Cassazione Civile, Ordinanza n. 25136/2023 del 23/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (agente riscossione)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto dalla Cassa forense nei confronti dell’agente della riscossione per il mancato riversamento di somme relative a ruoli per contributi previdenziali degli avvocati, sia per ruoli suppletivi del 1998 sia per ruoli principali del 1999. La Cassa sosteneva di avere un credito immediatamente esigibile: per i ruoli del 1998 in base al meccanismo del "non riscosso come riscosso" previsto dalla disciplina previgente, e per i ruoli del 1999 perché l’agente avrebbe perso il diritto al discarico per inesigibilità per omesso invio delle comunicazioni di inesigibilità e delle rendicontazioni sullo stato della riscossione. L’agente della riscossione aveva proposto opposizione eccependo anche il difetto di giurisdizione, oltre a contestare l’esistenza del credito e la ritualità del monitorio. In appello la Corte territoriale aveva accolto il gravame dell’agente e revocato il decreto ingiuntivo, ritenendo applicabile alla Cassa forense la disciplina di cui alla L. n. 228/2012, escludendo l’esaurimento del rapporto e negando che fosse maturata la decadenza dal diritto al discarico nei termini prospettati dalla Cassa. Nel ricorso per cassazione la Cassa ha articolato sei motivi: 1) violazione della L. n. 228/2012, del d.lgs. n. 509/1994, del d.lgs. n. 112/1999 e di norme costituzionali e convenzionali, sostenendo che l’applicazione della legge di stabilità 2013 avrebbe inciso irragionevolmente sui diritti degli enti creditori e configurato una sorta di condono occulto a favore dell’agente della riscossione, con pregiudizio anche per la possibilità di recupero dei crediti; 2) nullità della sentenza per omessa motivazione, assumendo che la Corte d’appello avesse trascurato la specifica eccezione di consolidamento del rapporto; 3) violazione delle norme sulla legge di stabilità 2013 e sul d.lgs. n. 112/1999, censurando la conclusione che non vi fosse consolidamento del rapporto e che questo dipendesse dall’attivazione della procedura di discarico; 4) violazione delle norme sulle proroghe dei termini per le comunicazioni di inesigibilità, contestando la ricostruzione di una continuità normativa e deducendo invece vuoti temporali che avrebbero determinato la decadenza dell’agente; 5) violazione delle norme che disciplinano il diritto al discarico e la loro inapplicabilità al rapporto, sostenendo che il rapporto si fosse cristallizzato prima della L. n. 228/2012; 6) violazione delle norme sulla rendicontazione, sostenendo che l’agente avrebbe dovuto trasmettere le informazioni previste dal d.lgs. n. 112/1999. La Corte di cassazione ha ricostruito il quadro normativo della riscossione dei contributi forensi e ha richiamato la propria giurisprudenza consolidata: la privatizzazione della Cassa non ne muta la funzione pubblicistica previdenziale; la L. n. 228/2012 ha legittimamente riorganizzato la riscossione dei ruoli più risalenti, distinguendo tra crediti inferiori e superiori a 2.000 euro, senza incidere sul credito sostanziale ma solo sul titolo esecutivo/ruolo e sulla procedura di riscossione; per gli agenti pubblici della riscossione le proroghe dei termini per le comunicazioni di inesigibilità sono state ininterrotte fino alla legge di stabilità 2013; l’obbligo di rendicontazione annuale riguarda solo ruoli successivi al 30 settembre 2009, mentre per quelli anteriori, cartacei, operava una disciplina diversa non ancora attivata con il decreto attuativo previsto. Sulla base di ciò ha ritenuto infondati tutti i motivi e ha rigettato il ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso della Cassa forense, confermando l’accoglimento dell’appello principale dell’agente della riscossione e la revoca del decreto ingiuntivo. Ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. La decisione si fonda sulla continuità dell’orientamento giurisprudenziale secondo cui la disciplina introdotta dalla L. n. 228/2012 si applica anche alla Cassa forense, non determina l’estinzione del credito sostanziale e non richiede, per i ruoli anteriori al 31 dicembre 1999, il permanere del vecchio meccanismo di responsabilità dell’agente della riscossione o delle rendicontazioni invocate dalla ricorrente.
Norme richiamate
art. 380-bis1 c.p.c.
richiamato come rito di trattazione del ricorso in camera di consiglio
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
invocato dalla ricorrente per dedurre nullità della sentenza per omessa motivazione
art. 118 disp. att. c.p.c.
