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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/647

Regolamento delegato (UE) 2023/647 della Commissione del 13 gennaio 2023 recante modifica del regolamento delegato (UE) 2020/686 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli stabilimenti di materiale germinale e le prescrizioni in materia di tracciabilità e di sanità animale per i movimenti all’interno dell’Unione di materiale germinale di determinati animali terrestri detenuti (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32023R0647

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna il quadro applicativo del regolamento delegato (UE) 2020/686 per rafforzare chiarezza, proporzionalità e coerenza delle regole sui movimenti intra-UE di materiale germinale. Le modifiche riguardano, tra l’altro, la nozione e i requisiti dei gruppi di raccolta di embrioni, la tracciabilità del materiale germinale trasformato, alcune prescrizioni sanitarie per donatori suini, bovini, ovini, caprini ed equini, nonché la certificazione e la notifica per talune specie diverse dalle principali specie zootecniche. Il testo sopprime alcune prescrizioni ritenute non proporzionate o fonte di incertezza, introduce approcci diagnostici più flessibili e rettifica errori materiali del regolamento precedente.

Modifica e rettifica il regolamento delegato (UE) 2020/686 sulle condizioni per il riconoscimento degli stabilimenti di materiale germinale e sui requisiti di tracciabilità, sanità animale e certificazione per i movimenti intra-UE di materiale germinale di determinati animali terrestri detenuti.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori, agli stabilimenti di materiale germinale, ai veterinari ufficiali e dei centri, nonché alle autorità competenti degli Stati membri nell’ambito dei movimenti tra Stati membri di materiale germinale di bovini, suini, ovini, caprini, equini e, per specifiche disposizioni, di animali terrestri diversi da tali specie detenuti in stabilimenti confinati, nonché di animali della famiglia Camelidae o Cervidae. Incide sul riconoscimento dei gruppi di raccolta di embrioni, sulla tracciabilità del materiale germinale trasformato, sulle procedure sanitarie e di certificazione e su specifiche condizioni per donatori e partite. Non introduce un regime autonomo, ma modifica e rettifica il regolamento delegato (UE) 2020/686; si applica a decorrere dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Modifica del regolamento delegato (UE) 2020/686 su materiale germinale e movimenti intra-UE

Il regolamento delegato (UE) 2023/647 interviene sul quadro tecnico e sanitario già stabilito dal regolamento delegato (UE) 2020/686, adottato in attuazione del regolamento (UE) 2016/429. La Commissione motiva l’intervento con esigenze di semplificazione, maggiore certezza del diritto, allineamento alle prassi scientifiche e internazionali e correzione di errori materiali emersi dopo la pubblicazione del testo originario.

Ambito e finalità della modifica

L’atto non istituisce un regime nuovo, ma modifica e rettifica norme esistenti relative a:

  • riconoscimento degli stabilimenti di materiale germinale;
  • tracciabilità del materiale germinale;
  • prescrizioni di sanità animale per i movimenti intra-UE;
  • certificazione sanitaria e notifiche preventive.

La finalità dichiarata è prevenire la diffusione di malattie animali trasmissibili tramite il materiale germinale e rendere più proporzionate e coerenti le prescrizioni applicabili agli operatori e alle autorità competenti.

Estensione della disciplina ai gruppi di raccolta di embrioni

Una delle modifiche centrali riguarda la definizione di "gruppo di raccolta di embrioni", che viene aggiornata per includere anche i gruppi che manipolano soltanto ovociti non fecondati, oltre agli embrioni concepiti in vivo. Di conseguenza, vengono adeguate le disposizioni sui requisiti di riconoscimento e sulle strutture operative.

Il nuovo impianto richiede che il gruppo disponga di un laboratorio idoneo all’esame, alla trasformazione e all’imballaggio del materiale, in forma stabile o mobile, con separazione funzionale delle aree, strumenti adeguati e misure atte a evitare contaminazioni crociate. Sono inoltre richiesti locali di stoccaggio chiudibili, facilmente pulibili e disinfettabili, con documentazione permanente dei movimenti del materiale e idonei recipienti di stoccaggio.

Tracciabilità del materiale germinale trasformato

Per il materiale germinale trasformato in uno stabilimento diverso da quello di raccolta, l’operatore deve integrare le informazioni di tracciabilità con il numero unico di riconoscimento dello stabilimento di trasformazione. La logica della modifica è rendere più agevole l’identificazione dell’origine e del percorso del materiale, in particolare quando la trasformazione non avvenga nello stesso sito di raccolta.

