Sentenza n. 43/2026 - Bolzano, Sezione 1
per l’annullamento della determina n. -OMISSIS- di prot. -OMISSIS- del -OMISSIS-, notificata in data -OMISSIS-con cui il 7^ Reggimento Carabinieri “-OMISSIS-” - Ufficio Comando - Sezione Segreteria e Personale ha disposto che l’Appuntato Scelto Q.S. -OMISSIS-, ruolo Appuntati e Carabinieri dell’Arma dei Carabinieri, è collocato in aspettativa per infermità che, allo stato attuale, risulta non dipendente da causa di servizio, per la durata di giorni 152 (centocinquantadue) dal -OMISSIS-, ai sensi dell’art. 905 del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66; nonché di qualsivoglia atto connesso, consequenziale, correlato e/o presupposto;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Determina di collocamento in aspettativa per infermità, ritenuta allo stato non dipendente da causa di servizio, per 152 giorni
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la determina con cui era stato collocato in aspettativa per infermità, deducendo eccesso di potere per illogicità manifesta, insufficienza e contraddittorietà della motivazione, difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e ingiustizia manifesta. Ha sostenuto che l’Amministrazione non avrebbe considerato adeguatamente il complesso quadro clinico, le pregresse missioni internazionali, la documentazione sanitaria prodotta e, in particolare, la relazione di un consulente di parte. Ha inoltre lamentato l’adozione del provvedimento di aspettativa dopo il giudizio di non idoneità permanente e il conseguente congedo assoluto, prospettando la violazione della sequenzialità dell’azione amministrativa, dell’art. 55-octies del d.lgs. 165/2001, dell’art. 42 del d.lgs. 81/2008, dei principi di buon andamento e trasparenza e del legittimo affidamento. Il Ministero ha chiesto il rigetto, deducendo l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso.
La decisione
Il Tribunale ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di specificità dei motivi ai sensi dell’art. 40, comma 1, lett. d), c.p.a., rilevando che il ricorrente aveva enunciato i vizi in modo tautologico e congetturale senza indicare gli elementi concreti dai quali desumere il difetto di motivazione, l’omessa istruttoria o il travisamento dei fatti. Il richiamo alla relazione del consulente di parte era generico: il ricorso non ne riportava le conclusioni né spiegava perché esse avrebbero dovuto condurre al superamento del giudizio della Commissione medica. Anche le censure relative alla successione tra giudizio di non idoneità e provvedimento di aspettativa non indicavano le specifiche norme violate; l’art. 55-octies del d.lgs. 165/2001 era ritenuto inconferente, poiché per il personale militare trovano applicazione disposizioni speciali richiamate dalla circolare ministeriale prodotta in giudizio. Sono stati ritenuti inconferenti anche i precedenti giurisprudenziali invocati e generico il richiamo all’art. 42 del d.lgs. 81/2008. Il Collegio ha comunque esaminato il merito, escludendo l’illegittimità dell’atto: la determina era motivata per relationem mediante rinvio al giudizio della Commissione Medica Interforze di seconda istanza, secondo un modello motivazionale legittimo ai sensi dell’art. 3, comma 3, l. 241/1990. Il giudizio della Commissione costituiva esercizio di discrezionalità tecnica e aveva natura vincolante per la successiva determinazione amministrativa; il sindacato giurisdizionale sarebbe stato possibile solo in presenza di macroscopica erroneità, irragionevolezza o decisivo errore di fatto, neppure specificamente prospettati. Le spese, pari a euro 2.000,00 oltre accessori di legge, sono state poste a carico del ricorrente.
Norme richiamate
art. 40, comma 1, lett. d), c.p.a.
motivi specifici su cui si fonda
Il ricorso deve esporre motivi specifici e sufficientemente precisi, idonei a fornire almeno un principio di prova e a consentire l’identificazione delle tesi poste a sostegno della domanda; la deduzione generica di un vizio comporta l’inammissibilità.
art. 3, comma 3, l. 241/1990
È legittima la motivazione per relationem quando l’atto indica gli estremi degli atti richiamati e li rende disponibili all’interessato, senza necessità di notificare contestualmente tutti gli atti richiamati.
art. 55-octies d.lgs. 165/2001
La disposizione è stata ritenuta inconferente rispetto alla fattispecie, poiché per il personale militare trovano applicazione discipline normative speciali.
art. 42 d.lgs. 81/2008
Il richiamo alla disposizione è stato ritenuto generico e aspecifico, non essendo state indicate le concrete misure che l’Amministrazione avrebbe dovuto adottare né la loro incidenza sulla legittimità dell’atto.
art. 905 d.lgs. 66/2010
È indicata quale base normativa della determina di collocamento in aspettativa per infermità.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo, la deduzione di un vizio di legittimità non è sufficiente a rendere ammissibile il ricorso: il ricorrente deve indicare lo specifico profilo del vizio e le circostanze concrete dalle quali possa desumersi la sua effettiva sussistenza, a tutela del contraddittorio processuale.
- Il richiamo a una consulenza o relazione tecnica di parte non soddisfa l’onere di specificità dei motivi se il ricorso non ne espone almeno le conclusioni rilevanti e non chiarisce perché esse inciderebbero sulle valutazioni poste a fondamento dell’atto impugnato.
- È legittima la motivazione per relationem di un provvedimento amministrativo quando l’atto richiama un precedente giudizio o atto istruttorio, ne indica gli estremi e lo rende conoscibile o disponibile all’interessato; non è necessaria la contestuale notificazione integrale dell’atto richiamato.
- Il giudizio delle Commissioni mediche relativo all’idoneità psicofisica del personale militare costituisce espressione di discrezionalità tecnica e vincola la successiva determinazione amministrativa in materia di congedo o di collocamento conseguente, salvo il riscontro di macroscopica erroneità, irragionevolezza o decisivo errore di fatto.
- Il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni tecnico-discrezionali in materia di idoneità psicofisica militare resta circoscritto ai casi di manifesta erroneità o irragionevolezza e di decisivo travisamento fattuale, che devono essere specificamente prospettati dal ricorrente.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 18 feb 2026Sentenza n. 420/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 18 feb 2026Sentenza n. 421/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 18 feb 2026Sentenza n. 422/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 18 feb 2026Sentenza n. 311/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 18 feb 2026Sentenza n. 313/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 18 feb 2026Sentenza n. 314/2026 - Torino, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →