a sostegno del vizio motivazionale relativo alla compensazione delle spese

  • art. 360 c.p.c.

    invocato dal ricorrente per denunciare nullità della sentenza/decreto per vizio di motivazione apparente o violazione processuale

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    utilizzato dalla Corte come base dell’inammissibilità del ricorso, perché la censura non superava il principio di diritto già affermato

  • art. 295 c.p.c.

    menzionato quale istituto processuale che il tribunale aveva ritenuto non necessario applicare nel procedimento di opposizione allo stato passivo

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    fondamento dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17

    norma che ha introdotto il comma 1-quater dell’art. 13 del d.P.R. n. 115/2002

  • Corte cost. n. 77/2018

    ha dichiarato l’illegittimità parziale dell’art. 92, comma 2, c.p.c. nella parte in cui non consente la compensazione anche per altre gravi ed eccezionali ragioni analoghe a quelle tipizzate

Massime di principio

  • La motivazione sulla compensazione delle spese è sufficiente quando la "peculiarità" della controversia sia chiaramente ricavabile dal complessivo contenuto della decisione, senza necessità di formule sacramentali o di una ripetizione testuale dell’art. 92 c.p.c.
  • Dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 77/2018, il giudice può compensare le spese anche per ragioni gravi ed eccezionali non espressamente tipizzate, purché analoghe a quelle previste dalla norma e concretamente spiegate in relazione alla vicenda processuale.
  • La valutazione sulle spese va compiuta con riferimento alle sole caratteristiche del singolo processo; non è necessario giustificare la decisione confrontandola con esiti di altri giudizi, anche se analoghi.
  • In sede di legittimità, è inammissibile la censura che pretenda di isolare una singola espressione motivazionale senza leggerla nel contesto dell’intera decisione, quando il significato della motivazione risulti già chiaramente dal complesso argomentativo del provvedimento.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteAccertamento del passivo
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresaLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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