Regolamento (UE) 2023/1117
Regolamento delegato (UE) 2023/1117 della Commissione del 12 gennaio 2023 che integra la direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le prescrizioni concernenti il tipo e la natura delle informazioni che devono scambiare le autorità competenti dello Stato membro d’origine e quelle dello Stato membro ospitante (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento specifica in modo puntuale quali informazioni le autorità competenti degli Stati membri devono scambiarsi per vigilare efficacemente sulle imprese di investimento operanti oltre frontiera. Le informazioni riguardano organizzazione, assetto proprietario, requisiti patrimoniali e di liquidità, controllo interno, rischi rilevanti, violazioni, misure e sanzioni di vigilanza, nonché la preparazione alle situazioni di emergenza. Il testo introduce anche regole di proporzionalità, limitando taluni scambi alle sole succursali interessate o ai casi di inosservanza effettivamente rilevati.
Norme tecniche di regolamentazione sul tipo e sulla natura delle informazioni da scambiare tra autorità competenti dello Stato membro d’origine e dello Stato membro ospitante per la vigilanza transfrontaliera sulle imprese di investimento.
Ambito di applicazione
Si applica alle autorità competenti degli Stati membri dell’Unione, in particolare nei rapporti tra autorità dello Stato membro d’origine e autorità dello Stato membro ospitante, quando un’impresa di investimento opera tramite succursale o in libera prestazione di servizi in uno o più Stati membri diversi da quello in cui ha la sede centrale. Copre lo scambio di informazioni rilevanti ai fini della vigilanza prudenziale, della tutela dei clienti e della stabilità finanziaria, includendo, ove opportuno, informazioni a livello consolidato del gruppo. Non disciplina gli scambi di informazioni relativi alle notifiche di stabilimento e libera prestazione di servizi ai sensi degli articoli 34 e 35 della direttiva 2014/65/UE, né quelli già regolati dall’articolo 80 della medesima direttiva e dal regolamento delegato (UE) 2017/586.
Norme tecniche di regolamentazione sullo scambio di informazioni tra autorità competenti sulle imprese di investimento transfrontaliere
Il regolamento delegato (UE) 2023/1117 integra la direttiva (UE) 2019/2034 specificando il contenuto minimo delle informazioni che devono essere scambiate tra autorità competenti dello Stato membro d’origine e dello Stato membro ospitante. La finalità è garantire una cooperazione efficace nella vigilanza prudenziale delle imprese di investimento che operano tramite succursale o in libera prestazione di servizi, con particolare attenzione alla tutela dei clienti e alla stabilità del sistema finanziario.
Contesto e criteri generali
Il provvedimento si colloca nel quadro della vigilanza transfrontaliera sulle imprese di investimento e tiene conto, nei considerando, dell’esigenza di evitare duplicazioni con altri regimi di cooperazione già previsti dalla direttiva 2014/65/UE e dal regolamento delegato (UE) 2017/586. Il regolamento mira inoltre a preservare la proporzionalità degli scambi informativi: in alcune ipotesi le informazioni sono comunicate a livello consolidato del gruppo, in altre solo con riferimento alla specifica succursale interessata, e in diversi casi lo scambio è richiesto solo quando sia stata accertata un’inosservanza effettiva.
Ambito delle informazioni da scambiare
Le autorità dello Stato membro d’origine devono comunicare allo Stato ospitante informazioni sulla struttura organizzativa dell’impresa, sui collegamenti con le altre entità del gruppo e, per le imprese non qualificate come piccole e non interconnesse ai sensi dell’articolo 12 del regolamento (UE) 2019/2033, anche sulla composizione dell’organo di gestione e dell’alta dirigenza, sulla ripartizione delle responsabilità di supervisione della succursale e sugli azionisti o soci con partecipazioni qualificate.
Requisiti patrimoniali, concentrazione e liquidità
Una parte centrale del regolamento riguarda la comunicazione del rispetto dei requisiti di fondi propri, di rischio di concentrazione e di liquidità previsti dal regolamento (UE) 2019/2033, con richiamo alle disposizioni transitorie e alle eventuali esenzioni applicabili. Le autorità di origine devono segnalare sia il mero stato di conformità sia i casi di violazione, indicando il contesto e le misure di vigilanza adottate o previste. In materia di liquidità, deve essere trasmessa anche una valutazione complessiva del profilo di rischio e della gestione del rischio di liquidità.