Viene inoltre estesa a tutti i prodotti trasformati la disciplina della marcatura e dell’identificazione, che in precedenza era più limitata.

Spostamento di donatori tra centri di raccolta dello sperma

L’articolo 19 è riscritto per chiarire la deroga applicabile allo spostamento degli animali donatori tra centri di raccolta dello sperma. Ora è espressamente previsto che lo spostamento possa avvenire solo con il consenso preliminare del veterinario del centro di raccolta dello sperma di destinazione.

La modifica mira a eliminare incertezze sul grado di coinvolgimento dei veterinari ufficiali e a rendere più lineare la gestione dei trasferimenti dei donatori.

Soppressione delle prescrizioni per cani e gatti

Il regolamento sopprime integralmente l’articolo 36 del regolamento delegato (UE) 2020/686, che disciplinava specifiche prescrizioni di sanità animale per il materiale germinale di cani e gatti, principalmente in funzione del contenimento della rabbia e della prevenzione contro Echinococcus multilocularis.

Con la soppressione vengono eliminati anche i riferimenti collegati alla certificazione ufficiale e alla notifica dei movimenti tra Stati membri.

Prescrizioni sanitarie per i suini donatori

Le norme dell’allegato II vengono modificate in modo significativo per il virus della sindrome riproduttiva e respiratoria dei suini. Il testo introduce alternative diagnostiche più flessibili:

  • prova sierologica: IPMA, IFA o ELISA;
  • prova di ricerca del genoma virale: RT-PCR, nested RT-PCR o RT-PCR in tempo reale.

Se un animale risulta positivo alla sierologia, l’autorità competente classifica tutti gli animali dell’impianto di quarantena come casi sospetti ai sensi del regolamento delegato (UE) 2020/689; l’operatore deve isolare immediatamente gli animali positivi e l’autorità avvia un’indagine di conferma o esclusione dell’infezione. Se invece la positività emerge da test sul genoma virale, tutti gli animali presenti sono considerati casi confermati e gli animali positivi devono essere allontanati immediatamente dall’impianto secondo le istruzioni dell’autorità competente.

Per la peste suina classica, le prove sui suini detenuti presso i centri di raccolta dello sperma restano richieste solo nei casi in cui la malattia sia stata segnalata o vi siano state vaccinazioni nello Stato membro o nella zona nei 12 mesi precedenti.

Malattia emorragica epizootica: allineamento e razionalizzazione

Le prescrizioni relative all’infezione da virus della malattia emorragica epizootica vengono riformulate per allineare i riferimenti ad altri atti dell’Unione e chiarire che la disciplina riguarda tutti i sierotipi del virus. Il nuovo capitolo III dell’allegato II distingue tra donatori di sperma e donatori di ovociti/embrioni di bovini, ovini e caprini.

Sono previste diverse modalità alternative per soddisfare i requisiti sanitari, tra cui:

  • permanenza per almeno 60 giorni in uno Stato membro o zona non interessata da segnalazioni del virus nei due anni precedenti entro un raggio di 150 km;
  • permanenza in una zona stagionalmente indenne;
  • detenzione in uno stabilimento protetto dai vettori;
  • esiti negativi di test sierologici o di identificazione dell’agente secondo i termini indicati nel testo.

Per lo sperma usato a fini di fecondazione degli ovociti, è richiesto che provenga da animali conformi alle medesime prescrizioni previste per i donatori di sperma.

Antibiotici nello sperma

L’allegato III viene semplificato: è stabilito che, ove necessario, antibiotici o miscele di antibiotici possono essere aggiunti allo sperma o contenuti nei diluenti per lo sperma. Sono soppressi i punti che contenevano prescrizioni più dettagliate e obbligatorie.

La modifica risponde all’esigenza di un uso più flessibile e prudente degli antibiotici, in coerenza con l’evoluzione delle norme WOAH e con le indicazioni provenienti dalla letteratura scientifica e dagli Stati membri.

Certificazione e notifica per specie diverse dalle principali specie zootecniche

Gli articoli 40 e 41 sono sostituiti per disciplinare i movimenti tra Stati membri di materiale germinale di animali terrestri diversi da bovini, suini, ovini, caprini ed equini, detenuti in stabilimenti confinati, nonché di animali della famiglia Camelidae e Cervidae.

Per tali movimenti:

  • il certificato sanitario deve contenere almeno le informazioni dell’allegato IV, punto 2;
  • l’operatore deve notificare in anticipo all’autorità competente dello Stato membro di origine il movimento previsto della partita.

