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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9104/2025 del 04/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'appello contro la sentenza del Tribunale di Messina che aveva condannato il ricorrente per il reato di truffa. Il ricorrente deduceva violazione di legge (art. 581 c.p.p.) per presunta illegittima declaratoria di inammissibilità per difetto di specificità dei motivi e censurava la motivazione come apparente/di stile. Successivamente è intervenuta la remissione di querela della persona offesa Alberto Iavarone, accettata dal ricorrente.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente infondato il ricorso quanto alla censura di genericità (confermando che i motivi d'appello non erano specifici e non contrastavano la motivazione di merito). Tuttavia, essendo intervenuta in corso di giudizio la remissione di querela regolarmente accettata, la Corte ha applicato il principio consolidato per cui la remissione estingue il reato anche in pendenza del ricorso di legittimità: ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela e ha condannato l'imputato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 581 cod. proc. pen.

    La normativa è stata richiamata in relazione al vizio di specificità dei motivi d'appello: la Corte territoriale ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello perché i motivi non si confrontavano con la motivazione della sentenza di merito, risultando generici

  • Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004 (Chiasserini), Rv. 227681 - 01

    Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004

    Principio giurisprudenziale richiamato: la remissione di querela intervenuta e accettata in pendenza del ricorso per cassazione determina l'estinzione del reato e deve essere rilevata dal giudice di legittimità, prevalendo su eventuali cause di inammissibilità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto

Massime di principio

  • La remissione di querela, se intervenuta durante il processo di cassazione e regolarmente accettata, estingue il reato e la Corte di legittimità deve dichiararlo anche se il ricorso avrebbe problemi di ammissibilità, a condizione che il ricorso sia stato tempestivamente proposto
  • Un motivo d'appello deve essere specifico e porsi in contrasto con la motivazione della sentenza impugnata; motivi che ignorano la motivazione di merito possono essere dichiarati generici e determinare l'inammissibilità dell'appello
  • L'annullamento "senza rinvio" per estinzione del reato è la conseguenza processuale della remissione della querela accettata: ciò estingue la responsabilità penale indipendentemente dall'esito delle questioni di ammissibilità già sollevate
  • In casi simili è utile comunicare tempestivamente al giudice l'intervenuta remissione di querela e la sua accettazione per ottenere la declaratoria di estinzione del reato; parallelamente, in sede di appello, il difensore deve chiarire e specificare i profili di doglianza rispetto alla motivazione di merito per evitare esclusioni per genericità

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