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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/1118

Regolamento delegato (UE) 2023/1118 della Commissione del 12 gennaio 2023 che integra la direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le condizioni in base alle quali i collegi delle autorità di vigilanza esercitano i loro compiti (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32023R1118

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento definisce le condizioni e le modalità operative dei collegi delle autorità di vigilanza per i gruppi di imprese di investimento, in attuazione dell’articolo 48 della direttiva (UE) 2019/2034. Stabilisce criteri per decidere quando istituire un collegio, chi deve farne parte, quali osservatori possono essere invitati e quali contenuti devono essere inclusi negli accordi scritti. Disciplina inoltre lo scambio di informazioni, il programma di revisione prudenziale, la delega di compiti, nonché la gestione coordinata delle situazioni di emergenza e della comunicazione esterna.

Norme tecniche sui collegi delle autorità di vigilanza per i gruppi di imprese di investimento, con regole su istituzione, composizione, funzionamento, scambio di informazioni e coordinamento in situazioni ordinarie ed emergenziali.

Ambito di applicazione

Si applica ai gruppi di imprese di investimento soggetti alla direttiva (UE) 2019/2034, quando l’autorità di vigilanza del gruppo valuta l’istituzione di un collegio delle autorità di vigilanza o ne disciplina il funzionamento. Riguarda le imprese di investimento autorizzate negli Stati membri, le succursali stabilite negli Stati membri, nonché enti finanziari, imprese strumentali, agenti collegati e soggetti/succursali stabiliti in paesi terzi, nella misura rilevante per la vigilanza di gruppo. Include anche la partecipazione di autorità competenti di Stati membri, ESMA, ABE, banche centrali e autorità di risoluzione come membri o osservatori; contiene regole anche per il coordinamento con autorità di paesi terzi e con le autorità di vigilanza delle QCCP/partecipanti diretti. È direttamente applicabile negli Stati membri ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

Regolamento delegato (UE) 2023/1118 della Commissione

Il regolamento integra la direttiva (UE) 2019/2034 e specifica le condizioni in base alle quali i collegi delle autorità di vigilanza devono essere istituiti e come devono operare per i gruppi di imprese di investimento. La finalità è assicurare un’applicazione uniforme nell’Unione, rafforzando coordinamento, scambio informativo, proporzionalità e gestione delle crisi.

Ambito e classificazione dei gruppi

L’autorità di vigilanza del gruppo deve anzitutto classificare il gruppo individuando imprese di investimento, succursali, enti finanziari, imprese strumentali, agenti collegati e soggetti operanti anche in paesi terzi. La classificazione serve a mappare le autorità competenti, la rilevanza dei soggetti per il gruppo e per lo Stato membro interessato e, per le imprese dell’Unione, l’eventuale appartenenza alla categoria delle imprese piccole e non interconnesse.

Quando istituire il collegio e come comunicarlo

L’istituzione del collegio è considerata opportuna se ricorre almeno una delle condizioni previste: presenza di almeno due imprese di investimento in due Stati membri diversi, utilità per l’esercizio dei compiti di vigilanza, maggiore efficacia del coordinamento con autorità di paesi terzi o necessità di coordinamento con le autorità delle QCCP/partecipanti diretti. Se il collegio viene istituito, l’autorità di vigilanza del gruppo ne dà comunicazione senza ritardo alle autorità competenti, all’ABE e all’impresa madre nell’Unione; se non lo istituisce pur in presenza della condizione minima, deve notificare all’ABE la decisione motivata.

Accordi scritti, composizione e osservatori

Gli accordi scritti devono disciplinare in modo completo la struttura del gruppo, i membri e gli osservatori, le modalità di partecipazione delle autorità di paesi terzi, lo scambio di informazioni, la riservatezza, la raccolta e verifica dei dati, la delega di compiti, eventuali sottostrutture e la gestione delle emergenze. Gli osservatori possono includere, tra gli altri, autorità degli Stati membri ospitanti per succursali significative, ESMA, banche centrali, autorità antiriciclaggio, di tutela dei consumatori e di risoluzione.

Funzionamento ordinario e scambio di informazioni

Il regolamento impone un flusso informativo costante tra autorità di vigilanza del gruppo, membri e osservatori del collegio. Le informazioni devono essere pertinenti, accurate e tempestive e comprendere dati utili alla vigilanza consolidata, alla cooperazione ex articolo 49 della direttiva, al monitoraggio macroeconomico e all’individuazione di segnali premonitori, rischi e vulnerabilità. Sono previste regole specifiche sul SREP, sui modelli interni, sulle non conformità e sulle sanzioni, con obblighi di confronto sugli effetti per il soggetto interessato e per l’intero gruppo.

Programma di revisione prudenziale e delega

Ai fini del processo di revisione e valutazione prudenziale, l’autorità di vigilanza del gruppo, con i membri del collegio, deve definire un programma di revisione prudenziale che identifichi i lavori congiunti, i compiti delle singole autorità, le aree di intervento, i responsabili e il calendario. Nel definire tale programma, le autorità devono anche valutare accordi di delega volontaria di compiti e responsabilità, in particolare se utili a evitare duplicazioni e a rendere più efficiente la vigilanza.