Rettifiche dell’allegato I

La parte rettificativa del regolamento corregge errori sostanziali presenti nel testo originario del regolamento delegato (UE) 2020/686. In particolare:

  • viene chiarito che l’accesso di persone non autorizzate deve essere efficacemente impedito;
  • viene precisata la disciplina per gli equini che entrano in centri di raccolta di sperma equino situati entro stabilimenti registrati che ospitano anche un centro di inseminazione artificiale o una stazione di monta naturale;
  • viene confermato, per ulteriori ipotesi, l’obbligo di impedire efficacemente l’accesso non autorizzato.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In quanto regolamento delegato, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Modifiche alla definizione e ai requisiti dei gruppi di raccolta di embrioni

La definizione di "gruppo di raccolta di embrioni" è estesa anche ai gruppi che raccolgono, trasformano, stoccano e trasportano ovociti e embrioni concepiti in vivo di bovini, suini, ovini, caprini ed equini. Vengono adeguate le prescrizioni relative al riconoscimento e alle strutture, includendo laboratori stabili o mobili, locali di trasformazione e stoccaggio, misure anti-contaminazione crociata e obblighi di documentazione permanente dei movimenti in entrata e in uscita.

Tracciabilità del materiale germinale trasformato

Per il materiale germinale trasformato in uno stabilimento diverso da quello di raccolta, l’operatore deve integrare le informazioni di tracciabilità con il numero unico di riconoscimento dello stabilimento di trasformazione. Le prescrizioni di marcatura e identificazione sono adattate anche agli ovociti e agli embrioni concepiti in vivo.

Movimento di animali donatori tra centri di raccolta dello sperma

L’articolo 19 è chiarito prevedendo che gli operatori possano spostare gli animali donatori solo con il consenso preliminare del veterinario del centro di raccolta dello sperma di destinazione. Si elimina così l’incertezza sul ruolo del veterinario ufficiale.

Soppressione delle prescrizioni per cani e gatti

È soppresso l’articolo 36 del regolamento delegato (UE) 2020/686, con conseguente eliminazione delle relative formulazioni sulla certificazione e sulla notifica dei movimenti di materiale germinale di cani e gatti tra Stati membri.

Nuove regole sanitarie per i suini donatori

Le prescrizioni per il virus della sindrome riproduttiva e respiratoria dei suini sono riformulate introducendo test sierologici o molecolari e un sistema di gestione dei casi sospetti o confermati conforme al regolamento delegato (UE) 2020/689. Inoltre, le prove per la peste suina classica sono limitate ai casi in cui la malattia sia stata segnalata o vi siano state vaccinazioni nei 12 mesi precedenti.

Revisione delle prescrizioni per l’infezione da virus della malattia emorragica epizootica

I requisiti per bovini, ovini e caprini donatori di sperma, ovociti ed embrioni sono riscritti per allinearli alle norme internazionali WOAH e chiarire che si applicano tutti i sierotipi del virus. Sono previste diverse opzioni alternative di conformità, tra cui permanenza in zone indenni o stagionalmente indenni, strutture protette dai vettori e test sierologici o di identificazione dell’agente.

Antibiotici nello sperma

L’aggiunta di antibiotici o miscele di antibiotici allo sperma o nei diluenti diventa facoltativa quando necessario; sono soppressi i punti che imponevano obblighi più rigidi, in linea con l’evoluzione delle norme WOAH e con esigenze di prudenza nell’uso degli antibiotici.

Certificazione e notifica per specie diverse da bovini, suini, ovini, caprini ed equini

Sono ridefiniti gli articoli 40 e 41 per il materiale germinale di animali terrestri diversi dalle specie principali, detenuti in stabilimenti confinati, e per Camelidae e Cervidae. I certificati sanitari devono contenere almeno le informazioni dell’allegato IV e gli operatori devono notificare anticipatamente il movimento all’autorità competente dello Stato membro di origine.

Rettifiche materiali e chiarimenti di sicurezza

L’allegato I è rettificato per chiarire l’obbligo di impedire efficacemente l’accesso di persone non autorizzate ai centri, e per correggere la disciplina applicabile agli equini che entrano in centri di raccolta di sperma equino situati all’interno di stabilimenti registrati che ospitano anche centri di inseminazione artificiale o stazioni di monta naturale.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesanità animaletracciabilitàcertificazione sanitariamovimenti intracomunitaribenessere e biosicurezza degli stabilimenti

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