invocato congiuntamente all’art. 132 c.p.c. sul vizio motivazionale
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
utilizzato per le censure di violazione/falsa applicazione di legge
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
richiamato per la dedotta nullità della sentenza
art. 1, commi 527, 528 e 529, L. 24 dicembre 2012, n. 228
ritenuti applicabili anche alla Cassa forense; la disciplina non estingue il credito ma incide sul ruolo/titolo esecutivo e sulla procedura di riscossione
art. 1, comma 527, L. 24 dicembre 2012, n. 228
prevede l’annullamento automatico dei crediti di importo inferiore a 2.000 euro iscritti in ruoli resi esecutivi entro il 31 dicembre 1999
art. 1, comma 529, L. 24 dicembre 2012, n. 228
stabilisce la non applicabilità degli artt. 19 e 20 del d.lgs. n. 112/1999 per i crediti rientranti nella nuova disciplina
art. 1 del decreto dirigenziale MEF 15 giugno 2015
disciplinato come atto attuativo per la trasmissione degli elenchi delle quote annullate/discaricate
art. 2 del decreto dirigenziale MEF 15 giugno 2015
prevede la trasmissione degli elenchi dei ruoli inattivi e il discarico automatico senza oneri amministrativi
art. 3 del decreto dirigenziale MEF 15 giugno 2015
regola i ruoli per cui restano attività di competenza dell’agente e il successivo discarico automatico
art. 1 e 2 d.lgs. 30 aprile 1994, n. 509
richiamati per la natura privatizzata della Cassa forense, ritenuta però non decisiva quanto alla funzione pubblicistica esercitata
art. 17 d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112
richiamato nel sistema della riscossione dei contributi previdenziali tramite ruolo
art. 19 d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112
disciplina gli adempimenti per il discarico per inesigibilità; la Corte ha escluso la perdita del diritto al discarico nei termini prospettati dalla ricorrente per i ruoli in esame
art. 20 d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112
procedura di contestazione/discarico richiamata per escludere che il solo decorso dei termini integri esaurimento del rapporto
art. 22 d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112
richiamato nella ricostruzione del sistema successivo al venir meno del regime del non riscosso come riscosso
art. 32, comma 3, d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43
richiamato per il previgente meccanismo del "non riscosso come riscosso"
artt. 75 e 77 d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43
richiamati per il diritto del concessionario al recupero del carico anticipato nel previgente sistema
art. 59, comma 4-ter, d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112
richiamato per la disciplina della rendicontazione, applicabile ai ruoli successivi e subordinata a modalità/tempi fissati dal decreto attuativo
art. 59, comma 4-quater, d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112
richiamato nel contesto delle proroghe e della disciplina transitoria
art. 36, comma 1, d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112
richiamato come contenuto delle informazioni da fornire nella rendicontazione
art. 3, comma 12, d.l. 30 settembre 2005, n. 203, conv. in L. 2 dicembre 2005, n. 248
ritenuto applicabile agli agenti della riscossione pubblici e ai soggetti del gruppo Equitalia, con proroga dei termini per le comunicazioni di inesigibilità
art. 36, comma 4-quinquies, d.l. 31 dicembre 2007, n. 248, conv. in L. 28 febbraio 2008, n. 31
norma di interpretazione autentica che ha confermato il regime delle proroghe per i soggetti della riscossione pubblica
art. 3, comma 24, d.l. 30 settembre 2005, n. 203
richiamato per distinguere le società scorporate rispetto agli agenti della riscossione pubblici
art. 1, comma 1, L. 24 dicembre 2009, n. 191
richiamata tra le proroghe successive del termine per la comunicazione di inesigibilità
art. 1, comma 1, L. 24 dicembre 2011, n. 14
richiamata tra le proroghe successive del termine per la comunicazione di inesigibilità
art. 3, comma 12, L. 24 dicembre 2012, n. 228
richiamato nel quadro delle proroghe dei termini sino alla riforma del 2012
art. 6 CEDU
esclusa la violazione convenzionale, poiché la riforma non è stata considerata un intervento imprevedibile o indebito sul contenzioso
art. 117 Cost.
richiamato come parametro interposto in relazione alla CEDU, senza ravvisare violazione
art. 3 Cost.
richiamato per escludere irragionevolezza della disciplina che tratta in modo uniforme gli enti previdenziali interessati
art. 35 Cost.
richiamato dalla ricorrente tra le norme costituzionali asseritamente violate
art. 38 Cost.
richiamato dalla ricorrente tra le norme costituzionali asseritamente violate
art. 42, comma 3 Cost.
richiamato dalla ricorrente tra le norme costituzionali asseritamente violate
art. 97, comma 2 Cost.
richiamato dalla ricorrente tra le norme costituzionali asseritamente violate
Massime di principio
- La privatizzazione di un ente previdenziale non elimina il carattere pubblicistico della funzione istituzionale di previdenza e assistenza, quando la legge gli attribuisce la riscossione mediante ruolo.
- La L. n. 228/2012 ha legittimamente riorganizzato la riscossione dei ruoli più risalenti: per i crediti inferiori a 2.000 euro dispone l’annullamento automatico del ruolo, per quelli superiori a tale soglia incide sul titolo esecutivo e sulla procedura di riscossione, non sul credito sostanziale.
- L’annullamento o il discarico del ruolo non comportano automaticamente l’estinzione del credito sottostante, che l’ente creditore può ancora azionare con gli ordinari strumenti di tutela, salvo diversa disciplina espressa.
- Nel sistema della riscossione pubblica, le proroghe dei termini per la comunicazione di inesigibilità hanno operato in modo ininterrotto fino alla L. n. 228/2012; non può quindi affermarsi un consolidamento del rapporto fondato sulla scadenza di termini che il legislatore ha continuamente prorogato.
- La disciplina della rendicontazione e delle comunicazioni di inesigibilità non è applicabile ai ruoli anteriori alla data di efficacia prevista dalla normativa transitoria se i relativi adempimenti dipendono da un decreto attuativo mai emanato o da flussi informatici non ancora previsti per quei ruoli.
- La sola inerzia dell’agente della riscossione rispetto agli adempimenti procedurali non consente, di per sé, di ritenere esaurito il rapporto obbligatorio tra ente creditore e agente o di considerare definitivamente acquisiti i crediti alla sfera dell’ente in assenza della procedura di discarico conclusa.
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