Gestione delle emergenze

Per le situazioni di emergenza, il collegio deve disporre di un quadro specifico, formalizzato negli accordi scritti, che disciplini procedure, informazioni da scambiare e misure di coordinamento. In caso di crisi, l’autorità di vigilanza del gruppo coordina la valutazione della situazione, l’elaborazione della risposta prudenziale e il monitoraggio dell’attuazione, scambiando informazioni anche con ABE e CERS. Le autorità coinvolte devono inoltre coordinare, per quanto possibile, la comunicazione esterna nel rispetto delle norme applicabili.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile negli Stati membri.

Disposizioni principali

Classificazione dei gruppi di imprese di investimento

L’autorità di vigilanza del gruppo deve classificare il gruppo per identificare le imprese di investimento, le succursali e gli altri soggetti rilevanti situati nell’Unione o in paesi terzi. La classificazione deve indicare, tra l’altro, Stato membro o paese terzo di stabilimento/autorizzazione, autorità competenti o responsabili della vigilanza, eventuali autorità di mercato, antiriciclaggio, tutela dei consumatori e risoluzione, nonché, per le imprese di investimento dell’Unione, se rientrano nella categoria delle imprese piccole e non interconnesse ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033.

Criteri per istituire il collegio

Il collegio è ritenuto opportuno se almeno una delle condizioni dell’articolo 2, paragrafo 1, è soddisfatta: presenza di almeno due imprese di investimento in due Stati membri diversi; utilità del collegio per l’esercizio dei compiti di cui all’articolo 48 della direttiva (UE) 2019/2034; maggiore efficacia del coordinamento con autorità di paesi terzi; necessità di coordinamento con le autorità di vigilanza dei partecipanti diretti delle QCCP o delle QCCP stesse. L’autorità di vigilanza del gruppo può tuttavia ritenere non opportuna l’istituzione, in particolare se il gruppo è composto da imprese piccole e non interconnesse.

Comunicazioni sull’istituzione o mancata istituzione del collegio

Se il collegio è istituito, l’autorità di vigilanza del gruppo informa senza indebito ritardo le autorità competenti e di vigilanza interessate, l’ABE e l’impresa madre nell’Unione della sua istituzione, dei membri e degli osservatori, nonché di ogni modifica della composizione. Se, pur ricorrendo la condizione minima di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), il collegio non è istituito, la decisione motivata va notificata senza indebito ritardo all’ABE.

Accordi scritti del collegio

Gli accordi scritti devono coprire in modo completo struttura del gruppo, composizione del collegio, partecipazione delle autorità di paesi terzi, partecipazione degli osservatori, scambio e riservatezza delle informazioni, raccolta e verifica delle informazioni dai soggetti del gruppo, coordinamento delle richieste relative alle QCCP, delega di compiti, eventuali sottostrutture, pianificazione ordinaria, gestione delle emergenze, notifiche delle sanzioni importanti, politica di comunicazione, tempistiche di diffusione dei documenti, ulteriori accordi e indicatori di allerta precoce, nonché le regole in caso di cessazione della partecipazione di un membro o osservatore.

Osservatori ammessi al collegio

Oltre ai membri del collegio e all’ABE, l’autorità di vigilanza del gruppo può invitare come osservatori, ove opportuno, le autorità competenti degli Stati membri ospitanti di succursali significative, l’ESMA, la banca centrale nazionale o la BCE, altre autorità o organismi pubblici nazionali competenti in materia di vigilanza finanziaria, antiriciclaggio, tutela dei consumatori, le autorità dello Stato membro d’origine di un partecipante diretto o le autorità competenti della QCCP, nonché le autorità di risoluzione. Le modalità di partecipazione devono essere specificate negli accordi scritti e comunicate a tutti i partecipanti.

Partecipazione alle riunioni e rappresentanza

Nel convocare le riunioni, l’autorità di vigilanza del gruppo considera gli argomenti, gli obiettivi e la rilevanza per i vari soggetti del gruppo. Devono partecipare i rappresentanti più idonei, con poteri, nella misura massima possibile, di assumere impegni per conto delle rispettive autorità. L’autorità di vigilanza del gruppo può inoltre invitare rappresentanti dei soggetti del gruppo quando ciò sia pertinente agli argomenti trattati.

Delega di compiti e responsabilità

Nel definire e aggiornare il programma di revisione prudenziale del collegio, le autorità devono valutare la possibilità di accordi di delega volontaria di compiti e responsabilità, soprattutto se tali accordi migliorano efficienza ed efficacia ed evitano duplicazioni, incluse quelle nelle richieste di informazioni. La conclusione dell’accordo va notificata all’impresa madre nell’Unione e, da parte dell’autorità delegante, all’impresa di investimento interessata.

Regole sullo scambio di informazioni con il gruppo

L’autorità di vigilanza del gruppo comunica e richiede informazioni all’impresa madre nell’Unione, mentre i membri del collegio operano sui soggetti del gruppo rientranti nel proprio mandato di vigilanza. Se vi sono richieste o comunicazioni eccezionali verso soggetti fuori dal mandato diretto, occorre informare preventivamente il membro competente o l’autorità di vigilanza del gruppo, a seconda dei casi.

