Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2023/103

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/103 della Commissione del 12 gennaio 2023 che modifica i regolamenti di esecuzione (UE) n. 1242/2014 e (UE) n. 1243/2014 per quanto riguarda le specifiche tecniche e le disposizioni per la presentazione dei dati cumulativi sugli interventi e le informazioni che devono essere trasmesse dagli Stati membri

Normativa europea32023R0103

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento modifica due atti di esecuzione relativi al FEAMP per aggiornare le specifiche tecniche di comunicazione dei dati sugli interventi. L'obiettivo è consentire una rendicontazione affidabile e armonizzata delle misure specifiche adottate per fronteggiare gli effetti della pandemia di COVID-19 e, soprattutto, dell'aggressione militare della Russia contro l'Ucraina sul settore della pesca e dell'acquacoltura. Le nuove regole incidono sui campi informativi da trasmettere dagli Stati membri, con applicazione tempestiva per consentire la comunicazione entro il 31 marzo 2023.

Adeguamento delle specifiche tecniche di comunicazione dei dati sugli interventi FEAMP per includere le misure di attenuazione degli effetti dell'aggressione russa contro l'Ucraina nel settore pesca e acquacoltura.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri nell'ambito degli obblighi di trasmissione alla Commissione dei dati cumulativi sugli interventi e delle altre informazioni previsti dal regolamento (UE) n. 508/2014 sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP), nonché dai regolamenti di esecuzione (UE) n. 1242/2014 e (UE) n. 1243/2014. Riguarda in particolare la codifica e la presentazione dei dati relativi alle misure specifiche connesse alla pandemia di COVID-19 e alle misure volte ad attenuare le conseguenze dell'aggressione militare della Russia nei confronti dell'Ucraina sulle attività di pesca e sulla catena di approvvigionamento dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura. Le modifiche si applicano dal 2023; per il 2022, secondo il regolamento, la presentazione nel formato modificato non è richiesta poiché il termine del 31 marzo 2022 era già scaduto.

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/103: aggiornamento delle regole di reporting FEAMP

Il regolamento interviene su due regolamenti di esecuzione della Commissione relativi al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP), con l'obiettivo di adeguare le modalità di raccolta e trasmissione dei dati sugli interventi. La modifica risponde all'esigenza di monitorare in modo affidabile e armonizzato le misure specifiche collegate alla pandemia di COVID-19 e, in particolare, le misure adottate per attenuare gli effetti dell'aggressione militare della Russia nei confronti dell'Ucraina sul comparto pesca e acquacoltura.

Contesto e finalità

Il regolamento (UE) n. 508/2014 prevede misure specifiche per attenuare le conseguenze dell'aggressione russa contro l'Ucraina sulle attività di pesca e gli effetti della perturbazione del mercato sulla catena di approvvigionamento dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura. Per consentire un controllo e una comunicazione attendibili degli interventi finanziati, la Commissione modifica le specifiche tecniche contenute nei regolamenti di esecuzione (UE) n. 1242/2014 e (UE) n. 1243/2014.

Ambito soggettivo e oggettivo

Le nuove regole riguardano gli Stati membri, che restano tenuti a trasmettere alla Commissione i dati cumulativi sugli interventi e le informazioni previste dalla normativa FEAMP. L'adeguamento interessa i formati di comunicazione e la classificazione dei dati relativi alle misure specifiche, con riferimento sia alla pandemia di COVID-19 sia alle misure di risposta alla crisi ucraina nel settore pesca e acquacoltura.

Modifiche al regolamento di esecuzione (UE) n. 1242/2014

L'articolo 1 dispone la modifica dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 1242/2014 secondo quanto previsto dall'allegato I del nuovo regolamento. In concreto, alla voce 25 della tabella, il contenuto del campo viene sostituito per includere espressamente le misure di attenuazione della pandemia di COVID-19 e quelle volte ad attenuare le conseguenze dell'aggressione militare della Russia contro l'Ucraina sulle attività di pesca e sulla catena di approvvigionamento dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

Modifiche al regolamento di esecuzione (UE) n. 1243/2014

L'articolo 2 modifica l'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 1243/2014, sostituendone la parte F. La nuova formulazione disciplina la sezione dedicata all'attenuazione della pandemia di COVID-19 e agli effetti della perturbazione del mercato causata dall'aggressione militare russa contro l'Ucraina. Per il campo 25 sono previsti tre codici:

  • 0: non connesso alla pandemia di Covid-19 o alle misure di attenuazione della crisi ucraina;
  • 1: connesso alla pandemia di Covid-19;
  • 2: connesso alle misure volte ad attenuare le conseguenze dell'aggressione militare della Russia nei confronti dell'Ucraina.

La voce è qualificata come specifica FEAMP.

Decorrenza, applicazione e obbligatorietà

L'articolo 3 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. I considerando precisano che il formato modificato deve essere utilizzato a partire dal 2023, perché il termine per i dati cumulativi del 2022, fissato al 31 marzo, era già scaduto. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e non richiede atti nazionali di recepimento.

Rilievo pratico per gli operatori pubblici

Per le amministrazioni nazionali competenti e i soggetti coinvolti nella gestione FEAMP, l'atto impone un adeguamento dei sistemi di raccolta e classificazione dei dati, così da assicurare la corretta tracciabilità delle misure finanziate. Il focus è sulla qualità e comparabilità delle informazioni trasmesse alla Commissione, elemento essenziale per il monitoraggio dell'uso delle risorse e delle misure eccezionali adottate nel settore.

Disposizioni principali

Aggiornamento delle specifiche tecniche del regolamento di esecuzione (UE) n. 1242/2014

L'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 1242/2014 è modificato: alla voce 25 della tabella, il contenuto del campo è sostituito per includere espressamente le misure di attenuazione della pandemia di COVID-19 e le misure volte ad attenuare le conseguenze dell'aggressione militare della Russia nei confronti dell'Ucraina sulle attività di pesca e sugli effetti della perturbazione del mercato sulla catena di approvvigionamento dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

Aggiornamento delle informazioni da trasmettere ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 1243/2014

L'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 1243/2014 è sostituito nella parte F, che riguarda l'attenuazione della pandemia di COVID-19 e gli effetti della perturbazione del mercato causata dall'aggressione russa contro l'Ucraina. Per il campo 25 sono previsti tre codici: 0 per dati non connessi a tali misure, 1 per dati connessi alla pandemia di COVID-19, 2 per dati connessi alle misure relative all'aggressione militare della Russia nei confronti dell'Ucraina; la voce è indicata come specifica FEAMP.

Decorrenza e applicazione temporale

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. I considerando precisano che, poiché il termine del 31 marzo per i dati cumulativi relativi al 2022 era già scaduto, gli Stati membri devono trasmettere le informazioni nel formato modificato solo a partire dal 2023, così da garantire una comunicazione coerente e armonizzata. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiepescaacquacolturafondi europeicontrolli e reportingrelazioni UE-ukraina

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.