Controlli interni, contabilità e altri rischi
Il regolamento impone la trasmissione di informazioni sulle violazioni relative alle procedure amministrative e contabili, ai meccanismi di controllo interno, alla gestione e al controllo dei rischi, all’audit interno e, più in generale, agli altri fattori che possano incidere sul rischio rappresentato dall’impresa di investimento. In questo ambito sono ricompresi i rischi sostanziali individuati nel corso della revisione e valutazione prudenziali ex articolo 36 della direttiva (UE) 2019/2034 o di altre attività di vigilanza.
Inosservanze, sanzioni e situazioni di emergenza
Quando non trovano applicazione le disposizioni specifiche precedenti, l’autorità d’origine deve comunque informare quella ospitante delle inosservanze di requisiti prudenziali o di altre norme nazionali pertinenti, purché la violazione possa compromettere la tutela dei clienti o la stabilità finanziaria dello Stato ospitante. Devono inoltre essere comunicate le sanzioni amministrative e le misure di vigilanza adottate in relazione a violazioni che incidono sulle attività della succursale. Un ulteriore scambio obbligatorio riguarda i dispositivi di preparazione alle situazioni di emergenza, inclusi i recapiti operativi e le procedure di comunicazione.
Informazioni provenienti dallo Stato ospitante e prestazione di servizi
Il regolamento non disciplina solo lo scambio in uscita dallo Stato d’origine: le autorità dello Stato ospitante devono informare quelle d’origine quando accertano irregolarità di una succursale o rischi significativi per clienti e stabilità finanziaria. In caso di imprese operanti in libera prestazione di servizi, le autorità d’origine trasmettono, su richiesta dell’autorità ospitante, le informazioni previste per fondi propri, concentrazione, liquidità, procedure contabili, controllo interno e inosservanze generali.
Entrata in vigore
Il regolamento è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, in quanto regolamento dell’Unione.
Disposizioni principali
Informazioni su base consolidata
Quando l’impresa di investimento madre capogruppo è stabilita nello stesso Stato membro della sede centrale dell’impresa e l’autorità competente dello Stato membro d’origine è anche autorità di vigilanza del gruppo ai sensi dell’articolo 46 della direttiva (UE) 2019/2034, le informazioni sono fornite a livello consolidato per il gruppo di imprese di investimento. In tal caso l’autorità competente informa le autorità degli Stati membri ospitanti che i dati sono trasmessi su base consolidata.
Struttura di gestione e assetto proprietario
Le autorità dello Stato membro d’origine comunicano alla controparte ospitante la struttura organizzativa dell’impresa, comprese le linee di attività e i rapporti con le altre entità del gruppo. Per le imprese non qualificate come piccole e non interconnesse ai sensi dell’articolo 12 del regolamento (UE) 2019/2033, devono essere comunicati anche la struttura dell’organo di gestione e dell’alta dirigenza, la ripartizione delle responsabilità di supervisione della succursale e l’elenco degli azionisti o soci con partecipazioni qualificate.
Requisiti di fondi propri
Le autorità di origine informano se l’impresa rispetta i requisiti di fondi propri di cui all’articolo 11 del regolamento (UE) 2019/2033, tenendo conto delle disposizioni transitorie dell’articolo 57, e, se applicabili, dei requisiti aggiuntivi ex articolo 39, paragrafo 2, lettera a), della direttiva (UE) 2019/2034 e degli orientamenti sui fondi propri aggiuntivi ex articolo 41. Devono inoltre comunicare il valore dei requisiti, la base di calcolo dell’articolo 11, paragrafo 1, lettere a), b) o c), i motivi dei requisiti aggiuntivi e i casi di inosservanza, con descrizione della situazione e delle misure di vigilanza adottate o previste. Se l’impresa è esentata dalla parte due del regolamento (UE) 2019/2033 ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, le informazioni sono fornite a livello consolidato; se autorizzata ad applicare l’articolo 8 del medesimo regolamento, deve essere comunicato il rispetto dei requisiti di cui ai paragrafi 3 e 4 dell’articolo 8.
