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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/1119

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1119 della Commissione del 12 gennaio 2023 che stabilisce norme tecniche di attuazione per l’applicazione della direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda formulari, modelli e procedure standard per la condivisione delle informazioni tra le autorità competenti dello Stato membro d’origine e dello Stato membro ospitante (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32023R1119

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento stabilisce regole tecniche uniformi per lo scambio di informazioni tra autorità competenti nazionali nella vigilanza delle imprese di investimento che operano oltre frontiera. Definisce frequenza, modalità, canali di comunicazione, tempi di risposta e modello standard per le informazioni da trasmettere, con particolare attenzione a succursali, libera prestazione di servizi, rischi rilevanti, inosservanze e misure di vigilanza. La disciplina si coordina con il regolamento delegato (UE) 2023/1117, che determina il contenuto materiale delle informazioni da scambiare, e con il regolamento delegato (UE) 2023/1118 per i collegi delle autorità di vigilanza. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

Norme tecniche di attuazione per i formulari, modelli e procedure standard di scambio di informazioni tra autorità competenti dello Stato membro d’origine e dello Stato membro ospitante nel quadro della vigilanza sulle imprese di investimento transfrontaliere.

Ambito di applicazione

Si applica alle autorità competenti degli Stati membri che esercitano funzioni di vigilanza sulle imprese di investimento autorizzate ai sensi della direttiva (UE) 2019/2034, con riferimento ai rapporti tra Stato membro d’origine e Stato membro ospitante. Riguarda lo scambio di informazioni relativo a imprese di investimento che operano tramite succursale o in libera prestazione di servizi, incluse le informazioni su requisiti prudenziali, rischi, misure di vigilanza e sanzioni amministrative. Non si applica, per la disciplina procedurale di cui all’articolo 2, quando sia stato costituito un collegio delle autorità di vigilanza ai sensi dell’articolo 48, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/2034 e lo scambio avvenga secondo le regole sui collegi; inoltre, per la trasmissione elettronica si richiama il rispetto della normativa sulla riservatezza e sul trattamento dei dati personali.

Norme tecniche di attuazione per lo scambio di informazioni tra autorità di vigilanza sulle imprese di investimento transfrontaliere

Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1119 definisce standard operativi uniformi per la cooperazione informativa tra autorità competenti dello Stato membro d’origine e dello Stato membro ospitante nell’ambito della direttiva (UE) 2019/2034. La finalità è assicurare una vigilanza prudenziale efficace sulle imprese di investimento operanti oltre frontiera, una migliore tutela dei clienti e dei mercati e interventi correttivi tempestivi, evitando duplicazioni rispetto ai meccanismi già previsti da altri atti dell’Unione.

Contesto normativo e coordinamento con altri atti

Il regolamento si fonda sull’articolo 13, paragrafo 8, secondo comma, della direttiva (UE) 2019/2034 e si coordina con il regolamento delegato (UE) 2023/1117, che determina il tipo e la natura delle informazioni da scambiare, e con il regolamento delegato (UE) 2023/1118, relativo ai collegi delle autorità di vigilanza. I considerando sottolineano l’esigenza di uno scambio tempestivo, aggiornato e riservato, mediante persone di contatto chiaramente individuate e procedure standardizzate.

Ambito soggettivo e oggettivo

Le regole riguardano le autorità competenti nazionali che vigilano sulle imprese di investimento, con riferimento alle imprese che operano tramite succursale o in regime di libera prestazione di servizi. Lo scambio concerne, tra l’altro, informazioni prudenziali, profili di rischio, situazioni di inosservanza, misure di vigilanza, altre misure amministrative e sanzioni amministrative. Le informazioni di maggiore contenuto tecnico sono veicolate tramite il modello allegato, mentre le informazioni urgenti o specificamente sensibili possono essere trasmesse anche in forma orale e successivamente confermate.

Frequenza, aggiornamenti e termini

L’articolo 1 prevede che le informazioni siano aggiornate almeno annualmente, con trasmissione ordinaria entro il 30 aprile di ogni anno; gli aggiornamenti devono avvenire senza indebiti ritardi in caso di modifica significativa. Le informazioni relative a inosservanze e provvedimenti sanzionatori o amministrativi devono essere trasmesse entro 14 giorni di calendario dall’accertamento. Per le informazioni collegate alla revisione e valutazione prudenziali ai sensi dell’articolo 36 della direttiva (UE) 2019/2034, se la revisione è completata nel corso dell’anno, la trasmissione deve avvenire entro un mese dal completamento della relazione.