Scambio di informazioni in condizioni ordinarie

Autorità di vigilanza del gruppo, membri e osservatori devono scambiarsi tutte le informazioni necessarie a svolgere le rispettive funzioni, compresi i compiti degli articoli 48 e 49 della direttiva (UE) 2019/2034. Lo scambio deve riguardare informazioni pertinenti provenienti da soggetti del gruppo, succursali, autorità o altre fonti, e deve essere adeguato, accurato e tempestivo.

Informazioni per la vigilanza consolidata e il SREP

Devono essere scambiate regolarmente le informazioni di cui all’articolo 13, paragrafi 1 e 2, della direttiva (UE) 2019/2034, quelle necessarie per la cooperazione ex articolo 49 della stessa direttiva e, se del caso, informazioni macroeconomiche. Su tale base le autorità identificano e condividono anche dati quantitativi per individuare segnali premonitori, rischi e vulnerabilità e per supportare il processo di revisione e valutazione prudenziale.

Scambio di informazioni sui risultati del processo di revisione e valutazione prudenziale

Le autorità si scambiano i risultati del processo di revisione e valutazione prudenziale svolto ai sensi dell’articolo 36 della direttiva (UE) 2019/2034. Le informazioni devono includere gli elementi esaminati, le situazioni che hanno portato all’adozione di misure ex articoli 39 e 40, eventuali requisiti aggiuntivi di fondi propri o di liquidità, l’esito di eventuali riesami ex articolo 41, altre misure di vigilanza o di intervento precoce e le risultanze di ispezioni in loco e monitoraggio extra situ.

Modelli interni

Le autorità si scambiano tutte le informazioni pertinenti sui riesami periodici dell’autorizzazione all’uso di modelli interni ex articolo 37 della direttiva (UE) 2019/2034. Se emergono carenze o la non sussistenza dei requisiti, occorre uno scambio immediato di valutazioni sull’impatto, sul piano di ripristino della conformità, sull’eventuale revoca o limitazione dell’autorizzazione e su eventuali requisiti aggiuntivi di fondi propri. Sono inoltre condivise le estensioni o modifiche dei modelli interni.

Non conformità e sanzioni

I membri e gli osservatori comunicano all’autorità di vigilanza del gruppo i casi in cui un soggetto vigilato non rispetti requisiti prudenziali o di condotta derivanti dal regolamento (UE) 2019/2033, dal regolamento (UE) n. 575/2013, dalla direttiva (UE) 2019/2034, dal regolamento (UE) n. 600/2014, dalla direttiva 2014/65/UE o dalla direttiva 2014/59/UE, oppure sia soggetto a sanzioni amministrative o altre misure ex articolo 54 della direttiva (UE) 2019/2034. Le autorità discutono poi l’impatto di tali situazioni sul soggetto interessato o sull’intero gruppo.

Programma di revisione prudenziale del collegio

Per il SREP di gruppo, l’autorità di vigilanza del gruppo, con i membri del collegio, definisce e aggiorna un programma di revisione prudenziale del collegio. Il programma deve indicare i settori di lavoro congiunto, i rispettivi programmi delle diverse autorità per l’impresa madre e gli altri soggetti o succursali, le principali aree di intervento, le attività pianificate, i membri responsabili e i calendari di esecuzione.

Quadro per le situazioni di emergenza

L’autorità di vigilanza del gruppo deve istituire, in consultazione con i membri del collegio, un quadro specifico per le potenziali situazioni di emergenza, formalizzato negli accordi scritti. Il quadro deve disciplinare le procedure da applicare in caso di emergenza ai sensi dell’articolo 47 della direttiva (UE) 2019/2034 e le informazioni da scambiare, incluse descrizione della crisi, cause, impatti attesi, misure adottate o programmate e dati quantitativi aggiornati su capitale e liquidità.

Gestione delle emergenze e scambio con ABE e CERS

In caso di emergenza, l’autorità di vigilanza del gruppo comunica alle autorità competenti interessate, all’ABE e al Comitato europeo per il rischio sistemico le informazioni rilevanti, seguendo le procedure concordate. Possono essere scambiate informazioni aggiuntive in funzione della natura, gravità, rischio sistemico e contagio. Le informazioni devono essere aggiornate immediatamente se emergono nuovi dati e, se la comunicazione è orale, va confermata per iscritto.

Coordinamento della risposta prudenziale e della comunicazione esterna

L’autorità di vigilanza del gruppo coordina la valutazione della situazione di emergenza e l’elaborazione della risposta prudenziale con i membri del collegio e, se del caso, con gli osservatori. La risposta deve specificare azioni, portata e calendario di attuazione. Le autorità responsabili della vigilanza sui soggetti o sulle succursali interessate monitorano l’attuazione e coordinano, per quanto possibile, la comunicazione esterna nel rispetto dei vincoli normativi nazionali ed europei.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materievigilanza prudenzialemercati finanziaricooperazione tra autorità di vigilanzarisoluzionegovernance dei gruppi finanziari

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