Rischio di concentrazione e liquidità
Le autorità di origine comunicano se l’impresa rispetta i requisiti in materia di rischio di concentrazione della parte quattro del regolamento (UE) 2019/2033 e, in caso di violazione, informano sulle circostanze e sulle misure di vigilanza. Analogo obbligo vale per i requisiti di liquidità della parte cinque, tenendo conto delle disposizioni transitorie dell’articolo 57, paragrafo 1, e delle eventuali esenzioni dell’articolo 43, paragrafo 1, secondo comma. Va trasmessa anche una valutazione complessiva del profilo di rischio di liquidità e della gestione del rischio. Se l’impresa è esentata dalla parte cinque ex articolo 6, paragrafo 3, le informazioni di cui al paragrafo 2 sono fornite a livello consolidato.
Procedure amministrative e contabili
Le autorità di origine informano i colleghi ospitanti dei casi in cui abbiano accertato il mancato rispetto dei principi e delle procedure contabili applicabili ai sensi del regolamento (CE) n. 1606/2002. Le informazioni devono descrivere la situazione e le misure di vigilanza adottate o previste; se il profilo riguarda solo una specifica succursale, la comunicazione è limitata allo Stato membro ospitante interessato.
Meccanismi di controllo interno
Le autorità di origine segnalano le violazioni dei requisiti relativi ai meccanismi di controllo interno, inclusi gestione e controllo dei rischi e audit interno, ai sensi del regolamento (UE) 2019/2033 e della direttiva (UE) 2019/2034. Anche qui vale il criterio di pertinenza: se il problema riguarda solo una succursale, lo scambio avviene solo con lo Stato ospitante in cui essa è stabilita.
Altri fattori di rischio
Oltre alle informazioni già previste dall’articolo 13, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2019/2034, le autorità di origine forniscono informazioni sui rischi sostanziali e sulla relativa valutazione prudenziale emersi dalla revisione e valutazione prudenziali ex articolo 36 della direttiva o da altre attività di vigilanza. Se le informazioni sono pertinenti solo per una determinata succursale, vengono trasmesse soltanto allo Stato membro ospitante interessato.
Inosservanza generale e misure di vigilanza
Quando non si applicano gli articoli da 3 a 7 del regolamento, né le pertinenti disposizioni della direttiva 2014/65/UE o del regolamento delegato (UE) 2017/586, le autorità di origine comunicano i casi di inosservanza di requisiti prudenziali o di altre normative nazionali, ma solo se la violazione può compromettere la tutela dei clienti o la stabilità finanziaria dello Stato membro ospitante. Devono spiegare l’inosservanza e le misure di vigilanza adottate o previste.
Sanzioni e misure di vigilanza
Le autorità di origine informano lo Stato membro ospitante di ogni sanzione amministrativa, misura amministrativa o misura di vigilanza imposta all’impresa in relazione a violazioni del regolamento (UE) 2019/2033 o della direttiva (UE) 2019/2034 che incidono sulle attività della succursale. Se rilevante solo per una succursale specifica, la comunicazione è limitata allo Stato ospitante in cui la succursale è stabilita.
Preparazione alle situazioni di emergenza
Le autorità di origine e ospitanti si scambiano informazioni sui dispositivi di emergenza, inclusi i recapiti delle persone incaricate di gestire le emergenze e le procedure di comunicazione applicabili in tali situazioni.
Informazioni dalle autorità ospitanti
Le autorità dello Stato membro ospitante devono fornire all’autorità di origine informazioni sui casi in cui una succursale non rispetti i requisiti prudenziali pertinenti, con indicazione delle misure di vigilanza adottate o previste, nonché su problemi e rischi potenziali della succursale o delle sue attività che abbiano un impatto significativo sulla tutela dei clienti o sulla stabilità finanziaria dello Stato ospitante.
Prestatori di servizi transfrontalieri
A seguito di una richiesta delle autorità ospitanti relativa a un’impresa di investimento che opera in libera prestazione di servizi, le autorità di origine trasmettono le informazioni di cui agli articoli 3, paragrafi 1 e 3, 4, paragrafi 1, 2 e 3, 5, paragrafo 1, 6, paragrafo 1, e 8.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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