Procedure operative, contatti e sicurezza delle comunicazioni

L’articolo 2 impone alle autorità d’origine di mantenere un elenco aggiornato delle persone di contatto e dei recapiti per ogni impresa di investimento, includendo i contatti di emergenza. Le autorità ospitanti devono comunicare tempestivamente i propri riferimenti e gli aggiornamenti; l’elenco va riesaminato almeno una volta l’anno. Le comunicazioni devono avvenire per iscritto o elettronicamente, con canali protetti se elettroniche, salvo diverso accordo compatibile con l’articolo 15 della direttiva (UE) 2019/2034 e con le regole sulla protezione dei dati personali. È prevista la conferma di ricezione, ma non nei casi di comunicazione orale o di invio tramite canale protetto che consenta la prova della ricezione.

Scambio di informazioni su succursali, servizi e richieste ad hoc

Per le imprese che operano tramite succursale, le informazioni di cui agli articoli da 2 a 4 e all’articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2023/1117 devono essere scambiate con il formulario standard dell’allegato. Le informazioni su rischi o problemi significativi della succursale nello Stato ospitante sono trasmesse nella forma ritenuta idonea dall’autorità ospitante. Per le attività in libera prestazione di servizi, le richieste devono essere formulate per iscritto o elettronicamente alla persona di contatto competente, indicando un termine ragionevole; l’autorità d’origine deve rispondere senza ritardi e, se necessario, comunicare il termine effettivo di risposta. Le richieste ad hoc non previste dal regolamento delegato devono contenere una motivazione sulla loro utilità ai fini della vigilanza o della stabilità finanziaria e seguono la stessa logica di tempestività e collaborazione.

Allegato: contenuto del modello standard

L’allegato fornisce il modello operativo per lo scambio periodico di informazioni sulle imprese di investimento vigilate in relazione a succursali. Il formulario contiene sezioni su: osservanza dei requisiti di fondi propri, eventuali requisiti aggiuntivi e orientamenti prudenziali, requisiti di concentrazione del rischio e di liquidità, sintesi della valutazione del rischio di liquidità, esiti della revisione e valutazione prudenziali, informazioni sulla governance, sulla proprietà e sulla preparazione alle emergenze. Per le imprese non classificate come piccole e non interconnesse, il modello richiede inoltre informazioni sulla struttura dell’organo di gestione, dell’alta dirigenza e sugli azionisti o soci con partecipazioni qualificate.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In quanto regolamento di esecuzione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Frequenza e termini dello scambio di informazioni

Le informazioni previste dal regolamento delegato (UE) 2023/1117 devono essere messe a disposizione e aggiornate almeno annualmente; gli aggiornamenti vanno trasmessi, in via ordinaria, entro il 30 aprile di ogni anno, oppure senza indebiti ritardi in caso di modifica significativa. Le informazioni su inosservanze dei requisiti di cui agli articoli da 3 a 6 e all’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2023/1117, nonché su misure di vigilanza, altre misure amministrative o sanzioni amministrative di cui all’articolo 9 del medesimo regolamento, devono essere comunicate senza indebiti ritardi e comunque entro 14 giorni di calendario dall’accertamento. Le informazioni di cui agli articoli da 3 a 7 del regolamento delegato (UE) 2023/1117 sono aggiornate almeno annualmente; se la revisione e valutazione prudenziali ex articolo 36 della direttiva (UE) 2019/2034 sono completate nel corso dell’anno, l’informazione è trasmessa entro un mese dalla relazione.

Elenco delle persone di contatto e canali di comunicazione

L’autorità competente dello Stato membro d’origine deve gestire e condividere con le autorità dello Stato membro ospitante un elenco aggiornato delle persone di contatto e dei relativi recapiti, inclusi i contatti per le emergenze, per ciascuna impresa di investimento. Le autorità ospitanti devono comunicare senza indebiti ritardi i propri contatti e gli eventuali aggiornamenti; l’elenco va riesaminato e aggiornato almeno annualmente. Lo scambio avviene per iscritto o per via elettronica, indirizzandolo alle persone di contatto pertinenti. Se elettronico, deve avvenire tramite canali protetti, salvo diverso accordo tra le autorità competenti nel rispetto dell’articolo 15 della direttiva (UE) 2019/2034 e della normativa sui dati personali.

Comunicazioni orali in caso di urgenza e conferma di ricezione

In situazioni urgenti, le informazioni relative a inosservanze dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2023/1117, a misure di vigilanza o altre misure amministrative e a sanzioni amministrative possono essere trasmesse oralmente prima della conferma scritta o elettronica. Le autorità riceventi devono confermare la ricezione; se la comunicazione avviene in via elettronica tramite canali protetti, la conferma deve avvenire con lo stesso canale. Non è richiesta conferma per le informazioni orali o per quelle inviate tramite canale protetto che consenta al mittente di sapere che il messaggio è stato ricevuto.

Esclusione dei collegi di vigilanza

Se è stato istituito un collegio delle autorità di vigilanza ai sensi dell’articolo 48, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/2034 e le autorità competenti partecipano al collegio come membri o altri partecipanti ai sensi del regolamento delegato (UE) 2023/1118, le regole procedurali dell’articolo 2 del regolamento non si applicano. In tal caso lo scambio di informazioni avviene secondo l’articolo 48, paragrafo 6, della direttiva (UE) 2019/2034.

Formulario standard per succursali

Le informazioni di cui agli articoli da 2 a 4 e all’articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2023/1117 devono essere scambiate usando il modello di cui all’allegato. Le informazioni e le risultanze su problemi o rischi potenziali della succursale o delle sue attività nello Stato membro ospitante, con impatto significativo su tutela dei clienti o stabilità del sistema finanziario, sono comunicate nella forma ritenuta idonea dall’autorità competente ospitante. Anche le informazioni di cui all’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2023/1117 e quelle su misure di vigilanza, altre misure amministrative o sanzioni amministrative possono essere fornite nella forma ritenuta idonea dall’autorità che le comunica.

Richieste di informazioni sui servizi in libera prestazione

Le autorità competenti dello Stato membro ospitante che richiedono informazioni sulle attività svolte in libera prestazione di servizi devono presentare la richiesta per iscritto o elettronicamente alla persona di contatto indicata nell’elenco e indicare un termine ragionevole per la risposta. L’autorità dello Stato membro d’origine deve fornire le informazioni senza indebiti ritardi e compiere ogni sforzo per rispettare il termine richiesto; se ciò non è possibile, deve comunicare tempestivamente il termine entro cui potrà rispondere.

Richieste di informazioni ad hoc

Qualsiasi altra richiesta di informazioni non prevista dal regolamento delegato (UE) 2023/1117 deve essere inviata per iscritto o elettronicamente alle persone di contatto pertinenti. L’autorità richiedente deve spiegare come le informazioni richieste facilitino la vigilanza, il monitoraggio dell’impresa di investimento o la protezione della stabilità del sistema finanziario, e indicare un termine ragionevole tenendo conto della natura e dell’urgenza della richiesta. L’autorità ricevente deve rispondere senza indebiti ritardi e, se non è in grado di rispettare il termine, deve indicare quanto prima quando fornirà le informazioni; se le informazioni non sono disponibili, deve darne comunicazione alla controparte.

Allegato: modello standard di scambio informativo

L’allegato contiene il formulario da utilizzare per lo scambio periodico di informazioni sulle imprese di investimento vigilate tramite succursale. Il modello include dati identificativi, date di riferimento e trasmissione, indicazione dell’eventuale base consolidata, contatti dell’autorità d’origine e diverse sezioni di contenuto: osservanza dei requisiti di fondi propri ex articolo 11 del regolamento (UE) 2019/2033, eventuali requisiti aggiuntivi e orientamenti ex articoli 39 e 41 della direttiva (UE) 2019/2034, requisiti di concentrazione del rischio e di liquidità del regolamento (UE) 2019/2033, valutazione del profilo di liquidità e dei rischi, rischi sostanziali emersi da revisione e valutazione prudenziali ex articolo 36 della direttiva (UE) 2019/2034, informazioni su gestione, proprietà e preparazione alle emergenze, nonché ulteriori informazioni per imprese non qualificate come piccole e non interconnesse, tra cui organigramma, struttura dell’organo di gestione e alta dirigenza, responsabilità di supervisione della succursale ed elenco dei titolari di partecipazioni qualificate.

Entrata in vigore e diretta applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materievigilanza prudenzialemercati finanziaricooperazione tra autorità di vigilanzaservizi finanziari transfrontalieri

Testo integrale

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